N. 262 SENTENZA 10 - 19 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Enti locali - Regione Sicilia - Personale dipendente - Istituzione di
 posti  "a  tempo parziale" - Inquadramento nei ruoli tecnici anche in
 soprannumero di personale amministrativo - Limitazioni all'erogazione
 dell'indennita' di carica  in  favore  dei  presidenti  dei  Consigli
 provinciali  e  comunali - Ius superveniens: legge regione Sicilia 25
 marzo 1996, n. 8 - Abrogazione delle disposizioni oggetto di  censura
 - Cessazione della materia del contendere.
 
 (Legge  regione  Sicilia n. 904, approvata il 23 dicembre 1995, artt.
 1, 2, 4, 6 e 10).
(GU n.31 del 31-7-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Mauro FERRI;
 Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY,
 prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 6 e
 10 della legge della  regione  siciliana  n.  904,  approvata  il  23
 dicembre  1995, dal titolo: "Interventi in materia di enti locali, di
 personale dipendente dell'amministrazione regionale e  dei  disciolti
 patronati  scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986,
 n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n.  76.  Proroga  dei
 termini",  promosso  con  ricorso  del commissario dello Stato per la
 regione  Siciliana  notificato  il  2  gennaio  1996,  depositato  in
 cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi
 1996;
   Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore
 Riccardo Chieppa;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
 gli  avvocati  Francesco  Torre  e  Francesco Castaldi per la regione
 siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 2 gennaio 1996 e  depositato  il  10
 gennaio  1996, il commissario dello Stato per la regione siciliana ha
 impugnato una serie  di  disposizioni  contenute  nella  legge  della
 regione   siciliana   n.   904,  approvata  dall'Assemblea  regionale
 siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995, recante: "Interventi  in
 materia  di enti locali, di personale dipendente dell'amministrazione
 regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle  leggi
 regionali  24  giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre
 1995, n.  76. Proroga dei termini".
   La prima delle norme censurate e' quella di cui  all'art.  1  della
 predetta  delibera  legislativa,  la  quale,  al  comma 1, prevede la
 possibilita', per  gli  enti  locali  siciliani,  di  istituire,  per
 l'espletamento  delle  funzioni  ad  essi  trasferite, posti "a tempo
 parziale", con autorizzazione anche per i  comuni  che  abbiano  gia'
 provveduto   alla   rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  ad
 ampliare le piante sino alla misura massima del 40 per  cento  (comma
 2).
   Tale  norma  si  porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 119 della
 Costituzione, nonche' con  l'art.  14,  prima  parte,  dello  statuto
 speciale della regione Siciliana in relazione all'art. 2, lettera r),
 della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, e alla relativa normativa di
 attuazione, e in particolare all'art. 22, comma 20,  della  legge  23
 dicembre  1994,  n.  724  (che  fissa  al 25 per cento la percentuale
 massima del contingente del personale a tempo parziale) e all'art.  3
 del  d.-l.  4  dicembre  1995,  n.  514,  compromettendo l'obiettivo,
 perseguito  a  livello  nazionale,  di  ridurre  la  spesa   pubblica
 attraverso  la  stabilizzazione  del  rapporto  di lavoro precario di
 numerosissime unita' di personale senza che  si  sia  preventivamente
 proceduto  a  severe  verifiche delle esigenze.  Anche il comma 4 del
 detto art. 1, che  demanda  all'Assessore  per  gli  enti  locali  la
 determinazione  della  disciplina  delle  modalita' applicative delle
 norme di cui allo stesso articolo,  sarebbe  illegittimo  perche'  in
 contrasto  con gli artt. 12 e 13 dello statuto speciale della regione
 Siciliana, in base ai quali un decreto di natura  regolamentare  puo'
 essere emanato esclusivamente dal Governo della regione.
   L'art. 2 della legge in questione e' stato impugnato in quanto, nel
 considerare  utilmente  prestato  il servizio di cui all'art. 3 della
 legge regionale 15 maggio 1991, n. 22 (servizio  prestato  da  almeno
 trecentosessantacinque  giorni,  con rapporto di lavoro subordinato o
 con  contratto  d'opera  individuale  instaurato  sulla  base  di  un
 provvedimento  formale), ancorche' reso in forza di atti deliberativi
 successivamente decaduti  o  annullati,  configurerebbe  un  atto  di
 generalizzata   ed   indiscriminata   sanatoria,  in  assenza  di  un
 preminente interesse pubblico, ponendosi in contrasto con  gli  artt.
 97, 101 e 103 della Costituzione.
   Quanto  all'art. 4 della stessa legge, relativa alla determinazione
 delle piante organiche  e  al  conferimento  di  posti  ai  candidati
 risultati  idonei, in precedenti concorsi, esso e' stato censurato in
 riferimento agli artt. 3, 51  e  97  della  Costituzione,  in  quanto
 costituirebbe  un  tentativo  di  eludere  il  principio generale del
 pubblico impiego in base al quale non e' consentito di utilizzare  le
 graduatorie  di  precedenti  concorsi  in relazione a posti istituiti
 successivamente all'approvazione delle graduatorie stesse.
   Altra norma denunciata e' l'art. 6 della citata legge per  presunto
 contrasto  con  l'art.  97  della  Costituzione,  nella  parte in cui
 consente l'inquadramento nei ruoli tecnici,  anche  in  soprannumero,
 del  personale  amministrativo assunto ai sensi della legge regionale
 30 gennaio 1981, n. 8, non potendosi ammettere  che  l'estensione  ad
 altre   categorie   di   personale  dell'applicazione  di  una  norma
 transitoria che non le includeva  si  attui  indipendentemente  dalle
 effettive   esigenze   dell'amministrazione,  che  potrebbero  essere
 soddisfatte dai dipendenti inquadrati nel ruolo.
   Oggetto di censura per violazione degli artt.  3,  51  e  97  della
 Costituzione  e', infine, l'art. 10, nella parte in cui condiziona la
 erogazione della indennita' di carica in favore  dei  presidenti  dei
 consigli  provinciali  e  comunali  alle  disponibilita' dei bilanci.
 Tale limitazione determinerebbe una arbitraria discriminazione fra  i
 beneficiari  a seconda che ricoprano la carica in questione in comuni
 o province dotati o meno delle risorse necessarie per farvi fronte.
   2. - Nel giudizio si e'  costituito  il  Presidente  della  regione
 siciliana, che ha contestato la fondatezza di tutte le censure.
   Con  riferimento  a  quelle  rivolte  nei confronti dell'art. 1, ha
 osservato che le disposizioni in esso  contenute  trovano  fondamento
 nella  esigenza  di  far  fronte  alle nuove competenze trasferite ai
 comuni siciliani, e che il raddoppio  della  percentuale  massima  di
 nuovi posti e' compensato dal dimezzamento dell'onere finanziario per
 ciascun  posto;  comunque, punto cardine del nuovo sistema resterebbe
 la  verifica  di  funzionalita'  dei  servizi  mediante  un   decreto
 dell'Assessore  per  gli  enti  locali.  E  proprio  tale  competenza
 giustificherebbe anche la impugnata disposizione di cui  al  comma  4
 dell'art.  1,  norma  transitoria  resa  necessaria dalla esigenza di
 acceleramento delle procedure.
   Quanto alla sanatoria prevista dall'art.  2,  si  rileva  che  essa
 avrebbe  una  portata  limitata  ai rapporti eventualmente proseguiti
 dopo la decadenza  o  l'annullamento  delle  delibere  immediatamente
 esecutive  per  non creare soluzione di continuita' nell'assolvimento
 dei servizi decentrati agli enti locali. Si tratterebbe,  quindi,  di
 una  misura eccezionale, diretta a tutelare l'interesse pubblico alla
 prosecuzione di servizi oggettivamente indilazionabili.
   Anche la censura rivolta all'art. 4 sarebbe infondata, in quanto  i
 posti   istituiti  a  seguito  della  rideterminazione  delle  piante
 organiche  solo  formalmente   sarebbero   nuovi,   ma   in   realta'
 riprodurrebbero  i  posti  di  pari qualifica e profili professionali
 gia' esistenti alla data del 31 agosto 1993.
   Quanto ai rilievi  all'art.  6,  si  osserva  nelle  deduzioni  del
 Presidente  della  regione  siciliana  che  l'utilizzo  dei  pubblici
 dipendenti     in     mansioni      corrispondenti      all'indirizzo
 tecnico-scientifico   dei   loro  studi  o  dei  relativi  titoli  di
 abilitazione risponde all'efficienza dell'azione amministrativa  piu'
 che il loro impiego in compiti amministrativi.
   Infine,    l'art.    10   della   legge   impugnata   riprodurrebbe
 pedissequamente l'art. 10, comma 5, del d.-l.  4  dicembre  1995,  n.
 514,  sicche' il legislatore regionale avrebbe legiferato in coerenza
 con gli indirizzi della politica economica nazionale.
   3. - Successivamente all'instaurazione del  giudizio  innanzi  alla
 Corte,  la  regione Siciliana ha promulgato la citata legge impugnata
 (legge regionale 25 marzo 1996, n. 7), che e' stata pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  di  quella  regione  n. 14 del 30 marzo 1996; ma
 nella stessa Gazzetta Ufficiale e'  stata,  altresi',  pubblicata  la
 legge regionale 25 marzo 1996, n. 8 (Abrogazione degli artt. 1, 2, 4,
 6  e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale
 siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995, recante  "Interventi  in
 materia  di enti locali, di personale dipendente dell'amministrazione
 regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle  leggi
 regionali  24  giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre
 1995, n. 76. Proroga dei termini").
   Pertanto, nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale  dello
 Stato  ha  chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
 contendere.
                        Considerato in diritto
   1. - Oggetto del ricorso proposto dal commissario dello  Stato  per
 la  regione  siciliana  sono gli artt. 1, 2, 4, 6 e 10 della legge n.
 904 approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre  1995
 (Interventi  in  materia  di  enti  locali,  di  personale dipendente
 dell'amministrazione regionale e dei disciolti patronati  scolastici.
 Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994,
 n.  32  e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini). Si lamenta la
 violazione degli artt. 3, 51, 97, 101, 103 e 119 della  Costituzione,
 nonche'  degli  artt.  12,  terzo  comma, 13 e 14, prima parte, dello
 statuto speciale della regione Siciliana in relazione agli artt.  22,
 comma  20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, lettera r), della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 3 del d.l. 4 dicembre 1995, n. 514.
   2. - Come richiamato nelle  premesse  di  fatto,  la  pubblicazione
 delle  disposizioni  impugnate nella Gazzetta Ufficiale della regione
 siciliana e'  coeva  a  quella  della  legge  che  ne  ha  dichiarato
 l'abrogazione (legge regionale siciliana 25 marzo 1996, n. 8).
   Dette  disposizioni,  pertanto,  non  hanno  prodotto alcun effetto
 nell'ordinamento giuridico, ne' sono piu' in grado di produrne.
   In conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da  ultimo,
 sentenze  n.  396  e  n.  394  del  1995),  va, quindi, dichiarata la
 cessazione della materia del contendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso  di
 cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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