N. 226 ORDINANZA 26 giugno - 3 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Procedimento penale militare - Non ammissibilita' della  costituzione
 di  parte  civile - Richiamo alla sentenza della Corte n. 60 del 1996
 dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 270, primo
 comma,   del   codice   penale   militare   di   pace   -   Manifesta
 inammissibilita'
 
 (C.P.M.P., art. 270, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma)
(GU n.28 del 10-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici:  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  270,  primo
 comma,  del  codice  penale  militare di pace, promosso con ordinanza
 emessa il 19 gennaio 1996 dal Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico
 di  V.F., iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1996
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  15,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  29 maggio 1996 il giudice
 relatore Mauro Ferri.
   Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale militare di  Bari  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.    270,  primo  comma,  del codice penale militare di pace,
 nella parte in cui non ammette la costituzione di  parte  civile  nel
 processo penale militare.
   Considerato  che, con sentenza n. 60 del 1996, questa Corte ha gia'
 esaminato    questione    identica    dichiarando    l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare
 di pace;
   Che    pertanto   la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo  comma,  del  codice
 penale  militare  di  pace,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3,
 primo comma, e 24, primo e secondo  comma,  della  Costituzione,  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
 Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
                   Il Presidente: Ferri
                   Il redattore:  Ferri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
                       Il cancelliere: Fruscella
 96C1059