N. 251 SENTENZA 8 - 16 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 I.N.V.I.M.   - Invim  straordinaria  -  Anticipazione  del  pagamento
 dell'Invim  decennale  ancorche'  non  sia  decorso  il  decennio per
 immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 da parte di societa'
 ed enti - Imposizione di  carattere  straordinario  che  per  le  sue
 peculiarita'   rende  discutibile  il  confronto  con  la  disciplina
 applicabile alle imposte ordinarie - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, ottavo comma, convertito in
 legge 18 novembre 1991, n. 363).
 
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici:  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
 Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, del
 decreto-legge 13 settembre 1991,  n.  299  (Disposizioni  concernenti
 l'applicazione  nell'anno  1991 dell'imposta comunale sull'incremento
 di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
 della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  i  versamenti  dovuti  a
 seguito  delle  dichiarazioni  sostitutive in aumento del reddito dei
 fabbricati   e    l'accertamento    di    tali    redditi,    nonche'
 altredisposizioni   tributarie   urgenti),  convertito  in  legge  18
 novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza  emessa  il  15  giugno
 1995  dalla  commissione  tributaria  di  primo  grado  di Biella sul
 ricorso proposto  da  Mario  Ferragut  n.q.    contro  l'ufficio  del
 registro  di Biella, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1995 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  41,  prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  12  giugno  1996  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  La  commissione  tributaria  di  primo  grado di Biella, con
 ordinanza emessa il 15 giugno 1995 - nel giudizio promosso  da  Mario
 Ferragut,  quale  socio  amministratore  della  "Ferragut  e  Ramella
 s.n.c." avverso l'amministrazione finanziaria, per il rimborso  delle
 maggiori  imposte  pagate  per INVIM straordinaria, rispetto a quelle
 derivanti  dalle   rendite   catastali   relative   all'INVIM   sulle
 alienazioni  intervenute  fino al 31 dicembre 1991 - ha sollevato, in
 riferimento agli artt.   3 e  53  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge
 13 settembre 1991, n. 299  (Disposizioni  concernenti  l'applicazione
 nell'anno  1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
 immobili di  cui  all'art.    3  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26  ottobre 1972, n.   643, i versamenti dovuti a seguito
 delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati
 e  l'accertamento  di  tali  redditi,  nonche'   altre   disposizioni
 tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363.
   Premette   l'ordinanza  che  la  disposizione  censurata,  nel  far
 riferimento, per l'INVIM straordinaria sugli immobili posseduti  alla
 data  del  31  ottobre  1991,  all'ammontare  delle rendite catastali
 revisionate in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1990, richiama
 parametri che, in base al decreto  ministeriale  27  settembre  1991,
 risultano  applicabili  per  gli altri tributi solo a decorrere dal 1
 gennaio  1992.  Da  cio'  deriverebbe "una illegittima retroattivita'
 della norma fiscale riferita esclusivamente alle societa' ed enti che
 si trovano nelle condizioni temporali previste" dal decreto-legge  n.
 299  del  1991, con un conseguente trattamento deteriore dei soggetti
 interessati, che comporta violazione del  "principio  di  eguaglianza
 previsto   dall'art.    3  della  Costituzione  e  del  principio  di
 proporzionalita'  rispetto  alla  capacita'   contributiva   previsto
 dall'art. 53 della Costituzione stessa".
   2.   -   Nel  giudizio  di  fronte  alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
 questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
   Rilevato  che  l'art.  1  del  decreto-legge n. 299 del 1991 e' una
 norma di carattere straordinario che anticipa al 31 ottobre  1991  la
 scadenza   del   periodo  (di  norma  decennale)  per  l'applicazione
 dell'INVIM a carico di societa' ed enti di cui all'art. 3 del  d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.  643, ovviamente ancorando alla stessa data il
 valore finale, l'Avvocatura dello Stato osserva che  la  disposizione
 stessa  contiene una norma di beneficio per il contribuente, giacche'
 consente la determinazione di un valore tabellare anche  inferiore  a
 quello di mercato, che non puo' essere assoggettato a rettifica.
   Cio'  premesso,  l'interveniente,  nell'eccepire l'inammissibilita'
 della questione, perche' l'ordinanza non contiene alcuna  motivazione
 o  spiegazione  sulla  rilevanza,  o  comunque  la  sua infondatezza,
 osserva che non puo' parlarsi di retroattivita', ma solo  di  diversa
 decorrenza  delle  nuove  rendite  catastali.  Rilevato  che  non  e'
 consentito "alcun confronto fra la INVIM  straordinaria  per  decorso
 decennio   (o   periodo   abbreviato)   e   la  INVIM  ordinaria  per
 trasferimento ed altre imposte", si deduce che, se per le imposte sul
 reddito  (di  periodo)  la  decorrenza  delle  nuove  rendite  andava
 stabilita  all'inizio  del  periodo di imposta e alla stessa data era
 opportuno far riferimento anche per  le  imposte  di  registro  e  di
 successione,  "era  al  contrario  bene  giustificato  che  l'imposta
 straordinaria  (anticipata  rispetto  alla  scadenza  ordinaria   per
 evidente urgenza del gettito) avesse decorrenza piu' ravvicinata".
                        Considerato in diritto
   1.  -  Con  l'ordinanza  in  epigrafe, la commissione tributaria di
 primo grado di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  53
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre  1991,  n.  299
 (Disposizioni  concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta
 comunale sull'incremento di valore degli immobili  di  cui  all'art.3
 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, i
 versamenti  dovuti  a  seguito  delle  dichiarazioni  sostitutive  in
 aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali  redditi,
 nonche'  altre  disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge
 18 novembre 1991, n. 363.
   Detta disposizione e' contenuta in un provvedimento con il quale e'
 stata introdotta una "INVIM straordinaria", per decorso del tempo  di
 possesso,   che   comporta,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  1,
 l'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorche' non sia
 decorso il decennio, per gli immobili  posseduti  alla  data  del  31
 ottobre  1991  da  parte  di  societa'  ed enti di cui all'art. 3 del
 d.P.R. n. 643 del 1972.
   Forma, in particolare, oggetto di censura, il comma 8 dell'art.  1,
 il  quale, con riguardo alla predetta anticipata imposizione, dispone
 che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei  fabbricati  iscritti  in
 catasto,  posseduti  dai  suddetti  soggetti,  non  e'  sottoposto  a
 rettifica se e' dichiarato in  misura  non  inferiore  a  quello  che
 risulta  applicando  le  rendite  catastali determinate a seguito del
 decreto ministeriale 20 gennaio 1990 e poi dal  decreto  ministeriale
 27 settembre 1991.
   2. - Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata, nel
 far riferimento alle rendite catastali revisionate in base al decreto
 ministeriale 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto
 trovare applicazione solo dal 1 gennaio 1992. Di qui "una illegittima
 retroattivita'  della  norma fiscale", per le societa' e gli enti che
 si trovano nelle condizioni temporali previste dal  decreto-legge  n.
 299  del  1991,  con conseguente lesione del principio di eguaglianza
 previsto  dall'art.  3  della  Costituzione  e   del   principio   di
 "proporzionalita'   rispetto  alla  capacita'  contributiva  prevista
 dall'art. 53 della Costituzione stessa".
   3. - La questione non e' fondata.
   Come emerge dai lavori parlamentari  in  sede  di  conversione  del
 decreto-legge  qui  in esame, la previsione dell'anticipato pagamento
 dell'INVIM decennale per gli immobili  posseduti  alla  data  del  31
 ottobre 1991 dagli enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972,
 si  collega  ad  una manovra finanziaria del Governo volta a reperire
 5.000 miliardi,  e  puo'  altresi'  essere  messa  verosimilmente  in
 relazione   alla  abolizione  dell'imposta,  sostituita  gradualmente
 dall'ICI, per effetto dell'art. 17, comma 6, del decreto  legislativo
 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1 gennaio 1993.
   Si  tratta,  dunque,  di  un'imposizione di carattere straordinario
 che, proprio in ragione delle sue  peculiarita',  rende  di  per  se'
 discutibile  il  confronto con la disciplina applicabile alle imposte
 ordinarie. Ma, a parte detta considerazione d'ordine generale, sta di
 fatto che il riferimento a quelle stesse tariffe d'estimo che,  sulla
 base  dell'art.  4,  comma  4,  della legge n. 405 del 1990, dovevano
 entrare in vigore il 1  gennaio  1992,  lungi  dal  concretare,  come
 reputa  il  giudice  rimettente, una ingiustificata e discriminatoria
 retroattivita' dei nuovi parametri,  indica,  piu'  esattamente,  una
 diversa  decorrenza  dei criteri di congruita' del valore dichiarato,
 ponendosi  come  ovvia  e  conseguente  implicazione   dello   stesso
 peculiare meccanismo che regola il tributo qui in esame.
   Gli  stessi  criteri  informatori  dell'imposta,  infatti,  tali da
 comportare l'individuazione di una base imponibile  determinata,  per
 differenza,  fra  il  valore  iniziale  del  bene e gli incrementi di
 valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato,
 che  l'introduzione  della  c.d.  INVIM  straordinaria  a  carico  di
 societa'  ed  enti  si  e' risolta in una mera parziale anticipazione
 cronologica di quell'imposizione tributaria che si sarebbe, comunque,
 verificata  alla  scadenza  del  decennio,  e,  dall'altro,  che   il
 parametro  preso  a  riferimento  risponde,  come  risulta dai lavori
 preparatori,  ad  "evidenti  ragioni  di  armonizzazione",   solo   a
 considerare  che,  se  l'anticipazione  non  vi fosse stata, le nuove
 rendite  avrebbero,  in  prosieguo,  al  verificarsi   dell'ordinario
 presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il
 potere di rettifica degli uffici.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13  settembre  1991,  n.  299
 (Disposizioni  concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta
 comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art.   3
 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  643,
 i  versamenti  dovuti  a  seguito  delle dichiarazioni sostitutive in
 aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali  redditi,
 nonche'  altre  disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge
 18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
 della Costituzione, dalla commissione tributaria di  primo  grado  di
 Biella, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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