N. 261 SENTENZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Lavoro  -  Regione Sicilia - Utilizzazione dei lavoratori beneficiari
 di  trattamenti  previdenziali  in  progetti  socialmente   utili   -
 Esclusione  dal  beneficio  dei  dipendenti  della  societa' "Chimica
 Arenella e iniziative industriali" - Ius superveniens: legge  regione
 Sicilia  8  gennaio  1996,  n. 1 - Abrogazione delle norme oggetto di
 censura - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge regione Sicilia approvata il 9 novembre 1995, artt. 9 e 13).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 13, della
 legge  della  regione  siciliana approvata il 9 novembre 1995 recante
 "Norme per la utilizzazione di lavoratori beneficiari di  trattamenti
 previdenziali   in  progetti  socialmente  utili.  Interpretazione  e
 modifiche di norme", promosso con ricorso del commissario dello Stato
 per la regione siciliana, notificato il 18 novembre 1995,  depositato
 in  cancelleria  il  27  successivo ed iscritto al n. 52 del registro
 ricorsi 1995;
   Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
 gli avvocati Francesco Torre e  Francesco  Castaldi  per  la  regione
 siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione siciliana ha
 impugnato gli artt. 9 e 13 della  legge  regionale,  approvata  il  9
 novembre  1995,  recante  "Norme  per  l'utilizzazione dei lavoratori
 beneficiari di  trattamenti  previdenziali  in  progetti  socialmente
 utili.  Interpretazione  e  modifiche di norme", per violazione degli
 artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.
   Il succitato art. 9 dispone  che  il  "personale  dipendente  delle
 societa'  a  totale  partecipazione degli enti regionali IMAC S.p.a.,
 SCAM S.p.a. e Gecomeccanica e' trasferito, dalla data di  entrata  in
 vigore  della  presente  legge, alla societa' costituita dall'ESPI ai
 sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981,  n.    54
 con il trattamento economico previsto dal contratto di lavoro vigente
 presso  la societa' medesima. Si aggiunge, inoltre, (art.  9, secondo
 comma), che "le societa'  indicate  nel  comma  1  saranno  poste  in
 liquidazione secondo le procedure previste dal codice civile".
   Ad avviso del ricorrente, detta previsione violerebbe gli artt.  3,
 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
   In  particolare,  e  con riguardo alla violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, il ricorrente si duole che  la  disposizione  impugnata
 escluda arbitrariamente dal beneficio della prosecuzione del rapporto
 di  lavoro i dipendenti delle societa' "Chimica Arenella e Iniziative
 Industriali", i quali verserebbero in analoghe condizioni rispetto ai
 lavoratori  destinatari  della  norma  censurata.  Sarebbe,  inoltre,
 violato  il  principio  di  buon  andamento  di cui all'art. 97 della
 Costituzione,  in  quanto  i  dipendenti  delle  societa'  poste   in
 liquidazione   e   di  cui  alla  disposizione  censurata  verrebbero
 trasferiti in una societa' (la RESAIS) che, secondo la previsione del
 disegno di legge n. 533/A "gia' esitato dalle commissioni di merito e
 pronto  per  l'esame  dell'aula",  verrebbe  a  sua  volta  posta  in
 liquidazione in tempi brevi.
   Infine,  si  deduce  la mancata espressa previsione della copertura
 finanziaria  della  norma  censurata,  con   conseguente   violazione
 dell'art.  81, quarto comma, della Costituzione.
   Oggetto  di  censura  e',  altresi', l'art. 13 della predetta legge
 regionale per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione.
   Detta   disposizione,   secondo   il   ricorrente,    consentirebbe
 l'utilizzazione  di  "somme andate o che dovevano andare in economia,
 in quanto relative ad impegni  non  perfezionati,  nell'esercizio  di
 riferimento  e quindi erroneamente considerati residui". L'irregolare
 formazione  dei  residui  passivi  con   l'assunzione   di   impegni,
 giuridicamente  non  corretti, renderebbe non veritiere le risultanze
 del bilancio consuntivo, alterando oggettivamente i dati in  base  ai
 quali  viene  pronunciato il giudizio di parificazione da parte della
 Corte dei  conti,  con  conseguente  violazione  dell'art.  81  della
 Costituzione.
   Inoltre,  il  mantenimento  di  residui,  impropriamente formatisi,
 costituirebbe fattore di rigidita'  della  spesa  rendendo  le  somme
 indisponibili per eventuali diverse utilizzazioni e cosi' violando il
 principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
   2.  -  La regione siciliana - regolarmente costituita in giudizio -
 ha chiesto che il ricorso sia rigettato deducendo la  non  fondatezza
 delle suesposte censure.
   In  particolare, e con riguardo alle censure proposte contro l'art.
 9, la regione sottolinea che non sussiste la violazione dell'art.   3
 della  Costituzione,  attesoche'  le  situazioni  poste  a  raffronto
 sarebbero diverse e comunque tali da dover essere "trattate"  con  la
 necessaria  gradualita'. Inoltre, non vi sarebbe violazione dell'art.
 97 della Costituzione  (che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa
 Corte, potrebbe essere evocato, nella specie, solo in presenza di una
 manifesta  irragionevolezza  delle  norme  impugnate),  attesoche' la
 salvaguardia  della  occupazione  non   sarebbe   certo   indice   di
 irragionevolezza.  Ne',  infine,  sarebbe  violato  l'art. 81, quarto
 comma,  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma   impugnata   non
 comporterebbe   sostanzialmente  alcun  aggravio  aggiuntivo  per  le
 finanze regionali.
   Si  sottolinea,  inoltre,  che  i  "residui"  di  cui  all'art.  13
 censurato  sarebbero  residui  "impropri" o di stanziamento e che "in
 ogni caso la scelta di condurre a buon fine la programmazione di  una
 spesa,  cosi'  da  non  lasciare  incompiute  le opere intraprese dai
 privati che hanno fatto affidamento su  di  essa  e'  tutt'altro  che
 irragionevole e non e' certo indice di cattiva amministrazione".
   3.  -  In  prossimita' dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  sia
 dichiarata  la  cessazione  della  materia  del contendere, in quanto
 nella Gazzetta  Ufficiale  della  regione  Siciliana  n.  65  del  20
 dicembre 1995 e' stata pubblicata la legge impugnata con la omissione
 delle disposizioni oggetto del ricorso.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione siciliana ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 13
 della legge approvata dall'assemblea regionale il  9  novembre  1995,
 recante  "Norme  per  la  utilizzazione dei lavoratori beneficiari di
 trattamenti   previdenziali   in    progetti    socialmente    utili.
 Interpretazione e modifiche di norme", per contrasto con gli artt. 3,
 81 e 97 della Costituzione.
   2.  -  Come richiamato nelle premesse di fatto, il presidente della
 regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la
 legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84,  omettendo  le  disposizioni
 impugnate.  Successivamente la regione siciliana ha provveduto con la
 legge 8 gennaio 1996, n. 1 ad "abrogare" le stesse disposizioni.
   Dette disposizioni, pertanto,  non  hanno  prodotto  alcun  effetto
 nell'ordinamento  giuridico,  ne'  sono piu' in grado di produrne, in
 ragione  della  loro  mancata  promulgazione   e   della   successiva
 "abrogazione" operata con la succitata legge regionale n. 1 del 1996.
   In  conformita'  alla  costante  giurisprudenza di questa Corte (da
 ultimo, sentenze n. 493, n. 64, e n.  395  del  1995)  va,  pertanto,
 dichiarata cessata la materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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