N. 260 SENTENZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Regione  Sicilia  -  Personale   dipendente   -
 Ricostruzione  della  carriera  -  Servizi  svolti  continuativamente
 presso l'universita' in posizione di "assistente volontario  laureato
 esercitatore"  nonche' quale titolare di borse di studio del C.N.R. -
 Esclusione della valutazione dei servizi  svolti  -  Discrezionalita'
 del   legislatore   regionale   (vedi  sentenza  n.  19/1989)  -  Non
 fondatezza.
 
 (Legge regione Sicilia 29 ottobre 1985, n.  41,  art.  68,  quinto  e
 sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
 SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo
 CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof.  Carlo
 MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 68, quinto e
 sesto comma, della legge della regione siciliana 29 ottobre 1985,  n.
 41  (Nuove  norme  per  il personale dell'amministrazione regionale),
 promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1995  dal  Consiglio  di
 giustizia amministrativa per la regione siciliana sui ricorsi riuniti
 proposti  da  Campo  Gesualdo contro l'Assessorato ai beni culturali,
 ambientali e della pubblica  istruzione  della  regione  siciliana  e
 dall'Assessorato  ai  beni  culturali,  ambientali  e  della pubblica
 istruzione della regione siciliana contro Campo Gesualdo, iscritta al
 n. 783 del  registro  ordinanza  1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  48, prima serie speciale, dell'anno
 1995;
   Visto l'atto di costituzione di Campo Gesualdo, nonche'  l'atto  di
 intervento della regione siciliana;
   Udito  nell'udienza pubblica del 16 aprile 1996 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Udito l'avvocato Antonio Romano per  Campo  Gesualdo  e  l'Avvocato
 dello Stato Giuseppe Stipo per la regione Siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Nel corso di un giudizio di appello avverso una decisione del
 tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione di Catania
 -  che  aveva,  tra  l'altro,  ritenuto  valutabile,  ai  fini  della
 ricostruzione  della  carriera,  il  servizio prestato in qualita' di
 borsista presso la Soprintendenza ai  beni  culturali,  ambientali  e
 della  pubblica  istruzione  di  Catania  dall'arch.  Gesualdo Campo,
 divenuto  poi  dirigente  tecnico  e  direttore  della  Sezione  beni
 paesistici, architettonici, ambientali e della pubblica istruzione di
 Messina,  il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa per la regione
 siciliana, con ordinanza del 15 febbraio 1995, pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  17  ottobre  1995  (r.o.  n.  783  del  1995), ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  68,
 quinto  e sesto comma, della legge della regione Siciliana 29 ottobre
 1985, n.  41  (Nuove  norme  per  il  personale  dell'amministrazione
 regionale) per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   La  norma  denunciata,  al  quinto  comma,  prevede,  in favore del
 personale  regionale,   il   riconoscimento   dei   "servizi   svolti
 continuativamente presso l'universita' nella docenza universitaria in
 posizione  di  ''assistente  volontario'', ''laureato esercitatore'',
 titolare di borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1956, n. 946
 e 24 febbraio 1967, n. 62, nonche' titolare di borsa  di  studio  del
 Consiglio   nazionale   delle  ricerche  o  assegnata  a  seguito  di
 concorso"; ed aggiunge, al sesto comma, che "per i predetti  servizi,
 da  considerarsi  per  l'intero  anno accademico, sono fatte salve le
 istanze di cui alle leggi regionali 28  maggio  1979,  n.  114,  e  2
 agosto 1982, n. 76".
   Il tribunale amministrativo regionale aveva ritenuto applicabile la
 norma  estensivamente  anche a borse di studio utilizzate al di fuori
 dell'universita', e, pertanto, aveva ritenuto valutabile  il  periodo
 dal  2  novembre 1981 al 1 novembre 1982, in cui l'arch. Campo, quale
 assegnatario di borsa di studio istituita ai  sensi  dell'art.    20,
 secondo  comma,  della  legge  regionale  1 agosto 1977, n. 80, aveva
 prestato servizio presso la Soprintendenza di Catania.
   Il collegio  rimettente  non  ha  condiviso  tale  interpretazione,
 rilevando  che  il  citato  art.  68  prende in considerazione solo i
 servizi svolti continuativamente presso l'universita'  nella  docenza
 universitaria.   Peraltro, tale limitazione determinerebbe, ad avviso
 del predetto collegio, una ingiustificata disparita'  di  trattamento
 nei  confronti  degli assegnatari di altre borse, come, nella specie,
 quelle previste dall'art. 20, secondo comma, della legge regionale  1
 agosto  1977,  n.  80, che autorizza l'assessore regionale per i beni
 culturali ed ambientali e per la  pubblica  istruzione  ad  istituire
 borse  di  studio  annuali  in  numero  non  superiore  a  trenta, da
 utilizzarsi per motivate esigenze di  alta  specializzazione,  presso
 qualificati istituti italiani o esteri.
   Gli  assegnatari,  che  godrebbero del beneficio di cui all'art. 68
 della legge impugnata ove abbiano prestato servizio  presso  istituti
 universitari,  ne  sarebbero,  invece, irragionevolmente privati, se,
 per esigenze e disposizione della stessa amministrazione, siano stati
 "inviati presso una soprintendenza" anziche'  presso  un'universita',
 "e vi abbiano prestato servizio".
   2.  -  Nel giudizio si e' costituita la parte privata, arch. Campo,
 chiedendo la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma impugnata.
   3.  - Ha, altresi', spiegato intervento il presidente della regione
 siciliana, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
 Ha  rilevato  in  proposito  che l'assegnazione dell'interessato alla
 soprintendenza e non all'universita' non sarebbe frutto di una scelta
 dell'amministrazione, ma sarebbe stata, invece,  dovuta  alla  stessa
 disposizione di cui all'art. 20 della legge regionale n. 80 del 1977,
 che,  al  primo comma, prevede la utilizzazione presso le universita'
 del personale  dipendente  (qualifica  all'epoca  non  rivestita  dal
 Campo) e, al secondo comma, la utilizzazione di borsisti presso altri
 istituti.
   Pertanto,   date   le   differenti   situazioni   giuridiche,   non
 sussisterebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Ne' sarebbe pertinente il richiamo all'art. 97 della  Costituzione,
 essendo   la   norma   denunciata   estranea   alla   materia   della
 organizzazione degli uffici o della attribuzione  delle  funzioni  ai
 dipendenti.
   Del  resto, il riconoscimento a fini di carriera e pensionistici di
 periodi di servizio prestato in qualita'  di  borsista  costituirebbe
 una   deroga   eccezionale   all'opposto   principio  generale  della
 legislazione    nazionale,    operata    nell'esercizio    dell'ampia
 discrezionalita'  del  legislatore  nella  materia, e, come tale, non
 applicabile estensivamente ad altre fattispecie  non  previste  dalla
 legge.
   4.  - Nell'imminenza dell'udienza, la difesa della parte privata ha
 depositato una memoria nella quale insiste per  l'accoglimento  della
 questione,  denunciando  l'intrinseca  irragionevolezza  della  norma
 impugnata, che esclude la valutabilita' ai fini della carriera di  un
 periodo di servizio prestato presso la stessa amministrazione, che e'
 stato  considerato titolo idoneo per l'accesso in via privilegiata al
 relativo ruolo.
   Nella memoria si evidenzia, altresi', l'elevato livello scientifico
 delle soprintendenze ai beni culturali ed  ambientali,  sicche'  ogni
 discriminazione  tra  soggetti che hanno goduto della borsa di studio
 presso le  universita'  e  coloro  che  ne  hanno  fruito  presso  le
 soprintendenze sarebbe priva di fondamento.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per la regione
 siciliana ha sottoposto a scrutinio  di  legittimita'  costituzionale
 l'art.  68,  quinto  e  sesto comma, della legge di quella regione 29
 ottobre   1985,   n.   41   (Nuove    norme    per    il    personale
 dell'amministrazione  regionale) nella parte in cui, nel riconoscere,
 ai fini della ricostruzione della carriera dei dipendenti  regionali,
 i  servizi svolti continuativamente presso l'universita' in posizione
 di "assistente  volontario",  "laureato  esercitatore",  titolare  di
 borsa  di studio di addestramento didattico e scientifico, nonche' di
 borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnata  a
 seguito  di  concorso, esclude la valutazione dei servizi prestati da
 coloro che abbiano beneficiato di borse di studio presso  gli  organi
 della  stessa  amministrazione  che  le  ha  assegnate.    Il mancato
 riconoscimento  di  tali  servizi, ad avviso del collegio rimettente,
 determinerebbe, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 una ingiustificata disparita' di trattamento in danno di coloro  che,
 per esigenze e disposizione dell'amministrazione, abbiano prestato la
 loro  attivita'  presso  la  stessa  amministrazione  anziche' presso
 l'universita'.
   2. - La questione non e' fondata.
   L'art. 68, primo comma, della legge della regione siciliana n.   41
 del  1985  disciplina  la  valutabilita',  in  favore  del  personale
 dell'amministrazione regionale in servizio alla data  del  1  gennaio
 1985,  ai fini della progressione giuridica ed economica, nonche' del
 trattamento di quiescenza, dei servizi pregressi. Tali  servizi  sono
 individuati in quelli gia' indicati dall'art. 9 della legge regionale
 2  agosto  1982, n. 76, che, a sua volta, si richiama alle precedenti
 leggi regionali 28 maggio 1979, n. 114, 1 agosto 1974,  n.  34,  e  3
 giugno  1975,  n.  38.  Si tratta dei servizi prestati "presso uffici
 centrali o periferici delle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese
 quelle  con  ordinamento autonomo, o altri enti pubblici sottoposti a
 tutela o vigilanza dello Stato o della regione o, a qualsiasi titolo,
 alle dipendenze di uffici centrali o periferici  dell'amministrazione
 regionale..." (art. 1 della legge regionale n. 114 del 1979), nonche'
 del  servizio  prestato  presso  le  soppresse  scuole  professionali
 regionali (art. 5 della legge regionale n. 34 del 1974) o, ancora, di
 quello svolto in qualita' di incaricato presso le scuole  sussidiarie
 istituite  con  la legge regionale siciliana 23 settembre 1947, n. 13
 (art. 6 della legge regionale n. 38 del 1975).
   A tale analitica previsione, che comprende servizi riconducibili  a
 rapporti  di  pubblico  impiego,  anche  se  non  di ruolo (o ad essi
 assimilabili per funzioni e  natura  sostanziale  del  rapporto),  il
 comma  quinto  dell'art.  68  citato  ha  aggiunto  altre  categorie,
 stabilendo che "per i fini di cui al  primo  comma  sono  considerati
 utili  i  servizi svolti continuativamente presso l'universita' nella
 ''docenza universitaria'' in posizione di ''assistente  volontario'',
 ''laureato  esercitatore'',  titolare  di borsa di studio di cui alle
 leggi 31 ottobre 1956, n.  946 (recte: 31 ottobre 1966, n. 942) e  24
 febbraio  1967,  n.  62" - di addestramento didattico e scientifico -
 "nonche' titolare di borsa di studio del  Consiglio  nazionale  delle
 ricerche  o  assegnata  a  seguito  di  concorso. Il comma successivo
 precisa che "per i predetti servizi,  da  considerarsi  per  l'intero
 anno  accademico,  sono  fatte  salve  le  istanze  di cui alle leggi
 regionali 28 maggio 1979, n. 114, e 2 agosto 1982, n. 76".
   Il legislatore siciliano ha, cioe', inteso riconoscere, a  fini  di
 carriera   e   pensionistici,   i  servizi  accomunati  da  un  unico
 denominatore di "docenza", cioe' di elevata qualificazione  didattica
 e  scientifica,  resi  in  ambito  universitario  anteriormente  alla
 immissione nei ruoli del personale regionale, assimilandoli a  quelli
 di cui all'art. 68, primo comma.
   3.  -  La  elencazione  dei  servizi contenuta nell'art. 68, quinto
 comma, che riveste, come risulta dalla dizione della norma, carattere
 tassativo, e non meramente indicativo, porta a considerare utili,  ai
 fini   della  ricostruzione  della  carriera  e  del  trattamento  di
 quiescenza,  soltanto  i  servizi  "docenza"   prestati   presso   le
 universita',  ivi  compresi quelli svolti dai borsisti, non prendendo
 in considerazione, quindi, i periodi di fruizione di altre  borse  di
 studio  non  collegate  a  "docenza" e per di piu' assegnate da altri
 enti e altrove godute.
   Peraltro,  tale  esclusione  non  puo'   essere   considerata   una
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui all'art. 3 della
 Costituzione, ne' dei principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento
 della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
 Al  riguardo,  la  Corte  ha  gia' avvertito che non esiste un comune
 canone,  enucleabile  dalla  legislazione  in  materia  di   pubblico
 impiego,  al  quale  si possa attribuire la valenza di norma generale
 sul riconoscimento, ai fini  della  carriera,  dei  servizi  prestati
 (sentenza n. 305 del 1995).
   In  siffatto quadro, spetta alla discrezionalita' del legislatore -
 nella  specie  di  quello  regionale  -  stabilire,  ai  fini   della
 progressione  in  carriera  dei  dipendenti,  l'incidenza dei servizi
 prestati e graduare il rilievo degli stessi (v. sentenza  n.  19  del
 1989),  con  una valutazione che puo' essere censurata solo sul piano
 della ragionevolezza, ovvero in caso  di  differente  trattamento  di
 situazioni  giuridiche  identiche:    cio'  non  e' ravvisabile nella
 fattispecie all'odierno  esame.  Il  legislatore  ha  ragionevolmente
 ritenuto di attribuire rilievo al servizio prestato nell'ambito della
 "docenza  universitaria",  cui  non  sono  equiparabili  i periodi di
 fruizione di borse di studio presso altri enti, e  non  lo  sono,  in
 particolare, quelli previsti dall'art. 20, secondo comma, della legge
 della  regione  siciliana  1  agosto  1977,  n. 80, all'origine della
 vicenda che ha dato luogo al presente giudizio di costituzionalita'.
   La citata disposizione prevede che l'assessore regionale per i beni
 culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sia autorizzato,
 sentito il consiglio regionale, ad istituire borse di studio annuali,
 in numero non  superiore  a  trenta,  da  utilizzarsi  "per  motivate
 esigenze   di  alta  specializzazione,  presso  qualificati  istituti
 italiani o esteri".
   Appare di tutta evidenza che l'assegnazione di tali borse di studio
 non e' correlata ne' alla instaurazione di un  qualsivoglia  rapporto
 di  lavoro  di  natura  subordinata,  elemento  che, per quanto si e'
 chiarito sopra, caratterizza le ipotesi principali cui il legislatore
 ha  inteso  attribuire  rilievo  ai  fini   della   ricostruzione   e
 progressione   della   carriera  dei  dipendenti  regionali,  ne'  ad
 esplicazione di attivita' di  "docenza  universitaria".  Invece,  nel
 caso di cui si discute, la borsa di studio era intesa semplicemente a
 realizzare un'attivita' di miglioramento ed approfondimento culturale
 e  di  esperienza anche pratica del borsista presso istituti, in essi
 ricomprendendosi,    nell'applicazione     concreta,     anche     le
 amministrazioni  specializzate  nel settore. Attivita' cui non si e',
 poi, trascurato di attribuire una qualche specifica valenza,  tant'e'
 che,  ai  sensi  dell'art.  18, ultimo comma, della legge regionale 7
 novembre 1980, n. 116, la fruizione delle predette borse di studio e'
 stata riconosciuta quale titolo  per  l'ammissione  ai  concorsi  per
 l'accesso  nei  ruoli  dell'amministrazione  dei  beni  culturali  in
 Sicilia, nel rispettivo settore, dando, altresi', luogo ad  esenzione
 dall'obbligo  dell'anno  di  specializzazione, previsto per tutti gli
 altri vincitori degli stessi concorsi.
   Con cio' e' rimasta confermata  la  finalita'  di  specializzazione
 delle predette borse di studio.
   Nella  prima  applicazione  della  stessa  legge n. 116 del 1980, i
 vincitori delle borse di studio in questione  sono  stati,  altresi',
 ammessi  ad  un  beneficio  eccezionale,  in sostituzione del sistema
 tipico concorsuale di accesso, cioe' la sottoposizione ad un semplice
 esame di idoneita' per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente
 tecnico presso la citata amministrazione dei beni culturali.
   Ma non e' lecito desumere, da tale quadro normativo, alcun obbligo,
 costituzionalmente sanzionato, del legislatore di estendere la  norma
 di  favore  prevista  per  le  categorie di cui all'art. 68, quinto e
 sesto comma, della legge  regionale  n.  41  del  1985  alle  diverse
 ipotesi  di  cui all'art. 20, secondo comma, della legge regionale n.
 80 del 1977. E cio' a prescindere dall'ente presso il quale sia stata
 fruita la borsa di studio, ma esclusivamente in virtu' della distinta
 natura, peculiarita' e finalita' delle borse previste  nelle  diverse
 norme.
   Tant'e'  che  non  risulta che sia stato riconosciuto il periodo di
 servizio svolto dai fruitori delle borse, ex art. 20, secondo  comma,
 della  citata  legge  regionale  n.  80  del  1977,  neanche  qualora
 occasionalmente prestato presso istituzioni  universitarie  anziche',
 come  nel caso di specie, presso la Sovrintendenza ai beni culturali,
 ambientali e della pubblica istruzione della regione siciliana.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  68,  quinto  e  sesto  comma,  della  legge  della regione
 siciliana 29 ottobre 1985,  n.  41  (Nuove  norme  per  il  personale
 dell'amministrazione regionale), sollevata, in riferimento agli artt.
 3  e 97 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa
 per la regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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