N. 828 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1996
N. 828 Ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri Reato in genere - Oltraggio a corpo amministrativo - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittivita' a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di eguaglianza, della finalita' rieducativa della pena e del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento e imparzialita' dei pubblici uffici - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1996. (C.P., art. 342). (Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).(GU n.37 del 11-9-1996 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Bussoni Ilaria, Scalfari Antonio e Calzolari Enrico; Rilevato che gli imputati appellanti sopra nominati hanno proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 342 c.p. con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di mesi 6 di reclusione; Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 341 in data 19-25 luglio 1994, ha risolto analoga questione con riferimento al disposto di cui all'art. 341 c.p. dichiarandone l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui si prevede come minimo edittale la reclusione per mesi 6; Considerato che l'oggetto della tutela penale del disposto di cui all'art. 342 c.p. (oltraggio a un Corpo politico e amministrativo o giudiziario) e' analogo a quello di cui all'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) e l'interesse tutelato coincide con quello protetto dall'art. 341 c.p., ovvero in quanto entrambe le ipotesi sono poste a sostegno del prestigio dello Stato inteso come pubblica amministrazione essendo in un caso la tutela diretta ad un singolo soggetto investito di pubbliche funzioni e nell'altro a un organo amministrativo considerato nel suo complesso che all'esercizio di dette funzioni e' deputato; che pertanto valgono, anche in ordine all'art. 342 c.p., le considerazioni gia' espresse dalla Corte costituzionale sul mutamento del quadro storico e politico rispetto alle concezioni dominanti all'epoca in cui fu creata la norma incriminatrice, per cui, nell'attuale ordinamento democratico conseguente alla Costituzione repubblicana, il rapporto tra Amministrazione e societa' non e' un rapporto d'imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima; che di conseguenza la rigidita' e severita' del minimo edittale tuttora vigente e' frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole fra la tutela dell'onore e del prestigio degli Organi della pubblica amministrazione e quello della liberta' personale del soggetto agente, nei casi di minima entita'; che parimenti valido e' il rilievo della manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio minimo previsto dall'articolo citato, in riferimento a quello previsto dall'art. 594 c.p., in quanto, pur costituendo il caso in questione, ipotesi di ingiuria aggravata dalla qualita' del soggetto passivo, meritevole di particolare tutela, non appare congruo un rapporto pari a 12 volte superiore tra il reato di ingiuria e quello di cui ci si occupa, quanto al minimo edittale; che, del pari, il minimo edittale negli attuali limiti, contrasta con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, essendo compromessa la finalita' educativa della pena; che, inoltre, attesa la sostanziale analogia normativa sopra rilevata, il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 342 c.p. contrasta con quello attualmente vigente dell'art. 341 c.p. a seguito della dichiarata incostituzionalita' parziale di tale norma, per quanto attiene il minimo edittale; per cui detta disparita' appare manifestamente irragionevole e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione; che, infine, non appare manifestamente infondato il punto relativo alle conseguenze sull'andamento della giustizia di un elevato limite edittale minimo che impedendo la conversione della pena con l'applicazione di sanzioni sostitutive pecuniarie, impone spesso dibattimenti di elevata complessita', non giustificati dall'entita' oggettiva del fatto, con violazione dell'art. 97, comma primo, della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 342 del c.p. in relazione alla misura del minimo edittale della pena per violazione degli artt. 3, 27, comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Dispone altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa mediante notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 6 giugno 1996 Il presidente: (firma illeggibile) 96C1157