N. 612 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1996
N. 612 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale di Ragusa nel procedimento civile vertente tra Pelligra Francesco e il comune di Vittoria Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni sine titulo. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, sesto comma e successive modificazioni). (Cost., art. 3, primo comma).(GU n.27 del 3-7-1996 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1702 r.g. aff. contenz. civ. del 1993 promosso da Pelligra Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Saverio La Grua, attore, contro il comune di Vittoria in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Biscari, convenuto; Ritenuto che la causa e' stata posta in deliberazione all'udienza dell'8 febbraio 1996; Letti gli atti e sentito il relatore; Considerato che oggetto della controversia, e' il risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo (con sua successiva radicale trasformazione) da parte della p.a. convenuta; Considerato che la determinazione del danno e' oggi regolata dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, siccome modificato dall'art. 1 comma 65 legge 28 dicembre 1995, n. 549, e pero' deve dubitarsi della sua conformita' ai precetti costituzionali. Sino alla citata innovazione l'art. 5-bis concerneva l'indennita' di esproprio per le aree edificabili (fino all'emanazione di un'organica disciplina di tutte le espropriazioni) secondo criteri non vantaggiosi per il privato rispetto al valore di mercato. Questo sistema e' stato inopinatamente esteso agli effetti dell'occupazione cd. acquisitiva, istituto ormai consolidato di origine giurisprudenziale (Cass S.U. 26 febbraio 1983 n. 1464, Cass. S.U. 10 giugno 1988 n. 3940, Cass. 11 luglio 1990 n. 7210) di cui il legislatore ha preso atto per la prima volta con l'art. 11 legge 30 novembre 1990, n. 413, in tema di tassabilita', quali plusvalenze, delle somme percepite dal soggetto passivo dell'occupazione. Orbene, l'applicazione dell'art. 5-bis, cit. al risarcimento del danno de quo impone il primo luogo un attento rilievo esegetico poiche' il primo comma prevede la decurtazione del 40% della liquidazione calcolata secondo i parametri ivi stabiliti ma che il privato puo' evitare (secondo comma) mediante la cessazione volontaria del bene alla p.a. Non e' controvertibile che questa seconda evenienza e' estranea all'ipotesi dell'occupazione cd. acquisitiva per l'inconcepibilita' logico-giuridica - oltre che di fatto - di un atto di adesione all'altrui illecito: adesione che, nell'ambito dell'epropriazione, ha una propria concreta ratio: da un lato garantendo il diritto di proprieta' (art. 42 Cost.) inciso dall'interesse pubblico, dall'altro assicurando alla p.a. la rapida definizione del procedimento ablatorio. Nei superiori termini il secondo comma dell'art. 5-bis cit. e' senza dubbio "incoerente" riguardo l'oggetto della presente controversia, per la quale resta applicabile soltanto il primo comma con la conseguente cospicua riduzione del quantum debeatur. In tal senso non e' manifestamente infondato affermare la violazione dell'art. 3, comma primo, Costituzione. Sono infatti disomogenee e non equiparabili la posizione del privato che subisce l'atto illecito della p.a. e quella del soggetto passivo dell'espropriazione, il cui interesse e' di certo tutelato proprio dal rigoroso modello dell'azione amministrativa che si snoda, e' noto, in puntuali adempimenti suscettibili di controllo giurisdizionale: laddove il diritto di proprieta' del primo risulta arbitrariamente denegato salva, per i principi generali del codice civile, la sua forzosa monetizzazione. E' cosi' evidente che l'occupazione cd. acquisitiva penalizza due volte il soggetto privato: con la perdita delle garanzie implicite nel sistema ablatorio e con l'impossibilita' di conseguire la stessa misura del ristoro spettante - per sua insindacabile volonta' - al soggetto passivo dell'esproprio. In definitiva, il profilo di illegittimita' dedotto investe la regola di giudizio o norma (per tutti, Crisafulli, Disposizione e norma, Enc. Dir. vol. XIII, pag. 195) di cui al combinato dei commi primo, secondo e sesto dell'art. 5-bis cit.; Ritenuto che la questione e' rilevante per quanto anziosservato; Provvedendo d'ufficio.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, commi primo, secondo e sesto, legge 8 agosto 1992 e succ. mod. secondo l'interpretazione in premessa con riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Ragusa nella camera di consiglio del tribunale civile il 21 febbraio 1996. Il presidente: Cordaro 96C0895