N. 733 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1996
N. 733 Ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore Reati militari - Reato permanente gia' interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita' di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tra volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalita' della pena e di personalita' della responsabilita' penale. (C.P.M.P., art. 68). (Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).(GU n.34 del 21-8-1996 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, nato l'11 ottobre 1975 a Pago del Vallo di Lauro (Avellino), atto di nascita n. 02/A/I, ivi residente in via Marzago Pago n. 1; celibe, censurato; soldato nella forza assente del D.M. di Salerno, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perche' perdurava nella arbitraria assenza dal servizio militare anche posteriormente alla sentenza di condanna del Tribunale Militare del 12 luglio 1995 e fino a tutt'oggi. In esito al pubblico ed orale dibattimento. Fatto e diritto Con sentenza del 12 luglio 1995 (irrevocabile il 17 ottobre 1995) il militare Vitale Salvatore veniva condannato da questo Tribunale Militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal servizio che ancora non era cessata alla data del giudizio.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 732/1996). 96C1043