N. 637 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1996

                                N. 637
 Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dalla Corte  d'assise  di  Cosenza
 nel procedimento penale a carico di Sirianni Rosaria
 Processo  penale  -  Dibattimento - Giudice che, quale componente del
 tribunale della liberta', ha concorso a pronunciare un  provvedimento
 sulla  liberta'  personale  nei  confronti  dello  stesso  imputato -
 Incompatibilita'  ad  esercitare   le   funzioni   di   giudice   del
 dibattimento - Omessa previsione - Disparita' di trattamento rispetto
 a  situazioni  analoghe - Violazione del diritto di difesa - Richiamo
 ai principi espressi dalla Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
 432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.28 del 10-7-1996 )
                          LA CORTE DI ASSISE
   Ha  pronunciato  al seguente ordinanza sentita l'eccezione proposta
 dalla  difesa  dell'imputata  Sirianni  Rosaria   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. in relazione agli
 artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  dibattimento  il  giudice  che abbia fatto parte del
 collegio del tribunale della liberta'.
   Sentito il p.m.;
     rilevato in fatto che sia il Presidente che il giudice  a  latere
 di  questa  corte hanno fatto parte del tribunale della liberta' che,
 ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha emesso ordinanza  confermativa  del
 titolo custodiale adottato nei confronti della Sirianni (v. ordinanza
 emessa in data 1 marzo 1995 all'uopo prodotta dalla difesa);
     che  in  tale  veste detti componenti del collegio hanno compiuto
 una valutazione di merito, sia pure in via incidentale.
   Considerato che le motivazioni poste a base della sentenza  n.  432
 del   1995   della   Corte  costituzionale  portano  a  ritenere  non
 manifestamente infondata la questione  sollevata  dal  difensore  con
 riferimento  agli  artt.  3  e 24 Cost., perche' anche in questo caso
 "devono riconoscersi sussistenti i medesimi  effetti  che  l'art.  34
 c.p.p.  mira  ad impedire e cioe' che la valutazione conclusiva sulla
 responsabilita' dell'imputata  sia,  o  possa  apparire  condizionata
 dalla  cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale
 tendenza a mantenere un giudizio gia'  espresso  o  un  atteggiamento
 gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento";
     che  la  questione di illegittimita' prospettata dal difensore e'
 rilevante  ai  fini  del  giudizio  in  quanto,  ove  fosse  fondata,
 comproverebbe  l'obbligo  di  astensione  e  costituirebbe  motivo di
 ricusazione;
                               P. Q. .M.
   Dichiara   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 illegittimita'   costituzionale  dell'art.  34,  comma  secondo,  del
 c.p.p., nei termini di cui in  motivazione,  per  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  presente procedimento e la immediata
 trascrizione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  affinche'  sia
 risolta la prospettata questione di costituzionalita';
   Dispone  che  la  presente ordinanza venga notificata al Presidente
 del Consiglio dei ministri e  comunicata  al  Presidente  del  Senato
 della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
     Cosenza, addi' 18 aprile 1996
                                                 Il presidente: Morano
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