N. 637 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1996
N. 637 Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dalla Corte d'assise di Cosenza nel procedimento penale a carico di Sirianni Rosaria Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla liberta' personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.28 del 10-7-1996 )
LA CORTE DI ASSISE Ha pronunciato al seguente ordinanza sentita l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata Sirianni Rosaria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al dibattimento il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale della liberta'. Sentito il p.m.; rilevato in fatto che sia il Presidente che il giudice a latere di questa corte hanno fatto parte del tribunale della liberta' che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha emesso ordinanza confermativa del titolo custodiale adottato nei confronti della Sirianni (v. ordinanza emessa in data 1 marzo 1995 all'uopo prodotta dalla difesa); che in tale veste detti componenti del collegio hanno compiuto una valutazione di merito, sia pure in via incidentale. Considerato che le motivazioni poste a base della sentenza n. 432 del 1995 della Corte costituzionale portano a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata dal difensore con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., perche' anche in questo caso "devono riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputata sia, o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"; che la questione di illegittimita' prospettata dal difensore e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comproverebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione;
P. Q. .M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trascrizione degli atti alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la prospettata questione di costituzionalita'; Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosenza, addi' 18 aprile 1996 Il presidente: Morano 96C0932