N. 245 SENTENZA 27 giugno - 12 luglio 1996

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Volontariato - Regione Lombardia - Acquisti immobiliari, accettazioni
 di  donazioni,  eredita'  o  lasciti  da  parte di organizzazioni non
 aventi personalita' giuridica - Regime  autorizzatorio  di  cui  alla
 disciplina del codice civile - Autorizzazioni di competenza regionale
 o   statale   a   seconda   dell'ambito   territoriale  di  attivita'
 dell'associazione    -    Insussistenza     di     una     competenza
 costituzionalmente garantita delle regioni nella materia su cui verte
 la  controversia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 27/1996 -
 Inammissibilita'.
 
 (Circolare  del  Ministero  dell'interno,  direzione   generale   per
 l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari del personale del 28
 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI:
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,
 prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia notificato
 il 10 luglio 1995, depositato in cancelleria il  15  successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  circolare  del
 Ministero  dell'interno,  Direzione  generale  per  l'amministrazione
 generale  e  per  gli affari del personale, del 28 marzo 1995, n. 377
 prot. n.  M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto  1991,  n.  266,
 art.  5  -  Acquisto  di  beni  immobili e accettazione di eredita' e
 legati da parte di associazioni di volontariato non riconosciute", ed
 iscritto al n. 21 del registro conflitti 1995;
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Udito  l'avvocato  Gualtiero  Rueca  per  la  regione  Lombardia, e
 l'avvocato dello Stato  Giuseppe  O.  Russo  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso regolarmente notificato e depositato la regione
 Lombardia ha proposto conflitto di  attribuzione  nei  confronti  del
 Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla circolare del
 28  marzo  1995,  n. 37, emessa dal Ministero dell'interno, Direzione
 generale  per  l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari   del
 personale.
   In  tale  circolare  il Ministero dell'interno ha stabilito che gli
 acquisti immobiliari e  le  accettazioni  di  donazioni,  eredita'  o
 lasciti  da  parte  di  organizzazioni  di  volontariato  non  aventi
 personalita' giuridica siano soggetti al regime autorizzatorio di cui
 all'art.  17 cod. civ., e che le autorizzazioni siano  di  competenza
 regionale  o  statale a seconda dell'ambito territoriale di attivita'
 dell'associazione.
   Premessi  alcuni  richiami  sull'ammissibilita'  del  conflitto  di
 attribuzione nonche' del conflitto in materia di competenze delegate,
 la regione si duole della predetta circolare sotto due profili.
   In  primo luogo, osserva la ricorrente che i piu' recenti indirizzi
 della giurisprudenza e della dottrina hanno  portato  ad  una  decisa
 evoluzione   in   materia   di   capacita'   delle  associazioni  non
 riconosciute e  dei  comitati,  ammettendo  che  gli  enti  privi  di
 personalita'  possano  essere  titolari  di  beni immobili ed operare
 acquisti immobiliari; tale orientamento ha trovato indiretta conferma
 nella legge 27 febbraio 1985, n. 52,  la  quale,  modificando  l'art.
 2659  cod.  civ.,  ha  previsto  la  possibilita'  di trascrivere nei
 registri immobiliari atti di acquisto anche in capo  ad  associazioni
 non riconosciute.
   Per quanto riguarda l'art. 17 cod. civ., la Regione fa rilevare che
 l'art.   5   della  legge  n.  266  del  1991  ha  stabilito  che  le
 organizzazioni di volontariato  prive  di    personalita'  giuridica,
 purche'  iscritte  nei  registri di cui al successivo art. 6, possano
 acquistare  beni  immobili   ed   accettare   donazioni   e   lasciti
 testamentari  anche  in  deroga agli artt. 600 e 786 cod. civ., ossia
 senza avanzare entro l'anno l'istanza  per  il  riconoscimento.  Tale
 deroga, pur rendendo effettivo il problema dell'applicabilita' o meno
 dell'art.  17  cod.  civ.,  non  consente di condividere la soluzione
 indicata nella  circolare  impugnata,  sia  perche'  tale  norma  non
 sarebbe  suscettibile  di  interpretazione  analogica, sia perche' le
 finalita' che  il  legislatore  si  e'  posto  dettando  il  predetto
 articolo  (ossia  evitare  la  cosiddetta  "manomorta") non avrebbero
 alcuna  ragion  d'essere   in   rapporto   alle   organizzazioni   di
 volontariato.
   La  ricorrente, dopo aver sottolineato che l'accoglimento di questa
 impostazione verrebbe ad eliminare le ragioni stesse del conflitto di
 attribuzioni, osserva che  comunque,  ove  si  volesse  ritenere  che
 l'autorizzazione  di cui all'art. 17 cod. civ. debba riguardare anche
 le   organizzazioni   di   volontariato   non   riconosciute,    tale
 autorizzazione  non  potrebbe essere di competenza regionale, poiche'
 la delega di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 616 del 1977 si  riferisce
 solo  agli  enti  di  cui  al  precedente  art.14,  ossia  le persone
 giuridiche di cui all'art. 12 cod. civ. (con  esclusione  degli  enti
 privi di personalita').
   La  ricorrente,  quindi,  ha  chiesto  alla  Corte  di annullare la
 circolare  impugnata,  dichiarando  che  non  spetta   alla   regione
 Lombardia provvedere in ordine alle predette autorizzazioni.
   2.   -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
 difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  eccependo  in  via
 pregiudiziale l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di un  atto
 invasivo della competenza regionale.
   Nel  merito,  la  difesa  erariale  ha sostenuto l'infondatezza del
 ricorso, poiche' le organizzazioni  di  volontariato,  per  cio'  che
 riguarda   gli   atti  di  acquisto,  sarebbero  da  equiparare  alle
 associazioni riconosciute.
   3. - In prossimita' dell'udienza la difesa della regione  Lombardia
 ha presentato memoria, insistendo per le gia' formulate conclusioni.
   In  particolare  la difesa si e' soffermata sull'ammissibilita' del
 conflitto di attribuzione, osservando che nel  caso  di  specie  esso
 trova  origine non gia' in un'omissione, bensi' in un atto statale di
 "declinazione di competenza". Si sarebbe, percio', in presenza di  un
 conflitto  negativo  di  attribuzione che tuttavia trae origine da un
 atto "positivo",  poiche'  un  atto,  sia  pure  di  declinazione  di
 competenza, esiste positivamente.
   Con  riguardo  alla fondatezza del ricorso nel merito, la difesa si
 e' riportata alle considerazioni gia' svolte.
   4. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato  memoria
 concludendo per l'inammissibilita' o per il rigetto del ricorso.
   Ha  osservato  la  difesa erariale che difetterebbero i presupposti
 del conflitto di attribuzione in quanto la  circolare  del  Ministero
 dell'interno  non  contiene determinazioni imperative o vincolanti ma
 semplicemente un  invito,  rivolto  peraltro  ad  organi  statali,  a
 seguire  un  determinato  orientamento gia' espresso in un parere del
 Consiglio di Stato.
   Ha inoltre rilevato l'Avvocatura che la tesi della regione  secondo
 cui   le   organizzazioni   di   volontariato   non   sono   soggette
 all'autorizzazione  ex  art.  17  cod.  civ.   dovrebbe   determinare
 l'inammissibilita'  del  conflitto, discutendosi dell'attribuzione di
 una competenza in concreto inesistente.
   Nel merito, il ricorso  sarebbe  infondato  in  quanto  la  regione
 avrebbe  omesso  di considerare che la bipartizione del codice civile
 fra enti aventi personalita' giuridica ed  enti  di  fatto  non  puo'
 rimanere  inalterata a fronte di enti che possono accettare donazioni
 ed  eredita'  pur  essendo  privi  di  personalita'  giuridica;  tali
 soggetti  devono  necessariamente  essere  assimilati  ad  una  delle
 categorie previste nel codice.
                        Considerato in diritto
   1. - La regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei
 confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla
 circolare  del  28  marzo  1995,  n.   37,   emessa   dal   Ministero
 dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per
 gli affari del personale.
   Questa circolare, nello stabilire che gli acquisti immobiliari e le
 accettazioni   di   donazioni,   eredita'  o  lasciti,  da  parte  di
 organizzazioni di  volontariato  non  aventi  personalita'  giuridica
 siano  assoggettati  al regime autorizzatorio di cui all'art. 17 cod.
 civ.,  ha  precisato  che  tali  autorizzazioni  sono  di  competenza
 regionale  o  statale  a  seconda  che l'associazione operi in ambito
 esclusivamente regionale o in ambito pluriregionale.
   2. - Il conflitto e' inammissibile.
   Occorre preliminarmente rilevare che e'  infondata  l'eccezione  di
 inammissibilita' sotto il profilo dedotto dall'Avvocatura dello Stato
 nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza, secondo cui non
 sussisterebbe  materia  di  conflitto perche' la circolare impugnata,
 non  contenendo  "determinazioni   imperative   o   vincolanti",   si
 tradurrebbe  in  una  sorta  di  "invito,  rivolto peraltro ad organi
 statali", a seguire  l'orientamento  in  precedenza  manifestato  dal
 Consiglio di Stato.  La difesa erariale, in sostanza, richiamandosi a
 quanto  affermato  da  questa  Corte con la sentenza n. 174 del 1996,
 sostiene  che  la  circolare  in  oggetto  avrebbe  natura  meramente
 interpretativa,  e come tale sarebbe inidonea a generare un conflitto
 di attribuzione.
   La tesi non e' accoglibile per due ordini di motivi.  Innanzitutto,
 per  il  fatto  che  la  circolare  e' diretta agli organi centrali e
 periferici preposti a curare che le regioni  si  attengano  a  quanto
 nella  stessa disposto, sicche' non e' esatto parlare di una semplice
 interpretazione con funzione  di  orientamento  dell'attivita'  degli
 enti territoriali.
   In  secondo luogo, avendo questa Corte piu' volte ammesso che anche
 una  circolare  e'  atto  idoneo  a  determinare  un   conflitto   di
 attribuzione  (sentenze n. 120 del 1979, n. 187 del 1984 e n. 425 del
 1993), occorre  aggiungere  che  una  circolare  interpretativa,  per
 essere   denunciata   in  sede  di  conflitto,  deve  contenere  "una
 manifestazione chiara di volonta' dello Stato" che affermi o neghi la
 competenza statale o quella regionale (sentenza n. 174 del 1996). Nel
 caso  specifico  la  circolare,  lungi  dal  contenere   affermazioni
 semplicemente   orientative,   si   caratterizza   per  il  contenuto
 vincolante nel senso di stabilire chiaramente che l'autorizzazione di
 cui all'art. 17 "dovra'" essere concessa dall'amministrazione statale
 o regionale a seconda della sfera di  operativita'  dell'associazione
 di volontariato in concreto interessata.
   Ne   consegue,   pertanto,   che,   in   presenza   di  un'equivoca
 manifestazione di volonta' da parte dello Stato (v. anche la sentenza
 n.  26  del  1994),  la  prima  eccezione  di  inammissibilita'  deve
 ritenersi infondata.
   3.   -   Parimenti   infondata   e'   la  successiva  eccezione  di
 inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
   Sostiene  la difesa erariale che la stessa prospettazione contenuta
 nel  ricorso  della  regione  Lombardia  dovrebbe  condurre  ad   una
 declaratoria di inammissibilita'; cio' sulla base del rilievo per cui
 -  negando  la  ricorrente  non soltanto di poter essere destinataria
 dell'obbligo di autorizzazione previsto dall'art. 17 cod. civ., bensi
 addirittura l'esistenza del citato potere autorizzatorio  -  verrebbe
 meno  la ragion d'essere di ogni conflitto, trattandosi di attribuire
 un potere in concreto inesistente.
   In  effetti  la  regione  Lombardia,   dopo   aver   sinteticamente
 ripercorso  le tappe della lunga e travagliata evoluzione normativa e
 giurisprudenziale  sull'argomento,  sostiene  la  tesi  secondo  cui,
 quanto meno per le associazioni di volontariato prive di personalita'
 giuridica  ma  iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge n.
 266 del  1991,  non  dovrebbe  applicarsi  il  regime  autorizzatorio
 previsto  dall'art.  17 cod. civ.  Rileva in proposito la regione che
 la  giurisprudenza  della  Corte  di   cassazione,   attraverso   una
 progressiva  maturazione,  e' giunta a riconoscere agli enti di fatto
 una soggettivita' di diritto  assimilabile  a  quella  delle  persone
 giuridiche.  Ed  il  legislatore, modificando il testo dell'art. 2659
 cod. civ. con l'art. 1 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  ha
 recepito  tale  orientamento,  gia'  da  tempo  sostenuto  dalla piu'
 attenta dottrina, ammettendo che anche gli enti privi di personalita'
 possano  essere  titolari  di  beni  immobili,  superando   cosi'   i
 precedenti   schemi   che  vedevano  un  inscindibile  nesso  tra  il
 riconoscimento della personalita' giuridica  e  la  soggettivita'  di
 diritto.
   Tuttavia   l'inesistenza  del  citato  potere  autorizzatono,  tesi
 sostenuta   dalla   regione   soprattutto   con   riferimento    alla
 giurisprudenza  della  Corte di cassazione e con particolare riguardo
 alle associazioni di volontariato prive  di  personalita'  -  per  le
 quali  l'espressa  deroga  agli  artt. 600 e 786 cod. civ., contenuta
 nell'art.  5  della  legge  n.  266  del  1991,  appare   finalizzata
 all'ulteriore  conseguenza  di  negare  applicazione all'art. 17 cod.
 civ. - non e' di per se' sufficiente ad escludere il  verificarsi  di
 un conflitto di attribuzione.
   Questa  Corte,  infatti,  ha  gia' riconosciuto l'ammissibilita' di
 conflitti negativi di attribuzione tra enti (v. sentenze  n.  60  del
 1993,  n.  425  del  1993  e  n. 156 del 1996). Tali conflitti non si
 verificano soltanto  quando  entrambi  gli  enti  negano  la  propria
 competenza affermando quella dell'altro, bensi' anche quando si e' in
 presenza  di  un  atto  dello Stato di attribuzione di competenza, al
 quale segue un atto della Regione di declinazione della  stessa.  Nel
 caso  in  esame,  la  circolare  statale  afferma  con  chiarezza  la
 spettanza in capo alle Regioni di un determinato  potere,  mentre  la
 regione  Lombardia, pur ritenendo che il potere autorizzatorio di cui
 all'art. 17 cod. civ.  non sarebbe neppure di pertinenza dello Stato,
 nega comunque che tale attivita' possa ritenersi ad essa attribuita.
   E' evidente, dunque, che  sotto  questo  profilo  la  eccezione  di
 inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura va disattesa.
   4.  -  Il conflitto deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile
 per  un  altro  ordine  di  motivi,  che  riguarda  la  natura  della
 competenza in materia.
   E'  noto  che  gli  artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, hanno introdotto una netta differenza circa la competenza  delle
 regioni,  in  tema  di  autorizzazione  agli  acquisti degli enti. Si
 distingue anzitutto fra persone giuridiche  a  carattere  pubblico  o
 privato;  mentre  per  le prime, infatti, il legislatore ha stabilito
 (art. 13) il "trasferimento" alle regioni  delle  relative  funzioni,
 per  le  seconde  ha  previsto  soltanto  la  "delega".  Tale delega,
 inoltre, e' stata ristretta  alle  persone  giuridiche  private  "che
 operano  esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le
 cui finalita' statutarie  si  esauriscono  nell'ambito  di  una  sola
 regione"  (art.  14).  Nulla  e' stato disposto, invece, per gli enti
 privi di personalita', pur se una ricostruzione sistematica (v.,  tra
 l'altro,  legge  5  giugno 1850, n. 1037, come modificata dall'art. 1
 della legge 10 aprile 1991, n. 123) porterebbe a ricomprendere  anche
 questi  ultimi  nel  disposto  dell'art.  14  citato,  ove si ritenga
 illogico che lo Stato deleghi alle Regioni le funzioni amministrative
 riguardanti  le  persone  giuridiche  conservando,   invece,   quelle
 relative agli enti non riconosciuti.
   Cio'  posto,  va  ricordato  che  questa  Corte e' andata maturando
 alcuni criteri per stabilire  se  sia  ammissibile  un  conflitto  di
 attribuzione  in  materia  di  competenze  delegate.  A partire dalla
 sentenza n. 559 del 1988, si e' ritenuto infatti che le Regioni  sono
 legittimate a sollevare conflitti di attribuzione in materie delegate
 a condizione:
     a)  che  dette  competenze  siano  state  assegnate  alle Regioni
 mediante una delega "devolutiva" o "traslativa", ossia attraverso  un
 conferimento  delle  potesta'  alla  sfera  di  competenza  regionale
 caratterizzato da una relativa stabilita', senza  che  permangano  in
 capo  allo  Stato  poteri  "concorrenti"  sui  medesimi oggetti della
 delega;
     b) che tali competenze costituiscano  un'integrazione  necessaria
 di  funzioni "proprie" delle Regioni, nel senso che tra le competenze
 trasferite e quelle delegate sussista una  saldatura  funzionale,  di
 modo   che   la   lesione  delle  competenze  delegate  comporti  una
 violazione, costituzionalmente rilevante, delle attribuzioni  proprie
 delle Regioni (sentenze n. 1034 del 1988, n. 278 del 1991, n. 282 del
 1992, n.  174 del 1996).
   Il  conflitto non e' ammissibile, invece, nel caso della cosiddetta
 delega "libera", ossia rimessa al potere discrezionale  dello  Stato,
 nonche'  quando  "nella  medesima materia concorrono poteri statali e
 poteri  regionali,  sia  pure  giuridicamente  ordinati  in   maniera
 diversa,  in  quanto la presenza di poteri statali fa si' che non sia
 configurabile una sfera di attribuzioni esclusive  costituzionalmente
 assegnata alle Regioni" (sentenza n. 1112 del 1988).
   La  Corte, in conclusione, ha chiarito che, per poter sussistere un
 conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, e' necessario  che  la
 contestazione  abbia  per  oggetto "una competenza costituzionalmente
 garantita delle Regioni nella materia su cui verte  la  controversia"
 qualora  cio'  non si verifichi e si lamenti ugualmente l'illegittimo
 uso di  un  potere  statale  con  conseguenze  invasive  nella  sfera
 regionale  (sia che la regione rivendichi una sua competenza, sia che
 la contesti), "i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli
 interessati  presso  istanze  giurisdizionali   diverse   da   quella
 costituzionale" (sentenza n. 27 del 1996).
   Non  sempre  e'  agevole stabilire se si versi in un caso di delega
 traslativa oppure  di  delega  libera;  tuttavia,  uno  degli  indici
 significativi della seconda ipotesi e' rappresentato dal fatto che lo
 Stato,  nel  delegare  la  funzione  alla Regione, abbia continuato a
 riservarsi   una  parte  delle  competenze  stesse,  sicche'  non  e'
 possibile affermare che la funzione delegata assurga  al  livello  di
 funzione  "propria"  della Regione. Nel caso in esame, proprio per la
 diversa ripartizione operata dal d.P.R. n. 616 del 1977  tra  persone
 giuridiche  pubbliche  e  private, non si puo' ritenere che la delega
 conferita  alle  Regioni  integri  i  requisiti  sopra  indicati  per
 l'ammissibilita'   del  conflitto.     La  delega,  infatti,  non  e'
 traslativa, perche' nella materia delle  persone  giuridiche  private
 continuano  a  concorrere,  come  dimostra  il testo dell'art. 14 del
 d.P.R. n. 616 del 1977,  i  relativi  poteri  statali.  Ne  consegue,
 pertanto,  che  l'oggetto  del  presente  giudizio, non attingendo la
 sfera delle competenze  regionali  costituzionalmente  protette,  non
 puo' dare luogo ad un conflitto di attribuzione.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il conflitto di attribuzione nei confronti
 dello Stato, in relazione alla circolare del Ministero  dell'interno,
 Direzione  generale  per  l'amministrazione generale e per gli affari
 del personale, del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501,  avente  ad
 oggetto  "Legge  11  agosto  1991,  n. 266, art. 5 - Acquisto di beni
 immobili e accettazione di eredita' e legati da parte di associazioni
 di volontariato non riconosciute", sollevato dalla regione  Lombardia
 con il ricorso in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
                         Il presidente: Ferri
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.
 Il direttore della cancelleria: Di Paola
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