N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1996

                                N. 632
 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza  di
 Firenze sull'istanza proposta da Renella Nicola
 Pena  -  Liberazione  condizionale  -  Revoca  -  Preclusione  per il
 condannato  (nella  specie  all'ergastolo)  di  essere  riammesso  al
 beneficio  -  Lesione del principio della finalita' rieducativa della
 pena.
 (C.P., art. 177, primo comma).
 (Cost., art. 27, terzo comma).
(GU n.28 del 10-7-1996 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
   Visti ed esaminati, alla udienza del  6  febbraio  1996,  gli  atti
 relativi  alla  istanza  di  liberazione  condizionale,  avanzata  da
 Renella Nicola, nato il 3 gennaio 1941 ad Acerra  (Napoli),  detenuto
 nella casa di reclusione di Volterra.
                             O s s e r v a
   1. - L'interessato e' stato condannato all'ergastolo con sentenza 6
 ottobre  1975 della Corte d'assise d'appello di Napoli. In esecuzione
 di tale sentenza e' stato detenuto dal 17 ottobre  1969  al  5  marzo
 1994,  quando  veniva  scarcerato  per  concessione della liberazione
 condizionale  con  ordinanza  28  febbraio  1994  del  tribunale   di
 sorveglianza di Napoli.
   Con provvedimento 30 gennaio 1995 del magistrato di sorveglianza di
 Napoli la liberazione condizionale veniva pero' sospesa e quindi, con
 ordinanza  29  giugno  1995  del tribunale di sorveglianza di Napoli,
 revocata. Si osservava, in tale ordinanza: "Il Renella ha piu'  volte
 violato   le  prescrizioni  impostegli  con  il  beneficio  concesso,
 giacche' risulta che, in data 22 novembre  1994,  veniva  trovato  in
 Casalnuovo  e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale presso il
 quale aveva obbligo di risiedere; che in data 23 gennaio 1995  veniva
 sorpreso,  all'atto  di una verifica della autorita' di controllo, in
 compagnia  di  altro  pregiudicato,  contravvenendo,  pertanto,  alla
 prescrizione  di  non  frequentare altri pregiudicati; che in data 29
 maggio 1995 si recava a  firmare  presso  il  Commissariato  P.S.  di
 Acerra  con  due  ore  di  ritardo  rispetto all'orario previsto, non
 fornendo, al riguardo, nessuna valida giustificazione (il Renella  ha
 dichiarato   che   il   ritardo   e'   stato   causato  da  una  mera
 dimenticanza)". Proseguiva la ordinanza di revoca  della  liberazione
 condizionale   che   il   comportamento   descritto   si  manifestava
 incompatibile "con la prosecuzione del beneficio  concesso,  giacche'
 il  Renella  ha  dimostrato insofferenza alle prescrizioni impostegli
 gia'  poco  tempo  dopo  essere  stato   ammesso   alla   liberazione
 condizionale,  che, invece prevede un congruo periodo di osservazione
 del detenuto liberato in ambiente esterno, periodo che costituisce un
 fase di verifica della effettiva volonta' di reinserirsi  socialmente
 secondo le regole del vivere civile".
   Il Renella era, quindi, nuovamente sottoposto alla esecuzione della
 pena dell'ergastolo dal 1 agosto 1995 con fine pena "mai".
   2. - L'interessato ha ora richiesto nuovamente la concessione della
 liberazione condizionale.
   Tale  istanza  dovrebbe essere considerata inammissibile in quanto,
 ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 177 c.p., dopo che vi e' stata
 revoca del beneficio "il condannato non puo'  essere  riammesso  alla
 liberazione condizionale".
   Ritiene  questo  ufficio  che  non  sia manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita'  di  tale  disposizione,  che  rimette
 pertanto all'esame della Corte costituzionale.
   Va  chiarito che, proprio nel caso del condannato all'ergastolo, la
 disposizione in discussione (inammissibilita' della concessione della
 liberazione condizionale dopo la  revoca)  ha  l'effetto  di  rendere
 immodificabile la perpetuita' della pena inflitta.
   3.  -  La  stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 270/1993,
 sembrava alludere alla ammissibilita' della questione  costituzionale
 ora  indicata quanto rilevava (n. 1 della motivazione in diritto) che
 la stessa non poteva essere affrontata in quanto  estranea  al  thema
 decidendum e non, quindi, perche' priva di consistenza.
   Nella  sentenza  costituzionale ora citata, la questione che veniva
 sollevata   e   discussa   era   quella   della   impossibilita'   di
 rideterminazione  della  pena  residua  nei  confronti del condannato
 all'ergastolo in  caso  di  revoca  della  liberazione  condizionale,
 rideterminazione  che  e',  invece,  prevista per i condannati a pena
 temporanea e consente, per effetto della sentenza  costituzionale  n.
 282/1989,  di  dare  rilievo, ai fini della esecuzione della pena, al
 periodo di limitazione della liberta' che si accompagna alla fruzione
 della liberazione  condizionale.    Va  detto  che,  al  n.  4  della
 motivazione  in  diritto,  la  Corte non disconosceva la presenza del
 problema di costituzionalita' sollevato, ma concludeva che non poteva
 essere risolto in quella  sede  in  quanto  la  questione  era  stata
 "incentrata  su  un  petitum  diretto  a  conseguire  lo scomputo del
 periodo trascorso in liberta' vigilata dal condannato  all'ergastolo"
 (in    liberazione    condizionale)    e    la    dichiarazione    di
 incostituzionalita' della Corte avrebbe colpito  "l'efficacia  stessa
 del  giudicato"  della  sentenza  di  condanna:  il  che  non  le era
 consentito.
   Orbene:   ad   avviso   di   questo   ufficio,  anche  il  problema
 costituzionale che la Corte  aveva  riconosciuto  esistente  potrebbe
 trovare  ora  la  sua  soluzione,  quantomeno in linea pratica, se si
 riconoscesse la fondatezza della questione sollevata con la  presente
 ordinanza: giacche', una volta rimossa la impossibilita' di una nuova
 concessione  della  liberazione  condizionale,  perderebbe rilievo la
 questione relativa agli effetti della revoca della prima  concessione
 del beneficio.
   4.   -   Al   riguardo  della  specifica  questione  qui  sollevata
 (inammissibilita'  di  una  nuova   concessione   della   liberazione
 condizionale dopo la revoca della stessa), va citata, pero', un'altra
 sentenza  della  Corte costituzionale:   e' quella n. 264/1974, nella
 quale si rigettava la questine di legittimita'  costituzionale  della
 pena  stessa  dell'ergastolo.  In  quella  sentenza, l'argomento piu'
 solido, per affermare che la pena dell'ergastolo non  escludeva,  per
 il  condannato, la finalita' rieducativa e di riadattamento alla vita
 sociale, era rappresentato proprio dalla possibilita'  di  ammissione
 alla  liberazione  condizionale.  Si  legge  che  in  tale  sentenza:
 "Rimane  infine  da  considerare  che  l'istituto  della  liberazione
 condizionale,  disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato
 dall'art.   2 della legge  25  novembre  1962,  n.  1634  -  consente
 l'effettivo   reinserimento   anche  dell'ergastolano  nel  consorzio
 civile.... Di particolare rilievo e' per altro la sentenza n. 204 del
 1973 della Corte costituzionale, che ha  dichiarato  l'illegittimita'
 della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facolta' di
 concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sara' concessa
 non  piu' in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma
 in  base   ad   una   decisione   dell'autorita'   giudiziaria   (cui
 l'interessato  avra'  diritto  di  rivolgersi),  che, con le garanzie
 proprie del procedimento giurisdizionale, accertera' se il condannato
 abbia tenuto un comportamento tale da fare  ritenere  sicuro  il  suo
 ravvedimento".
   Quando,  come  nel  caso,  la  intervenuta revoca della liberazione
 condizionale  impedisce  una  nuova  concessione  della  stessa,   la
 esecuzione   della  pena  dell'ergastolo  si  ripropone  in  una  sua
 irreversibile perpetuita', per la quale viene meno  ogni  prospettiva
 di  soluzione.  La  sentenza  n.  264/1994 afferma che la pena non ha
 esclusivamente finalita'  di  rieducazione  e  di  riadattamento  del
 soggetto  alla  vita sociale, ma non esclude affatto e riconosce come
 essenziale anche tale finalita' fra quelle  proprie  della  pena.  Ed
 invece,  nella  situazione  descritta,  la  finalita' ora detta resta
 inesorabilmente e irreversibilmente preclusa.
   Il che non puo' non configurare una violazione dell'art. 27,  terzo
 comma, della Costituzione, che afferma in modo esplicito la finalita'
 di  rieducazione e riadattamento sociale ora detta. Almeno, ad avviso
 di questo tribunale di sorveglianza,  la  questione  non  e'  affatto
 manifestamente  infondata  e va portata dinanzi all'Organo competente
 al giudizio di costituzionalita'.
   5. - Sembrano opportune due precisazioni.
   La prima e' che la circostanza che la situazione di violazione  dei
 principi  costituzionali sia dovuta alla revoca della ammissione alla
 liberazione condizionale non puo' giustificare la violazione  stessa.
 Sembra   a   questo   ufficio   che   quei  principi  debbano  essere
 salvaguardati in ogni caso, quali che siano le ragioni che hanno dato
 origine alla situazione violatrice  dei  medesimi.  Sara',  poi,  una
 questione  di  merito quella di pervenire ad una nuova valutazione di
 concedibilita' della liberazione condizionale. Ma  questa,  comunque,
 non  deve  essere  preclusa:  altrimenti  la  perpetuita'  della pena
 dell'ergastolo  assume  quella  irreversibilita',  che  impedisce  la
 attuazione  della finalita' di rieducazione e riadattamento alla vita
 sociale, finalita' che deve invece essere comunque salvaguardata.  La
 seconda precisazione riguarda quali debbano essere le  condizioni  di
 nuova  ammissibilita' al beneficio per coloro cui sia stato revocato.
 Si deve rilevare che, nel caso in cui la Corte costituzionale affermi
 la incostituzionalita' dell'ultima parte del  primo  comma  dell'art.
 177  c.p.,  la  normativa  che  ne  risulta non richiede integrazione
 alcuna.  Non e' necessario che si debba necessariamente  ricavare  un
 termine  che  deve  decorrere dalla revoca perche' si possa avere una
 nuova ammissione. Si puo' discutere se  valgano  in  questo  caso  le
 regole   dettate   per   la   rinnovazione   della  istanza  dopo  il
 provvedimento  di  rigetto,  con  una  equiparazione  a  questo   del
 provvedimento  di  revoca (v. art. 682, secondo comma, c.p.p. e anche
 art. 4, secondo comma, legge  12  febbraio  1975,  n.  6,  se  ancora
 vigente).  Ma  una  cosa  e'  certa:  la  situazione  non  e' affatto
 inconsueta.  Per  quasi  tutti  i   benefici   penitenziari   mancano
 previsioni  generali  di  preclusioni  a  successive concessioni dopo
 provvedimenti di revoca  di  concessioni  precedenti.  Vi  sono  solo
 disposizioni  specifiche relative ai condannati per determinati reati
 (introdotte dalla legislazione di emergenza  degli  anni  1991-1992),
 che  sono  in  genere applicabili anche alla liberazione condizionale
 (salve ovviamente le oscillazioni giurisdizionali in proposito).
   Quanto alle altre condizioni di ammissibilita' (come la maturazione
 del periodo minimo di pena  espiata),  non  vi  e'  ragione  che  non
 debbano  valere  le  stesse condizioni richieste per la ammissione al
 beneficio, come accade, ad esempio, per la semiliberta', pur dopo una
 precedenza revoca.  Resta, ovviamente, il serio  problema  di  merito
 della  valutazione del ravvedimento in presenza dell'insuccesso della
 prima concessione.  E' un problema che andra' risolto con particolare
 attenzione e cautela, ma non e' certamente un problema insolubile. Si
 puo' rilevare, comunque, che la gamma  delle  ragioni  di  revoca  e'
 assai ampia e puo' andare da situazioni di gravita' relativa ad altre
 di  gravita'  estrema  (il caso di cui alla presente procedura sembra
 piu' vicino alle prime che alle seconde) e questo sara' uno dei punti
 essenziali da cui dovra' muovere una soluzione soddisfacente.
                               P. Q. M.
   Si riconferma, pertanto, la conclusione cui si era gia'  pervenuti:
 deve   ritenersi   non   manifestamente  infondata  la  questione  di
 illegittimita' costituzionale, per contrasto  con  l'art.  27,  terzo
 comma, Costituzione, dell'art. 177, primo comma, in fine, c.p., nella
 parte  in  cui  dispone  che,  in  caso  di  revoca della liberazione
 condizionale, il condannato, non puo' essere riammesso alla stessa.
    Firenze, addi' 6 febbraio 1996
                                                Il Presidente: Margara
 96C0915