N. 749 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 1996

                                N. 749
  Ordinanza  emessa  il  16  aprile  1996  dal  pretore di Brescia sul
 ricorso proposto da Galli Rachele contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualita' e mediante
    emissione di titoli di Stato - Determinazione della relativa spesa
    solo per il triennio  1996-1998  -  Violazione  del  principio  di
    copertura finanziaria.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1).
 (Cost. art. 81, quarto comma).
(GU n.34 del 21-8-1996 )
                                IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza n. 495 della Corte costituzionale;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 della Costituzione.
   Nell'udienza  del  16  aprile  1996,  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza di rimessione alla Corte  costituzionale  di  questione  di
 legittimita'  costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r.g. n.
 5146/95,  in  materia  di  previdenza  ed  assistenza   obbligatoria,
 promossa  da  Galli  Rachele,  elettivamente  domiciliata  in Brescia
 presso l'avvocacato D. Mina, il quale la  rappresenta  e  difende  in
 forza di procura a margine del ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S.
 -  Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  in  persona  del
 presidente pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dai  dott.  procc.
 Oreste  Manzi  e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a
 rogito del dott. Lupo,  notaio  in  Roma,  con  domicilio  eletto  in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto.
   Nelle  more  del  presente giudizio - nel quale la parte ricorrente
 chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto al  ricalcolo  della
 pensione  di  riversibilita' in godimento secondo i criteri affermati
 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993  -  con  il
 recentissimo  d.-l.  28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo ed in vigore dal 30 marzo,
 e' stato modificato il quadro normativo  di  riferimento  e,  poiche'
 l'art.  1  di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si
 impone il rilievo della questione di  legittimita' che segue.
   Prima deve pero' essere chiarito che la presente ordinanza (come le
 altre emesse e da emettere in ogni controversia  avente  il  medesimo
 oggetto)  trae  necessita'  dall'impossibilita' di operare dei rinvii
 "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale  sulle
 due  precedenti  rimessioni  decise  in  data  1 aprile 1966 da altro
 pretore del lavoro di Brescia, dott. Onni, nelle  cause  promosse  da
 Rossi  Giacomina e da Manfredini Antonia contro l'I.N.P.S., visto che
 l'unico residuo atto di giurisdizione - oltre quello della rimessione
 alla  Corte  di  questioni  di   legittimita'   costituzionale,   qui
 doverosamente   posto   in   essere   -   previsto  dall'art.  3  del
 decreto-legge n. 166/1966 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione
 di tutti i processi.
   Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato  il  decreto-legge  n.
 166  del  26 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso
 mese e, dunque, applicabile alla presente  controversia  -  ove  sono
 dettate,    nell'art.   1,   una   serie   di   disposizioni   (tanto
 ambiziosamente,  quanto  vanamente)  dirette  a  risolvere   in   via
 definitiva,   sia   l'annoso  problema  della  copertura  finanziaria
 necessaria per il pagamento ("rimborso" e' l'atecnico  termine  usato
 nel  decreto) delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore
 degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle  sentenze
 della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'enorme ed
 ancora     piu'    antico    contenzioso    giurisdizionale    legato
 all'accertamento  del  diritto   al   calcolo   delle   pensioni   di
 riversibilita'   nella   misura   del   60%  del  trattamento  minimo
 effettivamente  goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe comunque
 spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni  a
 decorrere  dal  1  ottobre  1993 nella misura erogata al 30 settembre
 1993, sui quali sono intervenute le due citate decisioni  del  gudice
 delle leggi.
   La  realta'  del  decreto-legge  pero'  non e' minimamente idonea a
 perseguire i suoi  fini,  poiche'  da'  luogo  a  numerosi  dubbi  di
 legittimita'   costituzionale,   tutti   traducibili   in   questioni
 rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima d'ufficio.
   Tra le tante, qui ne viene sollevata una sola, la seguente:
 Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1    del
 decreto-legge  n.  166  del  1996 per violazione dell'art. 81, quarto
 comma, della Costituzione
   Il primo comma dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  166  del  1996
 prevede  il  "rimborso"  del  quale  gia'  si  e'  detto mediante sei
 annualita', mentre il quarto comma (ove si  individuano  i  mezzi  di
 copertura   dell'"onere   derivante  dall'applicazione  del  presente
 articolo" omette totalmente di indicare la copertura finanziaria  per
 gli  anni  1999, 2000 e 2001:  e' dato certo e non opinabile, poiche'
 vengono contemplate solo le annualita' dal 1996 al 1998.
   La violazione dell'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione e',
 per quanto possa sembrar  strano,  ammessa  e  scritta  nella  stessa
 disposizione sopra citata, ove il Governo si fa carico di determinare
 la  copertura  solo  per  tre  delle  sei  annualita' previste per il
 "rimborso", lasciando cosi' palesemente  scoperte  le  restanti,  con
 conseguente     incontrovertibile    illegittimita'    costituzionale
 dell'intero art.  1 del decreto-legge n. 166/1996.
   Ne' puo' opporsi alla constatazione appena espressa  una  ipotetica
 necessita'   di  rispettare  la  previsione  triennale  di  bilancio,
 poiche', al fine del  rispetto  dell'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione,  devono essere totalmente individuate e precisate nella
 legge che prevede nuove spese le risorse finanziarie per la copertura
 piena delle medesime spese e  non  puo'  ritenersi  soddisfatto  tale
 obbligo,   qualora,   come   nel  caso  qui  sottosposto  a  critica,
 l'indicazione dei  "mezzi  per  farvi  fronte"  non  sia  completa  e
 precisa.
   Peraltro,   sotto  altro  aspetto,  non  sembra  neppure  possibile
 ritenere che l'assegnazione di titoli di Stato  costituisca  corretto
 mezzo  di  copertura  finanziaria degli oneri (di dubbia sussistenza,
 peraltro) ai quali il decreto-legge vorrebbe dare esecuzione, poiche'
 altro non e' che nuovo indebitamento dello Stato e  quindi  non  puo'
 essere considerato come nuova risorsa per finanziare il pagamento del
 debito:    la  sostituzione  di  un debito con un altro debito non e'
 copertura finanziaria di una spesa, ma solo operazione poco chiara.
   Se dovesse passare indenne all'esame del giudice  delle  leggi  una
 siffatta  artificiosa  e  solo apparente copertura delle nuove spese,
 allora dovremmo  riconoscere  che  l'art.  81,  ultimo  comma,  della
 Costituzione   e'   norma   inutile,   o,  peggio,  abrogata  con  il
 decreto-legge che qui si critica.
   Puo' anche essere sostenuto che  la  legge  di  bilancio  non  deve
 rispettare la parita' tra entrate e uscite e puo' essere accettata la
 tesi  secondo  la  quale  e'  sufficiente  la previsione dei mezzi di
 finanziamento per la copertura delle nuove spese, per cui vi  sarebbe
 il  rispetto  dell'art.  81,  ultimo comma, anche se la previsione si
 rivelasse   erronea  ed  ottimistica,  ma  non  si  puo'  accedere  a
 soluzioni, come quella adottata dal Governo, nelle quali non  vi  sia
 neppure   l'ombra  dell'effettivita'  teorica  delle  nuove  risorse,
 limitandosi  l'operazione  a  spostare  la   carenza   di   copertura
 finanziaria  ad un'epoca futura, con una sostanziale rinnovazione del
 debito, senza estinzione dell'obbligazione  reale,  la  quale  resta,
 comunque,  sempre  a  carico  del  debito  pubblico,  sempre priva di
 copertura finanziaria.
   La questione non e' manifestamente infondata ed  e'  rilevante:  e'
 piu'  che  chiaro, infatti, che la dichiarazione della illegittimita'
 costituzionale del decreto legge n.  166/1996  avrebbe  l'effetto  di
 ripristinare  la  vigenza della normativa precedente, restituendo nel
 contempo  a  questa  autorita'  giudiziaria  competente  la  funzione
 attribuitale  dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo
 la legge costituzionalmente vigente (art. 22 della  legge  21  luglio
 1965, n.  903, nella presente controversia).
                               P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1 del decreto-legge  n.  166  del  1966,  per  violazione
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 oltre   alla   comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Brescia, addi' 16 aprile 1996
                         Il pretore: Pipponzi
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