N. 859 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1990- 8 luglio 1996

                                N. 859
  Ordinanza   emessa   il   10   marzo   1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale l'8  luglio  1996)  dalla  commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Ravenna  sul  ricorso  proposto  dall'Ufficio del
 registro di Faenza contro Partisani G. Giacomo ed altra.
 Contenzioso  tributario  -  Pronuncia  di  accoglimento  di   ricorso
    presentato  da  uno  solo dei coobligati all'imposta (nella specie
    INVIM)  -  Mancata  estensione  degli  effetti  favorevoli   della
    pronuncia   agli   altri   coobligati  solidali  -  Disparita'  di
    trattamento di situazioni omogenee  -  Riferimento  alla  sentenza
    della Corte costituzionale n. 48/1968).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 18-9-1996 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall' Ufficio
 del registro di Faenza (Partisani e Bosi) avverso dec. n. 16  del  20
 gennaio 1988 della commissione tributaria di primo grado di Ravenna.
   Letti gli atti;
   Sentito  il  rappresentante  della  finanza  ed  il  sig. Partisani
 Gastone;
   Udito il relatore Scalini dott. Paolo;
                           Ritenuto in fatto
   Con atto registrato il 15 giugno 1984 Partisani Gian Giacomo,  Bosi
 Liliana e Tumidei Edmeo, proprietari Pro-indiviso di un fondo rustico
 sito   in  Castrocaro  Terme,  della  superfice  di  ettari  53.79.20
 vendevano il detto fondo dichiarato di  L.  130.000.000,  elevato  in
 sede di accertamento a L. 150.600.000.
   Avverso  l'avviso  di  accertamento  proponeva  ritualmente ricorso
 avanti la commissione tributaria  di  primo  grado  il  solo  Tumidei
 Edmeo.
   Poiche'  erano  decorsi  i  termini per proporre appello, l'ufficio
 notificava in data 11 dicembre 1986 a Partisani Gian Giacomo  e  Bosi
 Liliana  (che  non  avevano  proposto  ricorso  avverso  l'avviso  di
 accertamento) avviso  di  liquidazione  della  imposta  complementare
 INVIM,  liquidava  sul  valore  resosi  definitivo  nei confronti del
 Partisani e della Bosi.
   Avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta  proponevano  ricorso
 alla  commissione  di  primo  grado,  il  Partisani  e  la Bosi, e la
 commissione accoglieva il ricorso ritenendo fondata la  doglianza  in
 quanto  sono  da  ritenere  applicabili,  nei  confronti della parte,
 vincolata da solidarieta' passiva, gli effetti  favorevoli  derivanti
 dalla  pronuncia ottenuta da uno dei coobbligati a seguito di ricorso
 separatamente proposto dal detto coobbligato.
   L'ufficio  ha  proposto  appello   avverso   la   decisione   della
 commissione di primo grado sostenendo che non possono estendersi alla
 parte non ricorrente, i favorevoli effetti di una pronuncia sostenuta
 da  un  coobbligato,  e che, anzi, proprio l'inerzia dei contribuenti
 Partisani  e  Bosi  aveva  dato  impulso   agli   atti   diretti   al
 conseguimento del credito d'imposta, mediante la notifica dell'avviso
 di liquidazione.
   Avanti  questa commissione, i contribuenti hanno in via principale,
 insistito  nel  rigetto  dell'appello  dell'ufficio   e   conseguente
 conferma  della  decisione  della  commissione  di  primo grado ed in
 subordine hanno prospettato questione di legittimita'  costituzionale
 in  relazione  all'art.  3 della Costituzione in quanto - nel caso di
 solidarieta' passiva - il favorevole risultato ottenuto  da  uno  dei
 coobbligati si estende agli altri, anche se non ricorrenti.
   La questione prospettata appare sicuramente rilevante rispetto alla
 presente controversia.
   Sostiene  l'Ufficio  che  l'efficacia del giudicato proposto da uno
 solo dei soggetti  cui  l'atto  amministrativo  dell'accertamento  e'
 diretto  (nella  specie,  il  Tumidei), permane inter partes e non si
 estende a coloro che non hanno impugnato  l'atto  (nella  specie,  il
 Partisani e la Bosi), sia nei risultati vantaggiosi che sfavorevoli.
   Cio'  in  quanto,  essendo l'atto di accertamento atto plurimo (nel
 senso di atto che riferendosi a soggetti diversi,  al  cui  pagamento
 dell'imposta sono contemporaneamente obbligati piu' soggetti passivi,
 pone  in  essere  altrettanti  provvedimenti  ciascuno dei quali puo'
 restare in vita o cadere indipendentemente della  sorte  degli  altri
 secondo  che  l'interessato abbia esperito o meno l'impugnazione), se
 questo non viene impugnato  nel  termine  di  decadenza  da  uno  dei
 soggetti cui esso si riferisce, l'atto stesso si rende definitivo nei
 suoi confronti.
   Al  contrario,  tuttavia,  sta  la  giurisprudenza che e' nel senso
 sostenuto dai contribuenti, e  la  stessa  Corte  Costituzionale  con
 sentenza  n.  48 del 1968 ebbe a riconoscere a ciascun condebitore la
 possibilita' di difesa autonoma del proprio interesse.
   Il caso di specie e' in certo qual  modo  il  contrario  di  quello
 allora  esaminato, ma resta, come allora, la situazione di disparita'
 di trattamento che si verrebbe a creare se non si estendessero, anche
 ai ricorsi tardivi, gli effetti favorevoli di un ricorso proposto  da
 altro    coobbligato,   essendo   l'obbligazione   di   una   imposta
 inscindibile.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione e art. 23 della legge 11  marzo
 1953,  n.  87  dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale sollevata dai ricorrenti  in
 relazione art. 3 della Costituzione;
   Ordina sospendersi il presente giudizio;
   Ordina  alla  segreteria  di  notificare  la  presente ordinanza al
 Presidente del Cosniglio dei Ministri e di comunicare  ai  Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Ordina   alla   segreteria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale unitamente alla prova delle avvenute  comunicazioni  e
 notificazioni.
     Ravenna, addi' 10 marzo 1990
                    Il presidente relatore: Scalini
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