N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1996

                                N. 730
  Ordinanza  emessa  il  15  maggio  1996  dal  Tribunale  di Enna nel
 procedimento penale a carico di Mignemi Michele ed altri
 Processo penale  -  Dibattimento  -  Magistrato  che,  quale  giudice
    delegato  di  un  fallimento,  abbia  autorizzato  il  curatore  a
    costituirsi parte  civile  -  Incompatibilita'  ad  esercitare  le
    funzioni  giudicanti  nel  procedimento  in  cui si effettua detta
    costituzione  -  Omessa  previsione  -  Lamentata  disparita'   di
    trattamento  rispetto a situazioni simili - Lesione del diritto di
    difesa - Violazione del principio di terzieta' e imparzialita' del
    giudice - Richiamo alla sentenza n. 131/1996.
 (C.P.P. 1988, art. 34).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25).
(GU n.34 del 21-8-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  relativa  alla
 incompatibilita'  del  presidente  del  collegio  che,  come  giudice
 delegato al Fallimento di Mignemi e  c.  S.r.l.,  ha  autorizzato  il
 curatore  a  costituirsi in giudizio come parte civile nominandone il
 difensore.
   Alla  udienza del 15 marzo 1996, la difesa del Mignemi sollevava la
 eccezione indicata, alla luce della  recente  pronuncia  della  Corte
 costituzionale n. 131/1996.
   Il  p.m. e le altre parti si associavano, precisando la sussistenza
 di contrasto con gli art. 3, 24, 25 della Costituzione.
   Osserva  il  Collegio  che  la   recente   sentenza   della   Corte
 costituzionale   n.   131/1996  ha  puntualizzato  e  specificato  il
 contenuto dei principi del "giusto processo" e della "imparzialita' e
 terzieta' del giudice", sancendo la incompatibilita' del giudice  che
 abbia  gia'  compiuto,ai fini di una decisione, una valutazione degli
 atti del processo.
   Valutazione e non semplice "conoscenza" degli atti. Il principio e'
 stato affermato nell'ambito dello stesso processo penale.
   Si pone oggi la questione se un giudice che  abbia  compiuto  delle
 valutazioni  in  sede  civile  possa conoscere dello stesso fatto nel
 processo penale.
   In particolare se il giudice delegato al fallimento possa celebrare
 il processo penale  per  reati  fallimentari  avendo  preventivamente
 autorizzato la curatela a costituirsi parte civile.
   Il  giudice  delegato,  ex  art.  25  della  legge fallimentare, e'
 l'organo chiamato ad autorizzare il curatore a stare in giudizio ed a
 nominare i difensori.
   Anche se gli art. 25 e 31 della legge fallimentare non  indicano  a
 quali condizioni il g.d. possa dare l'autorizzazione, e nonostante la
 stessa sia da considerarsi una attivita' di natura amministrativa, e'
 innegabile che il g.d. effettua una valutazione in ordine al fatto di
 reato,  per  stabilire  la  opportunita'  o  meno  di  autorizzare la
 costituzione del fallimento come parte civile.
   Tale  valutazione,  pur  non  essendo  effettuata  nell'ambito  del
 processo penale, e non importando, quindi, la conoscenza effettiva di
 tutti gli atti processuali, presuppone una conoscenza del fatto cosi'
 come  emergente  dalla  prospettazione  del curatore o dagli atti del
 fallimento.
   Alla luce delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con  la
 sentenza  sopra  indicata,  si  appalesa,  quindi,  come  anomala  la
 posizione del giudice che sia contemporaneamente giudice  delegato  e
 giudice   penale,   per   la   conoscenza,  sia  pure  sotto  diverse
 angolazioni, degli stessi fatti.
   Proprio in ossequio ai  principi  di  terzieta'  ed  imparzialita',
 dovrebbe  essere pertanto, prevista positivamente la incompatibilita'
 tra il ruolo di g.d. quello  di  giudice  penale,  nell'ambito  dello
 stesso fatto.
   L'art. 34 del c.p.p., non prevede pero tale ipotesi. Cio' comporta,
 ad  avviso del Collegio, una violazione della Carta Costituzionale in
 piu punti.
   Sussiste violazione dell'art. 3  poiche'  tratta  diversamente  due
 situazioni   simili:   quella   del   giudice  che,  nell'ambito  del
 procedimento penale ha conosciuto  e  valutato  in  fasi  diverse  il
 medesimo  fatto  e quella del giudice che ha conosciuto e valutato lo
 stesso  fatto  nell'ambito  di  due  procedimenti   diversi,   quello
 fallimentare e quello penale.
   Sussiste  violazione  dell'art.  24  della  Costituzione perche' e'
 lesivo  del  diritto  di  difesa  che  il  giudice  abbia,  comunque,
 formulato una valutazione sui fatti oggetto della indagine penale.
   Sussiste  violazione  dell'art.  25  della  Costituzione poiche' il
 giudice e' naturale solo se  puo  definirsi  assolutamente  terzo  ed
 imparziale.
   La questione sollevata e', pertanto, non manifestamente infondata e
 sicuramente  rilevante  ai fini del presente giudizio, per la duplice
 funzione svolta dal dott.  Furlani  come  giudice  delegato,  che  ha
 autorizzato  la  costituzione  di parte civile della curatela, e come
 presidente del collegio odierno.  Va  pertanto  sospeso  il  presente
 giudizio ed inviati gli atti alla Corte Costituzionale.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  34  del  codice  di  procedura
 penale  nella  parte  in  cui  non  prevede l'incompatibilita' per il
 magistrato  che  abbia,  come  giudice  delegato  di  un  fallimento,
 autorizzato  il  curatore  a  costituirsi parte civile, a svolgere le
 funzioni di giudice nel procedimento penale in cui debba  effettuarsi
 la  costituzione stessa, per violazione degli artt. 3, 24, e 25 della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati, a cura della cancelleria.
     Enna, addi' 15 maggio 1996
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 96C1040