N. 616 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 1996

                                N. 616
 Ordinanza  emessa  il  4  aprile  1996  dal  giudice  istruttore  del
 tribunale  di  Varese  nel procedimento civile vertente tra Terziroli
 Anna ed altre e la s.p.a. Banca Commerciale Italiana ed altra
 Obbligazioni in genere  -  Fideiussione  per  obbligazioni  future  o
 condizionali  -  Fideiussioni  bancarie  ad  importo illimitato (c.d.
 fideiussioni  omnibus)  -  Validita'  ed   efficacia   dei   rapporti
 fideiussori  sorti  in  epoca  anteriore  all'entrata in vigore della
 legge n. 154 del 1992 - Sostituzione (art. 10) del testo della  norma
 impugnata,   con   previsione   per   l'obbligazione   futura   della
 determinazione di  un  importo  massimo  garantito  -  Disparita'  di
 trattamento  a  seconda  della  data  di stipulazione del contratto -
 Lesione della tutela del risparmio.
 (C.C., art. 1938).
 (Cost., artt. 3 e 47, primo comma).
(GU n.27 del 3-7-1996 )
                         IL GIUDICE ISTRUTTORE
   A scioglimento della riserva che precede, osserva:
    A)  con  atto di citazione in data 10 ottobre 1995 Terziroli Anna,
 Luciana, Carla e Franca hanno citato  in  giudizio  la  s.p.a.  Comit
 Factoring e la Banca Commerciale Italiana, affinche' fosse dichiarata
 la  nullita'  delle  fideiussioni omnibus rilasciate dalle attrici in
 favore della S.a.s. Terziroli (in data antededente  alla  entrata  in
 vigore  della  legge  17  febbraio  1992,  n. 154), perche' aventi un
 oggetto  in  determinato  ed  indeterminabile,   per   il   carattere
 potestativo  delle stesse ed infine per contrasto con l'art. 10 della
 citata legge  sulla  trasparenza  bancaria,  da  applicarsi  al  caso
 concreto stante il suo carattere interpretativo e non innovativo;
    B)   le   societa'  convenute,  pur  avendo  riconosciuto  che  le
 fideiussioni impugnate erano ad importo  illimitato,  hanno  peraltro
 concluso  per  la loro validita' in relazione al carattere innovativo
 della legge n.  154/1992  e  alla  conseguente  inapplicabilita'  con
 efficacia   retroattiva   dell'art.   10   e   tenuto   conto   della
 determinabilita' per relationem
  dell'oggetto dell'obbligazione;
    C) nel corso dell'udienza del 12 gennaio  1996  le  attrici  hanno
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1938 c.
 c., cosi' come interpretato dalla Corte di cassazione (Cass. civ.  25
 agosto 1992 n. 9839), per violazione dell'art. 3  Cost.,  poiche'  si
 realizzerebbe   una  disparita'  di  trattamento  tra  fideiussore  e
 fideiussore stante il fatto che le  fideiussioni  omnibus  sono  oggi
 vietate  dalla legge n. 154/1992 e che peraltro perdurano tuttora gli
 effetti di quelle rilasciate in epoca  antecedente  alla  entrata  in
 vigore della predetta legge;
    D)   prima  della  promulgazione  della  legge  sulla  trasparenza
 bancaria  si  erano  manifestati  due   orientamenti   dottrinari   e
 giurisprudenziali sulla validita' della c.d. fideiussione omnibus per
 cui:
     1)   secondo  l'orientamento  minoritario,  le  fideiussioni  per
 importi illimitati dovevano  essere  considerate  nulle,  poiche'  ad
 oggetto  indeterminato  e  neppure  determinabile  e  per la profonda
 ingiustizia - sul piano morale e materiale - di un contratto  in  cui
 la  entita' dell'obbligazione del garante poteva essere conosciuta da
 quest'ultimo solo nel momento in cui la banca chiudeva i rapporti con
 il cliente garantito. Ad avviso dei sostenitori di tale teoria non si
 poteva neppure parlare  di  una  determinabilita'  per  regolationem,
 posto  che  l'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto del contratto sia
 determinabile  ex  ante  e  non  ex  post,  cioe'  richiede  che  fin
 dall'inizio  vengano  fissati  i  criteri  attraverso i quali poterne
 determinare l'oggetto.
   Si   sottolineava,   altresi',   da   parte   di   tale    corrente
 interpretativa,  il  fatto  che  la  determinazione  dell'oggetto del
 contratto (e cioe' di un elemento  essenziale  dello  stesso)  veniva
 cosi'  rimessa  al  totale  arbitrio  di una delle parti, ovvero alla
 parte contrattuale piu' forte;
     2) diversamente, per la opinione dominante seguita  dalla  stessa
 Corte  di  cassazione  (Cass. civ. 21 gennaio 1992 n. 863, Cass. civ.
 17 ottobre 1991 n. 10945, Cass. civ. 18 marzo  1991  n.  2890,  Cass.
 civ. 15 marzo 1991 n. 2790, Cass. civ. 20 luglio 1989 n. 3388...)  le
 fideiussioni  omnibus dovevano ritenersi perfettamente valide, attesa
 la determinabilita' dell'oggetto del contratto per  relationem  e  la
 sua  applicabilita' ai rapporti banca-cliente garantito, tenuto conto
 della  possibilita', riconosciuta dall'art. 1349 c.c., di affidare la
 determinazione dell'oggetto a  soggetti  estranei  al  contratto,  ed
 infine  del  fatto che non poteva parlarsi di rimessione all'arbitrio
 della banca, in virtu' dei severi sistemi di controllo e delle rigide
 norme di regolamentazione dell'attivita' di credito;
     3) con la legge 17 febbraio 1992 n. 154, cosi' come si evince dai
 lavori  preparatori  della  stessa,  si  e'   voluto   risolvere   il
 preesistente  conflitto  dottrinario-giurisprudenziale  relativo alla
 validita' delle fideiussioni ad importo  illimitato,  dando  altresi'
 attuazione  ad  un  inderogabile  principio di ordine pubblico (cosi'
 come ebbe a dire il  rappresentante  del  Governo  nell'ambito  della
 seduta  del  23  gennaio  1992  avanti  la Commissione senatoriale) e
 bandendo cosi'  dal  nostro  sistema  le  garanzie  per  importo  non
 determinato o non determinabile ex ante.
   Si e' cosi' recepito l'orientamento sub 1);
     E)  Nel corso della deduta della VI Commissione Permanente del 26
 settembre 1990 e' stato  espressamente  dichiarato  che  un  elemento
 importante  della  nuova  legge e' costituito dalla "... soppressione
 delle c.d. fideiussioni omnibus, intento ribadito e rafforzato  dalla
 interpretazione  autorevole  per  la  quale  con  l'art.  10  si  era
 raggiunto l'obiettivo condiviso da tutti di evitare  le  fideiussioni
 omnibus".
     F)   la  legge  n.  154/1992  non  contiene  alcuna  disposizione
 transitoria  diretta  a  disciplinare  la  sorte  di  quei   rapporti
 fideiussori  ad  importo  illimitato  sorti antecedentemente alla sua
 entrata in vigore, ma i cui effetti  sopravvivono  alla  data  del  9
 luglio 1992 (giorno di acquisizione di efficacia vincolante dell'art.
 10);
     G)  sorge pertanto il problema di verificare se la predetta legge
 sia applicabile anche, a tali rapporti e, - a seconda della  risposta
 data  al  precedente quesito -, se non sia manifestamente infondata e
 rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1938
 c.c., cosi' come affermato dalla difesa delle attrici.
   Relativamente al primo problema, la dottrina  e  la  giurisprudenza
 hanno seguito due opposti orientamenti:
     a) il primo ha ravvisato nell'art. 10 della legge n. 154/1992 una
 norma  di  carattere interpretativo poiche', diversamente ragionando,
 continuerebbero a sussistere quei problemi cui la legge citata voleva
 porre fine e non si darebbe cosi' attuazione piena alla volutas legis
 di "porre fine al dibattito giurisprudenziale-dottrinario concernente
 le fideiussioni omnibus";
     b) il secondo orientamento ha viceversa riconosciuto all'art.  10
 carattere innovativo e percio', ex art. 11 disp. prel. c.c., non puo'
 regolamentare i rapporti in  corso  alla  data  del  9  luglio  1992,
 perche' comporterebbe una applicazione retroattiva della norma.
   A  questo  proposito,  pur rilevando che la legge sulla trasparenza
 bancaria si e' posta nell'alveo  di  quella  corrente  dottrinaria  e
 giurisprudenziale  che,  prima  della  novella,  riteneva nulle per i
 motivi sopra indicati le fideiussioni ad importo illimitato, si  deve
 rilevare  che la Suprema Corte di cassazione ha, con propria sentenza
 n. 9839 del 25 agosto 1992, aderito al filone dottrinario  da  ultimo
 indicato;
     H) Seguendo quest'ultima interpretazione, come vorrebbe la difesa
 dei  creditori,  sorge nuovamente la questione, vivacemente dibattuta
 in dottrina e giurisprudenza fino alla data del 9  luglio 1992  e  di
 cui  in precedenza si e' dato succintamente conto, circa la validita'
 delle fideiussioni ad importo illimitato.
   Ritiene questo giudice di dover aderire  a  questo  proposito  alla
 teoria  maggioritaia, secondo la quale, prima della entrata in vigore
 della legge n. 154/1992, le fideiussioni ad importo illimitato  erano
 valide  ed  efficaci,  con    la  conseguenza  che  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  dalle  attrici  appare   non
 manifestamente  infondata.   Si osserva infatti che, nonostante dalla
 data del 9  luglio  1992,  siano  vietate  le  fideiussioni  omnibus,
 continuano  ad  esplicare  i  propri  effetti quelle antecedentemente
 stipulate.  Questo effetto e' dovuto alle caratteristiche particolari
 della fideiussione, che si presenta come un contratto  con  il  quale
 (come  correttamente evidenziato da una parte della dottrina) si mira
 a soddisfare una esigenza di sicurezza  e  di  garanzia  che  non  si
 esaurisce  istantaneamente,  ma che all'opposto e' destinata a durare
 nel tempo.  La prestazione del fideiussore non si identifica  con  il
 solo  pagamento  in  luogo  del  debitore,  ma  consiste  nel dare al
 creditore nel tempo (e cioe' anche dopo la entrata  in  vigore  della
 legge  n. 154/1992) la possibilita' di poter contare su una ulteriore
 garanzia  patrimoniale.    Il  contratto  di   fideiussione   omnibus
 continuerebbe   cosi'   ad   esistere,  nonostante  la  sua  espressa
 esclusione dall'ordinamento ad opera della  legge  n.  154/1992,  nei
 confronti  di  quei  soggetti  che  hanno stipulato il contratto fino
 all'8 luglio 1992.
   Tale caratteristica fa si che non sia possibile tracciare una linea
 netta di demarcazione tra fattispecie regolate dalla novella  e  casi
 gia'  regolati  dall'originario testo dell'art. 1938 c.c., e pertanto
 sopravvivono, all'interno di un ordinamento in cui e'  ormai  vietata
 la   fideiussione   omnibus,   garanzie   illimitate   e  trattamenti
 diversificati di casi  analoghi.  Si determina cosi' un contrasto  di
 siffatte  situazioni  con  l'art.    3 della Costituzione, poiche' ad
 identiche situazioni  corrispondono  regolamentazioni  diverse  e  la
 situazione  che ne deriva e' meritevole di essere presa in esame alla
 stregua dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953  n.  87,  dichiarando
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale    dell'art.    1938    c.c.   nella   interpretazione
 giurisprudenziale  dominante,  che  ritiene  valida  ed  operante  la
 predetta norma nella sua ordinaria applicazione anche dopo la entrata
 in  vigore  della legge n. 154/1992, e gli artt. 10 e 11 della citata
 legge,    tutte    disposizioni    che,     nella     interpretazione
 giurisprudenziale,    sono   ritenute   inapplicabili   ai   rapporti
 fideiussori instaurati anteriormente alla legge n. 154/1992 ed i  cui
 effetti  permangono  dopo  la entrata in vigore della predetta legge.
 Tutto questo con riguardo agli artt.  3  e  47,  primo  comma,  della
 Costituzione,  la cui portata va verificata anche in rapporto al caso
 dinanzi esposto.
   A  norma  dell'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  il
 procedimento n. 1370/1995 di questo tribunale va, pertanto, sospeso e
 gli  atti  vanno  rimessi,  dopo  gli adempimenti di rito indicati in
 dispositivo, alla Corte costituzionale, per quanto di sua  competenza
 a norma degli artt. 134 e seguenti della Costituzione.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale  di  Varese  sospende  il giudizio identificato nella
 parte motiva che precede ed ordina rimettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale, per l'esame delle ragioni esposte in motivazione;
   Dispone  che  la  presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria,
 notificata alle parti interessate al giudizio e alla  Presidenza  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Varese, il 4 aprile 1996.
                    Il presidente e relatore: Vigna
 96C0899