N. 218 ORDINANZA 14 - 25 giugno 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Giudice  di  pace  -  Procedure  per  emissione  di
 decreto  ingiuntivo  -  Incompetenza territoriale del giudice adito -
 Non  rilevabilita'  d'ufficio  -  Questione   non   incidente   sulla
 legittimita' della norma denunciata - Previsione di sanzioni e rimedi
 all'interno   della   stessa   disciplina   processuale  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).
 
 (Cost., art. 25).
(GU n.27 del 3-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Luigi MENGONI;
 Giudici: prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  637,  primo  comma,  e 38, secondo comma, del codice di
 procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 agosto  1995  dal
 giudice  di  pace  di  Napoli  nel  procedimento  civile vertente tra
 Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al  n.
 682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  15 maggio 1996 il giudice
 relatore Renato Granata.
   Ritenuto che, con ordinanza del 1 agosto 1995, il giudice  di  pace
 di   Napoli   ha  sollevato  questione  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del
 codice di procedura civile, per  il  cui  combinato  disposto,  anche
 nelle  procedure  per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza
 territoriale del giudice adito, ove pur (come nella  specie)  paia  a
 lui  manifesta, non e' rilevabile d'ufficio, bensi' solo su eccezione
 della  controparte  (da  proporsi,  in  questo  caso,  in   sede   di
 opposizione al decreto);
     che,  secondo il giudice a quo siffatta disciplina si porrebbe in
 contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art.    25
 della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli
 assume,  diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di
 modesta  entita'  economica,   hanno   la   possibilita'   di   adire
 arbitrariamente  un  giudice  incompetente  per  territorio, in luogo
 lontano  per  l'ingiunto,  confidando  nella  rinunzia  di  questi  a
 proporre l'opposizione, resagli cosi' piu' difficoltosa;
     che  nel  giudizio  non  vi e' stata costituzione di parti ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
   Considerato che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi,
 che prospetta l'autorita' remittente, non incidono, proprio in quanto
 tali, sulla legittimita' della norma denunciata e trovano  per  altro
 sanzione  e  rimedio all'interno della stessa disciplina processuale,
 potendo le "difficolta'",  in  tesi,  cosi'  artatamente  create  dal
 creditore   al   debitore   ingiunto,  essere  valutate  dal  giudice
 dell'opposizione (innanzi al quale  va  eccepita  l'incompetenza)  ai
 fini  della  liquidazione delle spese, da porsi a carico dell'istante
 e, ove ne ricorrano i presupposti, anche  agli  effetti  di  una  sua
 eventuale responsabilita' ex art. 96 cod. proc. civ.;
     che,  comunque,  il  parametro  dell'art.  25 della Costituzione,
 invocato dal  giudice  a  quo  non  e'  pertinente  alla  fattispecie
 normativa  posta  in discussione, avendo questa Corte gia' piu' volte
 chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge
 non viene in gioco con riguardo alla  ripartizione  della  competenza
 territoriale  tra  giudici  dettata  da normativa nel tempo anteriore
 alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e
 269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993);
     che pertanto la questione, come  prospettata,  e'  manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e
 38, secondo comma, del codice  di  procedura  civile,  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  25  della Costituzione, dal giudice di pace di
 Napoli, con ordinanza del 1 agosto 1995.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
                        Il Presidente: Mengoni
                         Il redattore: Granata
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
                       Il cancelliere: Fruscella
 96C0973