N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 1996

                                 N. 31
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositata  in
 cancelleria  il  28  giugno  1996  (del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Edilizia e urbanistica - Regione Umbria - Legge, recante "prime norme
    in materia di urbanistica commerciale", riapprovata  il  3  giugno
    1996,  in seguito a rinvio con richiesta di riesame, a maggioranza
    semplice  -  Limitazione  delle  modifiche  apportate   al   testo
    originario  alle  sole disposizioni degli artt. 2 e 9 (concernenti
    l'intervento dei comuni contermini ed eventualmente del presidente
    della giunta regionale, nel procedimento per la determinazione, in
    certe ipotesi, di varianti agli  strumenti  generali  vigenti,  e,
    rispettivamente, l'autorizzazione del sindaco per le modifiche, in
    assenza  di  opere, delle destinazioni d'uso per l'insediamento di
    attivita' commerciali) censurate  dal  Governo  -  Violazione  dei
    principi  stabiliti  al  riguardo dalla giurisprudenza della Corte
    costituzionale, secondo i quali, in  casi  del  genere,  la  legge
    regionale,  dovendo essere considerata "non nuova", va riapprovata
    a maggioranza assoluta - Richiamo a sentenze nn.  287  e  359  del
    1994.
 (Legge regione Umbria 3 giugno 1996).
 (Cost., art. 127, quarto comma).
(GU n.45 del 6-11-1996 )
   Avvocatura generale dello stato Corte costituzionale ricorso per il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege in  Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12 contro la Regione Umbria, in persona del
 Presidente  della  Giunta regionale in carica per la dichiarazione di
 illegittimita'  costituzionale   della   delibera   legislativa   del
 Consiglio regionale dell'Umbria 3 giugno 1996 recante "Prime norme di
 urbanistica  commerciale", per contrasto con l'art. 127, 3 e 4 comma,
 della Costituzione.
   Il 30 aprile 1996 il Governo ha rinviato a nuovo esame la  delibera
 legislativa  del Consiglio regionale dell'Umbria 1 aprile 1996 "Prime
 norme di urbanistica commerciale" formulando i seguenti rilievi:   1)
 norme contenute in articolo 2, commi 5 e 6, disciplinando determinate
 varianti  a  strumenti urbanistici generali prevedendo che esse siano
 concordate con comuni contermini in sede di conferenza di  servizi  e
 disponendo  che in caso di disaccordo relative determinazioni possono
 essere assunte da regione, violano autonomia  comunale  garantita  da
 articolo  128  Costituzione  in  quanto  prevede  esercizio  da parte
 Regione di competenze proprie di comuni  violando  altresi'  articolo
 117  Costituzione;  2)  disposizione contenuta in articolo 9, secondo
 comma, secondo cui modifiche a destinazioni di uso a fini commerciali
 "in assenza di opere" sono sempre soggette at autorizzazione sindaco,
 contrasta con principio sancito in articolo 25, ultimo  comma,  legge
 28 febbraio 1985 n. 47, che, come ribadito da Corte Costituzionale in
 sentenza n. 73 del 1991, subordina rilascio autorizzazione in caso in
 esame  a  preventive  valutazioni  d'ordine  urbanistico  in  sede di
 pianificazione comunale e cio' anche su base  di  appositi  "criteri"
 dati da regione.
   Con delibera 3 giugno 1996 il Consiglio regionale ha riapprovato la
 legge  apportando  al  testo due modifiche delle disposizioni oggetto
 del rinvio e precisamente:
     a) quanto all'art. 2, ha modificato la partecipazione dei  comuni
 contermini  al  procedimento  di variante degli strumenti urbanistici
 (quinto comma) e ha soppresso il sesto comma;
     b) quanto all'art. 9, ha modificato la lettera della disposizione
 lasciandone pero' inalterata la previsione normativa.
   La legge e' stata riapprovata con 15 voti favorevoli e 7 astensioni
 (22 consiglieri presenti e votanti).
   Nella seduta del 14  giugno  1996  il  Consiglio  dei  Ministri  ha
 deliberato la impugnazione della predetta legge in quanto riapprovata
 senza maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
   Secondo  la  costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da
 ultimo, sent. 287 e 359 del 1994), una delibera legislativa  adottata
 dal  Consiglio  regionale  in  sede  di  riesame  a seguito di rinvio
 governativo, ove sia considerata come "non nuova" ai sensi  dell'art.
 127  Cost.,  deve  esser riapprovata, in base al medesimo art. 127, a
 maggioranza  assoluta  dei  componenti  del  Consiglio,  non  gia'  a
 maggioranza semplice.
   Sempre alla stregua dei principi affermati dalla Corte, la delibera
 legislativa   impugnata   col   presente   ricorso  non  puo'  essere
 considerata nuova essendosi limitata  a  modificare,  anche  in  modo
 soltanto marginale, le disposizioni investite dal rinvio governativo.
   Ne  deriva la violazione del tassativo disposto dell'art. 127 della
 Costituzione.
   E  pertanto  si  chiede  che  la  Corte  dichiari  l'illegittimita'
 costituzionale della delibera legislativa della Regione Umbria "Prime
 norme di urbanistica commerciale".
     Roma, addi' 19 giugno 1996
                      Avvocato dello Stato: Ferri
 96C1028