N. 223 SENTENZA 25 - 27 giugno 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Estradizione - Cittadino italiano imputato di omicidio di primo grado
 dal  giudice  della Contea di Date (Florida) - Ratifica ed esecuzione
 del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
 ed il Governo degli Stati Uniti d'America - Estradizione anche per  i
 reati  puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno, assunto dal
 paese  richiedente,  con  garanzie  ritenute  sufficienti  dal  paese
 richiesto  a  non  infliggere la pena di morte o, se gia' inflitta, a
 non farla eseguire - Assolutezza della  garanzia  costituzionale  del
 divieto  della  pena di morte incidente sull'esercizio delle potesta'
 attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano,
 comprese quelle attraverso  le  quali  si  realizza  la  cooperazione
 internazionale   ai   fini   della  mutua  assistenza  giudiziaria  -
 Inammissibilita'  di  una  concezione  flessibile   e   discrezionale
 dell'estradizione   da  parte  dello  Stato  richiesto  -  Intrinseca
 inadeguatezza del meccanismo adottato dal codice di procedura  penale
 e  dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al canone
 costituzionale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 54/79,  n.  7,
 del considerato in diritto - Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.P., art. 698, secondo comma; legge 26 maggio 1984, n. 225, nella
 parte in cui da esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione).
(GU n.27 del 3-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof. Giuliano  VASSALLI,    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 698, secondo
 comma, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio  1984,
 n.  225  (Ratifica  ed esecuzione del trattato di estradizione tra il
 Governo della Repubblica italiana ed il  Governo  degli  Stati  Uniti
 d'America,  firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da
 esecuzione all'art. IX del trattato stesso,  promosso  con  ordinanza
 emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per il
 Lazio  sul  ricorso proposto da Venezia Pietro contro il Ministero di
 grazia e giustizia, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Visti gli atti di costituzione di  Venezia  Pietro  e  del  Governo
 degli  Stati  Uniti  d'America,  nonche'  l'atto  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi gli avvocati, Mario  Salerni  per  Venezia  Pietro,  Giuseppe
 Frigo  e Giorgio Luceri per il Governo degli Stati Uniti d'America, e
 l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Avverso il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 14
 dicembre 1995, con cui  si  concede  al  Governo  degli  Stati  Uniti
 l'estradizione  del  cittadino  italiano Pietro Venezia, raggiunto da
 provvedimento restrittivo emesso il  30  dicembre  1993  dal  giudice
 della contea di Dade (Florida) con l'imputazione di omicidio di primo
 grado,  l'estradando  proponeva  ricorso  al Tribunale amministrativo
 regionale  del  Lazio  volto  a   ottenere   l'annullamento,   previa
 sospensione, del citato decreto.
   A  fondamento  dell'azione, il ricorrente deduceva l'illegittimita'
 del decreto  ministeriale  per  l'incostituzionalita'  sia  dell'art.
 698,  secondo  comma, del codice di procedura penale, sia della legge
 26 maggio 1984, n.  225  (Ratifica  ed  esecuzione  del  trattato  di
 estradizione  tra  il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
 degli Stati Uniti d'America, firmato a  Roma  il  13  ottobre  1983),
 nella parte in cui ratifica e da' esecuzione all'art. IX del trattato
 stesso.
   2.   -   Disattese   le  eccezioni  sul  difetto  di  giurisdizione
 prospettate  dall'Avvocatura  dello   Stato,   il   Tribunale   adito
 sospendeva in via provvisoria il decreto ministeriale impugnato e con
 provvedimento contestuale promoveva, in relazione agli artt. 2, 3, 11
 e  27,  quarto  comma,  della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di  procedura
 penale,  e della legge n. 225 del 1984, nella parte in cui ratifica e
 da' esecuzione all'art. IX del citato trattato di estradizione.
   2.1. - Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato  non
 va ascritto al novero degli atti politici e, dunque, e' sottoposto al
 sindacato  del giudice amministrativo. Esso verrebbe a concludere due
 autonome fasi procedimentali  distinte  l'una  dall'altra,  ancorche'
 unite  da  un  nesso  di  presupposizione,  e  non  v'e'  dubbio  che
 l'autorita'   amministrativa   esplichi   una  propria  attivita'  di
 valutazione. Si'  che  la  giurisdizione  amministrativa  verrebbe  a
 radicarsi  sul  provvedimento  finale,  anche  se  non  la  si voglia
 estendere al riesame della sussistenza delle condizioni richieste per
 l'accoglimento della domanda di estradizione, accertate  dal  giudice
 ordinario  ai sensi dell'art. 704 del codice di procedura penale. Con
 altrettanta autonomia, il giudice amministrativo  potrebbe  conoscere
 le censure inerenti alla legittimita' delle fonti normative su cui si
 basa  l'esercizio del potere ministeriale, spettandogli di verificare
 i presupposti di legittimita' dell'atto amministrativo alla  luce  di
 quanto dispongono gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
   2.2.  -  Motivando  specificamente  sulla  rilevanza,  il Tribunale
 amministrativo  del  Lazio   ricorda   l'orientamento   della   Corte
 costituzionale  sull'ammissibilita'  della  questione  sollevata  dal
 giudice rimettente che sospenda l'atto impugnato, in via provvisoria,
 sino  alla  ripresa  del  giudizio  cautelare  dopo  l'incidente   di
 costituzionalita'  (cfr.  sentenza  n. 440 del 1990 e ordinanza n. 24
 del 1995). La  questione  sarebbe  quindi  rilevante  ai  fini  della
 decisione  sulla  domanda  cautelare di sospensione del provvedimento
 impugnato, che sembrerebbe - prima facie - immune da vizi di  eccesso
 di  potere  e  procedimentali,  in quanto congruamente motivato circa
 l'affidabilita' delle garanzie fornite dal Governo degli Stati  Uniti
 di non infliggere la pena capitale all'estradando e, comunque, di non
 darvi esecuzione.  Detto provvedimento si palesa illegittimo, perche'
 adottato   in  base  a  disposizioni  ritenute  incostituzionali.  La
 possibilita' di  estradare  un  cittadino  italiano  affinche'  venga
 sottoposto  da  parte  dello  Stato  richiedente a un processo per un
 reato punito con la pena capitale - quantunque subordinata a garanzie
 o assicurazioni sufficienti in  ordine  alla  mancata  irrogazione  o
 esecuzione di essa - sarebbe in conflitto con i principi fondamentali
 della  Costituzione,  quale  che  sia  la  natura delle assicurazioni
 fornite. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione.
   2.3. - Viene innanzitutto in rilievo,  ad  avviso  del  rimettente,
 l'art.  2  della  Costituzione,  che riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, fra i quali vi e' certo quello alla  vita,  la
 cui  assolutezza e' stata sottolineata da questa Corte nella sentenza
 n.  54  del  1979.  Nel  contempo  va  ricordato  che  con  specifico
 riferimento   all'art.  11  -  ove  si  consente  l'estradizione  sub
 condicione - il Governo italiano ha apposto riserva alla  convenzione
 europea  di  estradizione ratificata con la legge 30 gennaio 1963, n.
 300, impegnandosi a negare la concessione per i reati punibili  dalla
 legge dello Stato richiedente con la pena capitale.
   2.4.   -   Vi   sarebbe   lesione,  altresi',  dell'art.  27  della
 Costituzione per il rischio di valutazioni  soggettive  difformi,  in
 momenti  storico-politici  diversi,  poiche'  la  clausola denunciata
 affida all'apprezzamento  discrezionale  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia  -  secondo  criteri  non  definiti  -  il  giudizio  sulle
 assicurazioni  fornite  dallo  Stato  richiedente,   le   quali   non
 presentano  quel  carattere  di  certezza  che i menzionati parametri
 costituzionali  impongono,  fondandosi  la  garanzia  soltanto  sulla
 capacita'  dell'organismo  governativo  che ha contratto l'impegno di
 esigerne il rispetto. Ne' in proposito suffraga il richiamo  all'art.
 6  della Costituzione degli Stati Uniti d'America, giacche' manca nel
 trattato un presidio di effettivita' per tali garanzie,  non  essendo
 il   Governo  federale  vincolato  a  particolari  forme  o  tipi  di
 assicurazione,   che   incontrerebbero,   d'altronde,    un    limite
 nell'autonomia  dei  singoli  Stati.   Il giudice a quo invoca quindi
 l'art. 3, sotto il profilo dell'uguaglianza,  che  sarebbe  vulnerato
 per  il  diverso atteggiamento che lo Stato italiano ha assunto nello
 stipulare convenzioni con altri Paesi - da  ultimo  con  la  Romania,
 l'Ungheria  e  il  Marocco  -  nelle quali si e' stabilito un vincolo
 diretto per il giudice dello Stato richiedente a non  irrogare,  o  a
 non  eseguire,  la  pena  di  morte. E infine deduce il contrasto con
 l'art.  11  della  Costituzione,   sottolineando   ch'esso   consente
 "limitazioni   di  sovranita'"  solo  in  quanto  "necessarie  ad  un
 ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni".
   3. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
 l'inammissibilita' e, comunque, per l'infondatezza.
   3.1. - La questione sarebbe  inammissibile,  poiche'  il  sindacato
 sulla    legittimita'   dell'atto   amministrativo   di   concessione
 dell'estradizione  e'  circoscritto  alla  decisione   dell'autorita'
 governativa  e non puo' estendersi alla fase giurisdizionale svoltasi
 davanti alla  corte  d'appello  competente  per  territorio  e,  poi,
 dinanzi  alla  Corte di cassazione in sede d'impugnazione nel merito.
 Le due decisioni non potrebbero sovrapporsi, spettando  all'autorita'
 giudiziaria  l'esame  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e dalla
 convenzione internazionale, e inerendo  al  Ministro  il  compito  di
 vagliare,   in  base  a  considerazioni  di  natura  politica  (anche
 contingenti) circa lo stato delle relazioni diplomatiche con il Paese
 richiedente, se concedere l'estradizione.   Il  rapporto  fra  i  due
 momenti,    giurisdizionale    e   politico-amministrativo,   sarebbe
 chiaramente enunciato dall'art. 701 del codice di  procedura  penale.
 Il  Tribunale amministrativo regionale del Lazio non poteva espandere
 il proprio sindacato alla pronuncia sui diritti dell'estradando  gia'
 apprezzati  dall'autorita'  giudiziaria: doveva limitarsi a giudicare
 degli  interessi  legittimi  vantati  da  costui  con  riguardo  alla
 salvaguardia  del  giusto  procedimento  e  alla  legittimita'  delle
 valutazioni di ordine politico compiute dal  Ministro;  ne'  potrebbe
 avere  cognizione  delle  censure  sulle  fonti normative sottostanti
 all'atto   impugnato.      Puo'   infatti   dubitare,    ad    avviso
 dell'Avvocatura,    soltanto    delle    fonti    che   attribuiscono
 discrezionalita' al Ministro, mentre il collegio rimettente  pone  in
 discussione  il  provvedimento di estradizione, richiamando i diritti
 soggettivi dell'estradando, fra cui quello alla vita  gia'  esaminato
 dal giudice ordinario.
   3.2.  -  Nel  merito, la questione sarebbe comunque infondata, e il
 richiamo alla sentenza n. 54 del 1979 di questa Corte non pertinente:
 la norma denunciata in quella circostanza  consentiva  l'estradizione
 senza  alcuna  limitazione o cautela anche per i reati sanzionati con
 la pena  capitale;  mentre  quella  oggetto  della  presente  censura
 postula  garanzie  che  la  condanna  a  morte  non sara' irrogata, o
 eseguita, qualora sia concessa l'estradizione. Del  pari  irrilevante
 sarebbe il riferimento alla espressa riserva apposta dall'Italia alla
 convenzione  europea di estradizione, in quanto anteriore al trattato
 con gli Stati Uniti.  La norma censurata ricollega  il  provvedimento
 di  estradizione  alla  sussistenza  di  parametri certi, obiettivi e
 autovincolanti che - a giudizio della  Corte  di  cassazione  -  sono
 riscontrabili  nell'impegno assunto dal Governo federale statunitense
 con le peculiari  caratteristiche  dell'obbligazione  internazionale,
 resa  vincolante nei confronti dello Stato federato dall'art. 6 della
 Costituzione del 1787. D'altronde,  analoga  situazione  si  verifica
 anche  nel  nostro  ordinamento,  allorche' si ottenga l'estradizione
 soltanto per alcuni reati: in tale ipotesi l'art. 720 del  codice  di
 procedura  penale  vincola  l'autorita'  giudiziaria  alle condizioni
 poste dallo Stato estradante, e  liberamente  accettate.    L'obbligo
 internazionale  e'  dunque  recepito  in  una  norma  interna, mentre
 nell'ordinamento statunitense il rispetto di esso sarebbe  assicurato
 -  in  ragione  della  struttura  federale - direttamente dalla norma
 costituzionale. Nel caso di specie - e' quanto  rileva  la  Corte  di
 cassazione - la sanzione capitale deve aversi come non piu' esistente
 o  comunque  inoperante.    Non  vi  sarebbe lesione, pertanto, degli
 indicati parametri costituzionali.
   L'art. 27, quarto comma, della Costituzione, non si  puo'  leggere,
 infatti,  al di fuori del sistema, ma deve coordinarsi sia con l'art.
 26 - pertinente nella sua specificita' - sia con gli artt. 10  e  11,
 che   conferiscono   rango  costituzionale  ai  principi  di  diritto
 internazionale  generalmente  riconosciuti,  fra   cui   l'antico   e
 consolidato  pacta  sunt servanda. Il divieto della pena di morte non
 puo'  quindi  porre   in   crisi   quella   fondamentale   forma   di
 collaborazione  giudiziaria  internazionale  che  si  attua  mediante
 l'estradizione. Significativamente, l'art.    26  della  Costituzione
 consente  l'estradizione del cittadino ove sia espressamente prevista
 dalle convenzioni internazionali, escludendola per i reati  politici.
 Assolutizzando il divieto per i reati puniti con la pena capitale, si
 verrebbe  a  configurare  un  diritto  di  asilo  o,  quanto meno, un
 ingiustificato  diritto  a  essere  assoggettati  alla  giurisdizione
 penale  italiana  per i reati di maggiore gravita' (art. 9 del codice
 penale),  e  cio'  in  aperta  elusione,  secondo  l'Avvocatura,  del
 principio della territorialita' della legge penale.
   4.  -  Destinatario  di  notifica  tanto da parte del giudice a quo
 quanto da parte del ricorrente, il Governo degli Stati  Uniti  -  che
 assume  di  essere  titolare  dell'interesse  alla  legittimita'  del
 provvedimento di estradizione - si  e'  costituito,  concludendo  per
 l'infondatezza della questione limitatamente alla legge di ratifica e
 di esecuzione del trattato di estradizione.
   4.1.  -  Nel  merito,  si richiamano le argomentazioni svolte dalla
 difesa del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sul  punto  della
 vincolativita'  dell'impegno  assunto  mediante  assicurazioni  dallo
 Stato richiedente; e si sottolinea che - in base all'art. 1,  sezione
 X,  della  Costituzione statunitense - gli Stati federati non possono
 sottoscrivere  trattati  internazionali,  di   esclusiva   competenza
 dell'Autorita'   federale,   e   sono   obbligati   a  osservarne  le
 disposizioni, secondo  quanto  chiarito  dalla  giurisprudenza  della
 Corte Suprema federale.  Si' che le assicurazioni fornite dal Governo
 degli  Stati  Uniti con le note verbali del 28 luglio 1994, 24 agosto
 1995 e 12 gennaio 1996 sono da considerare vincolanti  per  lo  Stato
 della  Florida  e  i  suoi giudici. In caso di violazione, il Governo
 degli Stati Uniti attivera' i  rimedi  necessari,  sino  a  provocare
 l'intervento della Corte federale.
   5.  -  Si  e'  costituita  anche  la  parte  privata,  chiedendo la
 declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate.
 L'estradando osserva che il trattato fra l'Italia e gli  Stati  Uniti
 non  fornisce  adeguata tutela all'imputato di un reato punibile, nel
 territorio degli Stati Uniti, con la pena di morte; mentre piu' ampie
 garanzie si riscontrano, ad esempio, nel trattato fra l'Italia  e  il
 Marocco,  ov'e'  prevista  la  sostituzione  della  pena capitale con
 quella stabilita, nel nostro Paese, per il  medesimo  reato.  Non  vi
 sarebbe  quindi  ragionevole  certezza circa la mancata irrogazione o
 non  esecuzione  della  pena  di  morte,  giacche'  l'art.  VI  della
 Costituzione   statunitense  coprirebbe  i  trattati  fra  gli  Stati
 dell'Unione e non quelli  internazionali,  fra  i  quali  rientra  il
 trattato di estradizione.
                        Considerato in diritto
   1.  - Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 2, 3, 11
 e 27, quarto comma, della Costituzione, la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura
 penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed  esecuzione
 del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana
 ed  il  Governo  degli  Stati  Uniti  d'America, firmato a Roma il 13
 ottobre 1983), nella parte in cui  da'  esecuzione  all'art.  IX  del
 trattato  ora citato, ove si prevede l'estradizione anche per i reati
 puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto  dal  Paese
 richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto -
 a  non  infliggere  la pena di morte o, se gia' inflitta, a non farla
 eseguire.
   2. - E' ammissibile la costituzione del Governo degli  Stati  Uniti
 d'America, in quanto parte legittimata a resistere nel giudizio a quo
 come  risulta  dal  ricorso  del  Venezia - notificato all'Ambasciata
 degli Stati Uniti in Italia - e dalle ordinanze di  rimessione  e  di
 sospensione  adottate  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
 Lazio, ritualmente comunicate.  Al  profilo  formale  corrisponde  la
 titolarita'  dell'interesse sostanziale, sia con riguardo all'oggetto
 della controversia di merito, sia con  riferimento  all'incidente  di
 costituzionalita'  su  norme  che sono a fondamento della richiesta e
 del provvedimento di concessione dell'estradizione, una  delle  quali
 e'  quella  che  da'  esecuzione  al trattato di cui il Governo degli
 Stati Uniti e' contraente.
   3. - Occorre  quindi  valutare  se  la  questione  sia  ammissibile
 perche'  sollevata  nell'ambito  di  un giudizio, pendente davanti al
 Tribunale  amministrativo  regionale  del   Lazio,   riguardante   la
 legittimita' del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia ha
 concesso  l'estradizione  di  Pietro Venezia su richiesta del Governo
 degli Stati Uniti d'America.   L'Avvocatura dello Stato  osserva,  in
 proposito,   che   tale   giudizio   verte  sull'interesse  legittimo
 dell'estradando     al     corretto     esercizio     del      potere
 politico-amministrativo  del  Ministro  e non sul diritto soggettivo,
 quello  alla  vita,  gia'  considerato  dal  giudice  ordinario,  con
 competenza esclusiva, in duplice grado (Corte d'appello e, in sede di
 impugnazione  estesa  al merito, Corte di cassazione). Ne' verrebbero
 in  rilievo  le  disposizioni  denunciate,  poiche'  attengono   alla
 giurisdizione  ordinaria  rispetto alla quale il decreto ministeriale
 appare un diaframma insormontabile.
   3.1. - L'eccezione va disattesa.
   L'art.  697  del  codice  di  procedura  penale  stabilisce  che la
 consegna d'una persona a uno Stato estero puo'  aver  luogo  soltanto
 mediante  estradizione; e l'art. 698, secondo comma, prevede garanzie
 processuali e procedimentali per i fatti puniti con la pena di  morte
 dalla  legge  dello  Stato  estero,  subordinando  la concessione del
 provvedimento di estradizione alla decisione  del  giudice  ordinario
 circa   le  assicurazioni  fornite  dal  Paese  richiedente,  e  alla
 successiva valutazione del Ministro di grazia e giustizia su di esse.
   Il  decreto  impugnato  davanti  al   giudice   amministrativo   ha
 considerato,  in  relazione  al diritto alla vita dell'estradando, le
 assicurazioni fornite dallo Stato  estero.  Ha  dunque  rilevanza  il
 dubbio  di  costituzionalita'  riguardante l'art. 698, secondo comma,
 del codice di procedura penale, poiche' esso attribuisce un potere al
 Ministro che,  nella  specie,  ne  ha  fatto  uso;  e  ha  rilevanza,
 altresi', quello che concerne la legge di esecuzione del trattato, n.
 225  del  1984,  poiche'  in  forza  di  essa  sono  investite le due
 autorita' (giudiziaria e amministrativa)  indicate  nel  citato  art.
 698.    Ne'  puo'  sostenersi  che  il giudice a quo avrebbe invocato
 diritti soggettivi esclusi dalla propria cognizione: il sindacato  di
 legittimita'   del  provvedimento  impugnato  -  condotto  sul  piano
 dell'osservanza delle leggi che regolano l'azione ministeriale -  non
 puo'  non  compiersi,  infatti,  anche  con  riguardo  alla legalita'
 costituzionale, che e', anzi, il primo doveroso controllo da parte di
 ogni giudice dello Stato. Controllo di legalita' che,  tuttavia,  non
 puo'  intendersi  limitato  ai principi dell'azione amministrativa in
 senso stretto se, e in quanto,  essa  insista  su  beni  o  interessi
 tutelati   (in   massimo   grado)   dalla   Costituzione.   Di   qui,
 l'ammissibilita' della questione.
   4. - Nel merito la questione e' fondata.
   Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto  particolare
 - al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanita' - nella
 prima  parte  della Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma
 dell'art. 27, sottende un principio "che in molti  sensi  puo'  dirsi
 italiano"  -  sono  parole  tratte  dalla relazione della Commissione
 dell'Assemblea costituente al progetto di Costituzione,  nella  parte
 dedicata  ai  rapporti  civili - principio che "ribadito nelle fasi e
 nei regimi di liberta' del nostro Paese, e' stato rimosso nei periodi
 di reazione e di violenza", configurandosi nel sistema costituzionale
 quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale  della
 vita,  che e' il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti
 dall'art. 2.  L'assolutezza di tale  garanzia  costituzionale  incide
 sull'esercizio  delle potesta' attribuite a tutti i soggetti pubblici
 dell'ordinamento repubblicano, e  nella  specie  su  quelle  potesta'
 attraverso  cui  si  realizza  la cooperazione internazionale ai fini
 della mutua assistenza giudiziaria. Si' che l'art. 27, quarto  comma,
 letto  alla  luce  dell'art.    2  della  Costituzione, si pone quale
 essenziale parametro di valutazione della legittimita' costituzionale
 della norma generale sulla concessione dell'estradizione  (art.  698,
 secondo  comma,  del  codice  di procedura penale), e delle leggi che
 danno esecuzione a  trattati  internazionali  di  estradizione  e  di
 assistenza giudiziaria.
   5. - Questa Corte ha gia' affermato che il concorso, da parte dello
 Stato italiano, all'esecuzione di pene "che in nessuna ipotesi, e per
 nessun  tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo
 di pace" e' di per se' lesivo della Costituzione (sentenza n. 54  del
 1979).  Il punto ora in esame e' se rappresentino un rimedio adeguato
 le "garanzie" o  "assicurazioni"  previste  dal  citato  art.    698,
 secondo  comma,  e dalla legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica ed
 esecuzione  del  trattato  di  estradizione  fra  il  Governo   della
 Repubblica  italiana  e  quello degli Stati Uniti d'America firmato a
 Roma il 13 ottobre 1983;  e  in  particolare  se  sia  conforme  alla
 Costituzione  detta legge, nella parte in cui da' esecuzione all'art.
 IX del trattato stesso, ove si stabilisce  che  l'estradizione  sara'
 negata  qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le
 leggi della Parte richiedente. Salvo che quest'ultima "non si impegni
 con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta  a  non  fare
 infliggere  la  pena  di  morte  oppure,  se  inflitta,  a  non farla
 eseguire".    Come  gia'  si  e'  detto,  il  procedimento  delineato
 dall'art.  698,  secondo  comma,  del  codice di procedura penale, si
 impernia  su  un   duplice   vaglio   espletato,   caso   per   caso,
 dall'autorita' giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa
 la  "sufficienza"  delle  predette garanzie. L'estradizione e' dunque
 concessa (o negata) in seguito a valutazioni svolte  dalle  autorita'
 italiane   sulle   singole  richieste  con  accertamenti  nei  limiti
 indicati. Tale soluzione offre, in  astratto,  il  vantaggio  di  una
 politica  flessibile  da  parte  dello  Stato  richiesto,  e consente
 adattamenti,  nel  tempo,  in  base  a  considerazioni  di   politica
 criminale; ma nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di
 morte  e'  sancito  dalla Costituzione, la formula delle "sufficienti
 assicurazioni" - ai  fini  della  concessione  dell'estradizione  per
 fatti  in  ordine  ai quali e' stabilita la pena capitale dalla legge
 dello Stato estero - non e' costituzionalmente ammissibile.   Perche'
 il  divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione,
 e i valori ad esso sottostanti - primo fra tutti il  bene  essenziale
 della vita - impongono una garanzia assoluta.
   Non  hanno fondamento i dubbi della parte privata sulla sussistenza
 di rimedi giudiziari nell'ordinamento  statunitense  a  tutela  della
 vincolativita'  dei  trattati  internazionali  stipulati  dal Governo
 federale, e non e' in questione l'interpretazione dell'art. VI  della
 Costituzione  statunitense. Il punto che qui rileva non e' quello dei
 rimedi  contenuti  nell'ordinamento  straniero,  bensi'  l'intrinseca
 inadeguatezza  del meccanismo adottato dal codice di procedura penale
 e dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al  canone
 costituzionale: l'assolutezza del principio costituzionale richiamato
 viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni
 discrezionali,  caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilita'
 e di effettivita' delle garanzie accordate dal Paese richiedente.
   6.  -  Si  impone  dunque   la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura
 penale, e della legge n.  225  del  1984,  nella  parte  in  cui  da'
 esecuzione  all'art.   IX del trattato di estradizione tra il Governo
 italiano e quello degli Stati Uniti d'America, per contrasto con  gli
 artt.  2  e 27, quarto comma, della Costituzione. Va da se' che resta
 applicabile il rimedio predisposto  dall'art.  9,  terzo  comma,  del
 codice  penale, in ottemperanza agli obblighi alternativi che gravano
 sullo Stato (consegnare o punire): a richiesta del Ministro di grazia
 e giustizia, sono puniti secondo la legge  italiana  i  colpevoli  di
 delitti commessi in territorio estero, sanzionati con almeno tre anni
 di  reclusione,  allorche'  l'estradizione  non sia stata o non possa
 essere concessa (sentenza n. 54 del 1979, n.  7  del  Considerato  in
 diritto).
   Sono  assorbite  le  censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 11
 della Costituzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   a) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 698,  secondo
 comma, del codice di procedura penale;
   b)  Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio
 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra
 il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati  Uniti
 d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da'
 esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 27 giugno 1996.
                       Il cancelliere: Fruscella
 96C0978