N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 1996
N. 31 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositata in cancelleria il 28 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Legge, recante "prime norme in materia di urbanistica commerciale", riapprovata il 3 giugno 1996, in seguito a rinvio con richiesta di riesame, a maggioranza semplice - Limitazione delle modifiche apportate al testo originario alle sole disposizioni degli artt. 2 e 9 (concernenti l'intervento dei comuni contermini ed eventualmente del presidente della giunta regionale, nel procedimento per la determinazione, in certe ipotesi, di varianti agli strumenti generali vigenti, e, rispettivamente, l'autorizzazione del sindaco per le modifiche, in assenza di opere, delle destinazioni d'uso per l'insediamento di attivita' commerciali) censurate dal Governo - Violazione dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali, in casi del genere, la legge regionale, dovendo essere considerata "non nuova", va riapprovata a maggioranza assoluta - Richiamo a sentenze nn. 287 e 359 del 1994. (Legge regione Umbria 3 giugno 1996). (Cost., art. 127, quarto comma).(GU n.45 del 6-11-1996 )
Avvocatura generale dello stato Corte costituzionale ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa del Consiglio regionale dell'Umbria 3 giugno 1996 recante "Prime norme di urbanistica commerciale", per contrasto con l'art. 127, 3 e 4 comma, della Costituzione. Il 30 aprile 1996 il Governo ha rinviato a nuovo esame la delibera legislativa del Consiglio regionale dell'Umbria 1 aprile 1996 "Prime norme di urbanistica commerciale" formulando i seguenti rilievi: 1) norme contenute in articolo 2, commi 5 e 6, disciplinando determinate varianti a strumenti urbanistici generali prevedendo che esse siano concordate con comuni contermini in sede di conferenza di servizi e disponendo che in caso di disaccordo relative determinazioni possono essere assunte da regione, violano autonomia comunale garantita da articolo 128 Costituzione in quanto prevede esercizio da parte Regione di competenze proprie di comuni violando altresi' articolo 117 Costituzione; 2) disposizione contenuta in articolo 9, secondo comma, secondo cui modifiche a destinazioni di uso a fini commerciali "in assenza di opere" sono sempre soggette at autorizzazione sindaco, contrasta con principio sancito in articolo 25, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, come ribadito da Corte Costituzionale in sentenza n. 73 del 1991, subordina rilascio autorizzazione in caso in esame a preventive valutazioni d'ordine urbanistico in sede di pianificazione comunale e cio' anche su base di appositi "criteri" dati da regione. Con delibera 3 giugno 1996 il Consiglio regionale ha riapprovato la legge apportando al testo due modifiche delle disposizioni oggetto del rinvio e precisamente: a) quanto all'art. 2, ha modificato la partecipazione dei comuni contermini al procedimento di variante degli strumenti urbanistici (quinto comma) e ha soppresso il sesto comma; b) quanto all'art. 9, ha modificato la lettera della disposizione lasciandone pero' inalterata la previsione normativa. La legge e' stata riapprovata con 15 voti favorevoli e 7 astensioni (22 consiglieri presenti e votanti). Nella seduta del 14 giugno 1996 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la impugnazione della predetta legge in quanto riapprovata senza maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo, sent. 287 e 359 del 1994), una delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo, ove sia considerata come "non nuova" ai sensi dell'art. 127 Cost., deve esser riapprovata, in base al medesimo art. 127, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, non gia' a maggioranza semplice. Sempre alla stregua dei principi affermati dalla Corte, la delibera legislativa impugnata col presente ricorso non puo' essere considerata nuova essendosi limitata a modificare, anche in modo soltanto marginale, le disposizioni investite dal rinvio governativo. Ne deriva la violazione del tassativo disposto dell'art. 127 della Costituzione.
E pertanto si chiede che la Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Umbria "Prime norme di urbanistica commerciale". Roma, addi' 19 giugno 1996 Avvocato dello Stato: Ferri 96C1028