N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1996
N. 632 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal tribunale di sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da Renella Nicola Pena - Liberazione condizionale - Revoca - Preclusione per il condannato (nella specie all'ergastolo) di essere riammesso al beneficio - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (C.P., art. 177, primo comma). (Cost., art. 27, terzo comma).(GU n.28 del 10-7-1996 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Visti ed esaminati, alla udienza del 6 febbraio 1996, gli atti relativi alla istanza di liberazione condizionale, avanzata da Renella Nicola, nato il 3 gennaio 1941 ad Acerra (Napoli), detenuto nella casa di reclusione di Volterra. O s s e r v a 1. - L'interessato e' stato condannato all'ergastolo con sentenza 6 ottobre 1975 della Corte d'assise d'appello di Napoli. In esecuzione di tale sentenza e' stato detenuto dal 17 ottobre 1969 al 5 marzo 1994, quando veniva scarcerato per concessione della liberazione condizionale con ordinanza 28 febbraio 1994 del tribunale di sorveglianza di Napoli. Con provvedimento 30 gennaio 1995 del magistrato di sorveglianza di Napoli la liberazione condizionale veniva pero' sospesa e quindi, con ordinanza 29 giugno 1995 del tribunale di sorveglianza di Napoli, revocata. Si osservava, in tale ordinanza: "Il Renella ha piu' volte violato le prescrizioni impostegli con il beneficio concesso, giacche' risulta che, in data 22 novembre 1994, veniva trovato in Casalnuovo e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale presso il quale aveva obbligo di risiedere; che in data 23 gennaio 1995 veniva sorpreso, all'atto di una verifica della autorita' di controllo, in compagnia di altro pregiudicato, contravvenendo, pertanto, alla prescrizione di non frequentare altri pregiudicati; che in data 29 maggio 1995 si recava a firmare presso il Commissariato P.S. di Acerra con due ore di ritardo rispetto all'orario previsto, non fornendo, al riguardo, nessuna valida giustificazione (il Renella ha dichiarato che il ritardo e' stato causato da una mera dimenticanza)". Proseguiva la ordinanza di revoca della liberazione condizionale che il comportamento descritto si manifestava incompatibile "con la prosecuzione del beneficio concesso, giacche' il Renella ha dimostrato insofferenza alle prescrizioni impostegli gia' poco tempo dopo essere stato ammesso alla liberazione condizionale, che, invece prevede un congruo periodo di osservazione del detenuto liberato in ambiente esterno, periodo che costituisce un fase di verifica della effettiva volonta' di reinserirsi socialmente secondo le regole del vivere civile". Il Renella era, quindi, nuovamente sottoposto alla esecuzione della pena dell'ergastolo dal 1 agosto 1995 con fine pena "mai". 2. - L'interessato ha ora richiesto nuovamente la concessione della liberazione condizionale. Tale istanza dovrebbe essere considerata inammissibile in quanto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 177 c.p., dopo che vi e' stata revoca del beneficio "il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale". Ritiene questo ufficio che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalita' di tale disposizione, che rimette pertanto all'esame della Corte costituzionale. Va chiarito che, proprio nel caso del condannato all'ergastolo, la disposizione in discussione (inammissibilita' della concessione della liberazione condizionale dopo la revoca) ha l'effetto di rendere immodificabile la perpetuita' della pena inflitta. 3. - La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 270/1993, sembrava alludere alla ammissibilita' della questione costituzionale ora indicata quanto rilevava (n. 1 della motivazione in diritto) che la stessa non poteva essere affrontata in quanto estranea al thema decidendum e non, quindi, perche' priva di consistenza. Nella sentenza costituzionale ora citata, la questione che veniva sollevata e discussa era quella della impossibilita' di rideterminazione della pena residua nei confronti del condannato all'ergastolo in caso di revoca della liberazione condizionale, rideterminazione che e', invece, prevista per i condannati a pena temporanea e consente, per effetto della sentenza costituzionale n. 282/1989, di dare rilievo, ai fini della esecuzione della pena, al periodo di limitazione della liberta' che si accompagna alla fruzione della liberazione condizionale. Va detto che, al n. 4 della motivazione in diritto, la Corte non disconosceva la presenza del problema di costituzionalita' sollevato, ma concludeva che non poteva essere risolto in quella sede in quanto la questione era stata "incentrata su un petitum diretto a conseguire lo scomputo del periodo trascorso in liberta' vigilata dal condannato all'ergastolo" (in liberazione condizionale) e la dichiarazione di incostituzionalita' della Corte avrebbe colpito "l'efficacia stessa del giudicato" della sentenza di condanna: il che non le era consentito. Orbene: ad avviso di questo ufficio, anche il problema costituzionale che la Corte aveva riconosciuto esistente potrebbe trovare ora la sua soluzione, quantomeno in linea pratica, se si riconoscesse la fondatezza della questione sollevata con la presente ordinanza: giacche', una volta rimossa la impossibilita' di una nuova concessione della liberazione condizionale, perderebbe rilievo la questione relativa agli effetti della revoca della prima concessione del beneficio. 4. - Al riguardo della specifica questione qui sollevata (inammissibilita' di una nuova concessione della liberazione condizionale dopo la revoca della stessa), va citata, pero', un'altra sentenza della Corte costituzionale: e' quella n. 264/1974, nella quale si rigettava la questine di legittimita' costituzionale della pena stessa dell'ergastolo. In quella sentenza, l'argomento piu' solido, per affermare che la pena dell'ergastolo non escludeva, per il condannato, la finalita' rieducativa e di riadattamento alla vita sociale, era rappresentato proprio dalla possibilita' di ammissione alla liberazione condizionale. Si legge che in tale sentenza: "Rimane infine da considerare che l'istituto della liberazione condizionale, disciplinato dall'art. 176 c.p. - nel testo modificato dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634 - consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile.... Di particolare rilievo e' per altro la sentenza n. 204 del 1973 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facolta' di concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto sara' concessa non piu' in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorita' giudiziaria (cui l'interessato avra' diritto di rivolgersi), che, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, accertera' se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento". Quando, come nel caso, la intervenuta revoca della liberazione condizionale impedisce una nuova concessione della stessa, la esecuzione della pena dell'ergastolo si ripropone in una sua irreversibile perpetuita', per la quale viene meno ogni prospettiva di soluzione. La sentenza n. 264/1994 afferma che la pena non ha esclusivamente finalita' di rieducazione e di riadattamento del soggetto alla vita sociale, ma non esclude affatto e riconosce come essenziale anche tale finalita' fra quelle proprie della pena. Ed invece, nella situazione descritta, la finalita' ora detta resta inesorabilmente e irreversibilmente preclusa. Il che non puo' non configurare una violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che afferma in modo esplicito la finalita' di rieducazione e riadattamento sociale ora detta. Almeno, ad avviso di questo tribunale di sorveglianza, la questione non e' affatto manifestamente infondata e va portata dinanzi all'Organo competente al giudizio di costituzionalita'. 5. - Sembrano opportune due precisazioni. La prima e' che la circostanza che la situazione di violazione dei principi costituzionali sia dovuta alla revoca della ammissione alla liberazione condizionale non puo' giustificare la violazione stessa. Sembra a questo ufficio che quei principi debbano essere salvaguardati in ogni caso, quali che siano le ragioni che hanno dato origine alla situazione violatrice dei medesimi. Sara', poi, una questione di merito quella di pervenire ad una nuova valutazione di concedibilita' della liberazione condizionale. Ma questa, comunque, non deve essere preclusa: altrimenti la perpetuita' della pena dell'ergastolo assume quella irreversibilita', che impedisce la attuazione della finalita' di rieducazione e riadattamento alla vita sociale, finalita' che deve invece essere comunque salvaguardata. La seconda precisazione riguarda quali debbano essere le condizioni di nuova ammissibilita' al beneficio per coloro cui sia stato revocato. Si deve rilevare che, nel caso in cui la Corte costituzionale affermi la incostituzionalita' dell'ultima parte del primo comma dell'art. 177 c.p., la normativa che ne risulta non richiede integrazione alcuna. Non e' necessario che si debba necessariamente ricavare un termine che deve decorrere dalla revoca perche' si possa avere una nuova ammissione. Si puo' discutere se valgano in questo caso le regole dettate per la rinnovazione della istanza dopo il provvedimento di rigetto, con una equiparazione a questo del provvedimento di revoca (v. art. 682, secondo comma, c.p.p. e anche art. 4, secondo comma, legge 12 febbraio 1975, n. 6, se ancora vigente). Ma una cosa e' certa: la situazione non e' affatto inconsueta. Per quasi tutti i benefici penitenziari mancano previsioni generali di preclusioni a successive concessioni dopo provvedimenti di revoca di concessioni precedenti. Vi sono solo disposizioni specifiche relative ai condannati per determinati reati (introdotte dalla legislazione di emergenza degli anni 1991-1992), che sono in genere applicabili anche alla liberazione condizionale (salve ovviamente le oscillazioni giurisdizionali in proposito). Quanto alle altre condizioni di ammissibilita' (come la maturazione del periodo minimo di pena espiata), non vi e' ragione che non debbano valere le stesse condizioni richieste per la ammissione al beneficio, come accade, ad esempio, per la semiliberta', pur dopo una precedenza revoca. Resta, ovviamente, il serio problema di merito della valutazione del ravvedimento in presenza dell'insuccesso della prima concessione. E' un problema che andra' risolto con particolare attenzione e cautela, ma non e' certamente un problema insolubile. Si puo' rilevare, comunque, che la gamma delle ragioni di revoca e' assai ampia e puo' andare da situazioni di gravita' relativa ad altre di gravita' estrema (il caso di cui alla presente procedura sembra piu' vicino alle prime che alle seconde) e questo sara' uno dei punti essenziali da cui dovra' muovere una soluzione soddisfacente.
P. Q. M. Si riconferma, pertanto, la conclusione cui si era gia' pervenuti: deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, Costituzione, dell'art. 177, primo comma, in fine, c.p., nella parte in cui dispone che, in caso di revoca della liberazione condizionale, il condannato, non puo' essere riammesso alla stessa. Firenze, addi' 6 febbraio 1996 Il Presidente: Margara 96C0915