N. 629 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1995- 5 giugno 1996
N. 629 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 e 16 novembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1996) dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Spangher Walter ed altro contro il comune di Trieste. Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Esercizio del potere sanzionatorio - Mancata previsione di un termine di decadenza - Incidenza sui principi di ragionevolezza, di affidamento, di certezza della proprieta' nonche' dei rapporti giuridici in generale, di difesa in giudizio. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, art. 104). (Cost., artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42).(GU n.28 del 10-7-1996 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 439/1994 proposto da Giorgio e Walter Spangher rappresentati e difesi dall'avv. G. B. Verbari e domiciliati presso lo stesso in Trieste, p.zza Tommaseo 4, come da mandato a margine del ricorso; contro il comune di Trieste in persona del rappresentante legale pro-tempore, costituitosi in giudizio e rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Cognito e S. Giraldi e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Trieste, piazza Unita' d'Italia 4; per l'annullamento del provvedimento SAIU 94 10523/28/1991/42; Visto il ricorso, notificato il 13 maggio 1994 e depositato presso la segreteria il 24 maggio 1994 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune depositato il 6 giugno 1994; Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 12 ottobre 1995 la relazione del consigliere dott. Carlo Luigi Cardoni ed uditi altresi' gli avv.ti Verbari e Giraldi: Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Con l'atto impugnato e' stata irrogata una sanzione pecuniaria di L. 14.256.000 per abuso edilizio (edificazione di veranda a vetri su terrazzo) ex art. 104 l.r. 52/1991. Di cio' i ricorrenti si dolgono lamentando: 1) la l.r. n. 52/1991 non avrebbe potuto trovare applicazione all'abuso di cui trattasi risalente al 1958 e noto all'amministrazione fin da tale epoca in virtu' del disegno presentato all'amministrazione stessa da tale arch. Smareglia; 2) il provvedimento impugnato non sarebbe motivato ne' in ordine ai suoi presupposti giuridici ne' con riguardo a quelli di fatto con conseguente violazione del'art. 3 legge n. 241/1990; 3) nella logica della normativa sanzionatoria si presume che il sanzionato abbia ricevuto un vantaggio dall'abuso, mentre nel caso di specie, a tutto concedere, il vantaggio si sarebbe verificato in capo alla dante causa dei ricorrenti, risalendo l'abuso ad epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte di questi: la sanzione, dunque, e stata erroneamente applicata. L'amministrazione si e' costituita controdeducendo. La causa e' stata ritenuta per la decisione nell'udienza del giorno 12 ottobre 1994. Con sentenza n. 416/1994 sono stati disposti incombenti istruttori. D i r i t t o Dall'istruttoria effettuata e' emerso che le opere oggetto dell'atto impugnato sono state accatastate il 30 giugno 1958, fatta eccezione per una piccola porzione delle stesse che e' stata accatastata il 30 giugno 1966. Gli accatastamenti in parola costituiscono, ad avviso del Collegio, prova presuntiva dell'esistenza delle opere in questione quanto meno fin dalla data dei rispettivi accatastamenti. Ne consegue che l'atto sanzionatorio impugnato, datato 15 marzo 1994, e' stato adottato rispettivamente dopo circa 36 e 28 anni da detti accatastamenti e, quindi dall'edificazione, sia pure abusiva degli immobili di cui trattasi. Orbene, il Collegio e' consapevole che la l.r. del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, non prevede, come del resto tutta la normativa in materia edilizia ed urbanistica, termini di decadenza per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi, ma e' altresi persuaso che l'assenza di un termine siffatto contrasti con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.), e dell'affidamento (art. 2 Cost.), della certezza della proprieta' (art. 42 Cost.), dei rapporti giuridici in generale (art. 23 e 25 Cost.) e della difesa giudiziaria (art. 24 Cost.). L'assenza del cennato termine di decadenza appare difatti: a) irragionevole, perche' consente la repressione di abusi edilizi anche quando il lungo tempo trascorso dalla perpetrazione dell'abuso ha cancellato nella coscienza individuale e sociale la percezione dell'illiceita' dell'abuso commesso; b) contrario al principio dell'affidamento poiche' il trascorrere del tempo ingenera l'affidamento circa la "legittimazione" sostanziale dell'opera abusiva in virtu' dell'inerzia della pubblica amministrazione, e circa la rinuncia di fatto all'esercizio dei poteri repressivi; c) contrastante con la certezza della proprieta' poiche' gli interventi repressivi, di natura anche totalmente ablatoria, possono intervenire dopo una articolata serie di trasferimenti della proprieta', effettuati anche nel corso di decenni, con le immaginabili conseguenze; d) avverso ai principi della certezza dei rapporti giuridici poiche' la posizione dei vari acquirenti dell'immobile abusivo non si consolida mai essendo l'immobile stesso perennemente sottoposto al possibile intervento repressivo; e) in contrasto con il diritto alla difesa giudiziaria in quanto a causa del trascorrere del tempo diviene sostanzialmente impossibile una valida difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti destinatari dei provvedimenti repressivi nei contronti dei danti causa responsabili dell'abuso. Non sfugge al Collegio che puo' anche essere difficile da parte dell'amministrazione la tempestiva, doverosa ed auspicabile repressione dell'abusivismo edilizio, e che la decadenza del potere repressivo potrebbe lasciare "impuniti" alcuni abusi. Non sfugge tuttavia nemmeno che il permanere di situazioni di perenne incertezza genera guasti ancora peggiori cui si cerca periodicamente di porre rimedio con norme straordinarie di generale remissione le quali finiscono per porre in forse la credibilita' delle norme sanzionatorie e delle correlate attivita' repressiva e giudiziaria. Sembra quindi ragionevole ritenere che anche in materia di abusivismo edilizio operino gli istituti di carattere generale (decadenza e prescrizione) che nelle altre branche del diritto assicurano la certezza delle situazioni giuridiche e cioe', segnatamente, l'istituto della decadenza del potere sanzionatorio, analogamente a quanto accade, ad esempio in materia tributaria. Al riguardo il Collegio precisa di essere persuaso che la presente ordinanza di remissione non concretizzi una richiesta di sentenza additiva, in quanto non si pretende che la Corte indichi entro quali termini debba verificarsi la decadenza del potere di repressione degli abusi edilizi, ma si chiede che la Corte verifichi la costituzionalita' della l.r. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, che qui interessa, nella parte in cui non prevede un termine di decadenza del potere di repressione degli abusi edilizi. Quanto alla rilevanza della sollevata questione di costituzionalita' essa e' di tutta evidenza: il provvedimento oggetto del presente giudizio e' infatti basato sulla norma della cui costituzionalita' questo tribunale dubita, per cui il ricorso non puo' essere deciso senza che venga previamente risolta la questione di legittimita' costituzionale qui prospettata.
P. Q. M. Sospende ogni pronuncia sul ricorso in epigrafe e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria generale di questo tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 1995 e, in prosecuzione, nella camera di consiglio del 16 novembre 1995. Il presidente: Pellingra Contino L'estensore: Cardoni -------- Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 439/1994 proposto da Giorgio e Walter Spangher, rappresentati e difesi dall'avv. G. B. Verbari e domiciliati presso lo stesso, in Trieste, p.zza Tommaseo, 4, come da mandato a margine del ricorso; contro il comune di Trieste, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alma Cognito e M. Serena Giraldi e legalmente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, in Trieste, piazza Unita' d'Italia, 4; per l'annullamento del provvedimento SAIU 94 10523/28/1991/42. F a t t o Con ordinanza n. 440/1995 questo tribunale ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104 l.r. F-V.G. n. 52/1991 nell'ambito del giudizio in epigrafe. Con istanza in data 12 dicembre 1995 i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la correzione dell'errore materiale in cui questo Collegio sarebbe incorso nel redigere la cennata ordinanza, a causa dell'omessa menzione del citato art. 104, della cui costituzionalita' il Collegio ha dubitato, nella parte motiva dell'ordinanza stessa. L'amministrazione comunale resistente ha aderito all'istanza di correzione con dichiarazione in calce alla istanza medesima. La questione e' stata discussa nella camera di consiglio del 14 febbraio 1996. D i r i t t o Si premette come sull'istanza di correzione di cui si tratta si pronunzia il Collegio indicato in epigrafe, diverso, nella persona del presidente, e da quello che ha pronunziato l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di cui si chiede la correzione. Questo in seguito al trasferimento ad altro tribunale del prof. Benedetto Pellingra Contino ed alla conseguente impossibilita' di formare l'originario Collegio. Cio' premesso, il tribunale osserva come nell'ordinanza di rimessione suddetta, non revocabile e, dunque, suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 93 r.d. n. 642/1907, e' stata omessa la menzione dell'art. 104 l.r. F.-V.G. n. 52/1991, della cui costituzionalita' il tribunale dubita, nella parte motiva dell'ordinanza stessa. Cio' mentre nella parte narrativa di quest'ultima detto articolo e' espressamente menzionato. Al riguardo il Collegio ritiene che l'omissione di cui si discute sia attribuibile a mero errore materiale, correlato all'impiego dei sistemi di scrittura automatica, come si evince agevolmente dal fatto che, a fronte della non menzione dell'articolo, e' invece indicata con precisione la legge regionale oggetto del dubbio di costituzionalita' e che l'articolo medesimo e' altresi' menzionato nella parte narrativa della ridetta ordinanza. Tanto rilevato, il Collegio precisa che, in virtu' dell'accordo delle parti circa l'istanza di cui si tratta, su questa puo' decidersi in camera di consiglio con ordinanza anziche' con sentenza, ai sensi dell'art. 93 r.d. n. 642/1907. P. Q. M. Il Collegio accoglie l'istanza di correzione in questione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale da cui e' affetta l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 440/1995, cosi' come di seguito indicato: alla pagina n. 5, riga n. 14 dopo le parole "Giulia 19 novembre 1991, n. 52" vengono aggiunte le parole "art. 104,"; Ordina: che la segreteria generale di questo tribunale provveda a modificare il testo della ripetuta ordinanza con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 93 r.d. 17 agosto 1907, n. 642; che la segreteria stessa provveda a notificare e comunicare la presente ordinanza agli stessi soggetti cui deve essere notificata e comunicata la surrichiamata ordinanza di rimessione n. 440/1995. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del 14 febbraio 1996. Il presidente: Bagarotto L'estensore: Cardoni 96C0912