N. 226 ORDINANZA 26 giugno - 3 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale militare - Non ammissibilita' della costituzione di parte civile - Richiamo alla sentenza della Corte n. 60 del 1996 dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace - Manifesta inammissibilita' (C.P.M.P., art. 270, primo comma). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma)(GU n.28 del 10-7-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di V.F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale militare. Considerato che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha gia' esaminato questione identica dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace; Che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Ferri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996. Il cancelliere: Fruscella 96C1059