N. 859 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1990- 8 luglio 1996
N. 859 Ordinanza emessa il 10 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 luglio 1996) dalla commissione tributaria di secondo grado di Ravenna sul ricorso proposto dall'Ufficio del registro di Faenza contro Partisani G. Giacomo ed altra. Contenzioso tributario - Pronuncia di accoglimento di ricorso presentato da uno solo dei coobligati all'imposta (nella specie INVIM) - Mancata estensione degli effetti favorevoli della pronuncia agli altri coobligati solidali - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/1968). (Cost., art. 3).(GU n.38 del 18-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall' Ufficio del registro di Faenza (Partisani e Bosi) avverso dec. n. 16 del 20 gennaio 1988 della commissione tributaria di primo grado di Ravenna. Letti gli atti; Sentito il rappresentante della finanza ed il sig. Partisani Gastone; Udito il relatore Scalini dott. Paolo; Ritenuto in fatto Con atto registrato il 15 giugno 1984 Partisani Gian Giacomo, Bosi Liliana e Tumidei Edmeo, proprietari Pro-indiviso di un fondo rustico sito in Castrocaro Terme, della superfice di ettari 53.79.20 vendevano il detto fondo dichiarato di L. 130.000.000, elevato in sede di accertamento a L. 150.600.000. Avverso l'avviso di accertamento proponeva ritualmente ricorso avanti la commissione tributaria di primo grado il solo Tumidei Edmeo. Poiche' erano decorsi i termini per proporre appello, l'ufficio notificava in data 11 dicembre 1986 a Partisani Gian Giacomo e Bosi Liliana (che non avevano proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento) avviso di liquidazione della imposta complementare INVIM, liquidava sul valore resosi definitivo nei confronti del Partisani e della Bosi. Avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta proponevano ricorso alla commissione di primo grado, il Partisani e la Bosi, e la commissione accoglieva il ricorso ritenendo fondata la doglianza in quanto sono da ritenere applicabili, nei confronti della parte, vincolata da solidarieta' passiva, gli effetti favorevoli derivanti dalla pronuncia ottenuta da uno dei coobbligati a seguito di ricorso separatamente proposto dal detto coobbligato. L'ufficio ha proposto appello avverso la decisione della commissione di primo grado sostenendo che non possono estendersi alla parte non ricorrente, i favorevoli effetti di una pronuncia sostenuta da un coobbligato, e che, anzi, proprio l'inerzia dei contribuenti Partisani e Bosi aveva dato impulso agli atti diretti al conseguimento del credito d'imposta, mediante la notifica dell'avviso di liquidazione. Avanti questa commissione, i contribuenti hanno in via principale, insistito nel rigetto dell'appello dell'ufficio e conseguente conferma della decisione della commissione di primo grado ed in subordine hanno prospettato questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto - nel caso di solidarieta' passiva - il favorevole risultato ottenuto da uno dei coobbligati si estende agli altri, anche se non ricorrenti. La questione prospettata appare sicuramente rilevante rispetto alla presente controversia. Sostiene l'Ufficio che l'efficacia del giudicato proposto da uno solo dei soggetti cui l'atto amministrativo dell'accertamento e' diretto (nella specie, il Tumidei), permane inter partes e non si estende a coloro che non hanno impugnato l'atto (nella specie, il Partisani e la Bosi), sia nei risultati vantaggiosi che sfavorevoli. Cio' in quanto, essendo l'atto di accertamento atto plurimo (nel senso di atto che riferendosi a soggetti diversi, al cui pagamento dell'imposta sono contemporaneamente obbligati piu' soggetti passivi, pone in essere altrettanti provvedimenti ciascuno dei quali puo' restare in vita o cadere indipendentemente della sorte degli altri secondo che l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione), se questo non viene impugnato nel termine di decadenza da uno dei soggetti cui esso si riferisce, l'atto stesso si rende definitivo nei suoi confronti. Al contrario, tuttavia, sta la giurisprudenza che e' nel senso sostenuto dai contribuenti, e la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 1968 ebbe a riconoscere a ciascun condebitore la possibilita' di difesa autonoma del proprio interesse. Il caso di specie e' in certo qual modo il contrario di quello allora esaminato, ma resta, come allora, la situazione di disparita' di trattamento che si verrebbe a creare se non si estendessero, anche ai ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto da altro coobbligato, essendo l'obbligazione di una imposta inscindibile.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti in relazione art. 3 della Costituzione; Ordina sospendersi il presente giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Cosniglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina alla segreteria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni. Ravenna, addi' 10 marzo 1990 Il presidente relatore: Scalini 96C1178