N. 313 ORDINANZA 15 - 22 ottobre 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice -  G.i.p.  che  abbia
 disposto   modifica,   sostituzione  o  revoca  di  misura  cautelare
 personale - Partecipazione al giudizio  dibattimentale  -  Divieto  -
 Omessa  previsione  - Norma dichiarata costituzionalmente illegittima
 con sentenza n. 155/1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).
 
(GU n.44 del 29-10-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di  procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9
 maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico
 di Mendico  Ettore  ed  altri,  iscritta  al  n.  1194  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza  del  9  maggio
 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
 27,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
 cui non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale
 il  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia in precedenza
 provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla  modifica
 della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;
     che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di
 questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte
 si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialita' del giudice,
 lesivo   dei   parametri  invocati,  in  termini  analoghi  a  quelli
 riconosciuti nelle richiamate decisioni, in  particolare  in  ragione
 dell'apprezzamento  sulla  sussistenza  o  persistenza della gravita'
 degli indizi;
   Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata  sottoposta
 all'esame di questa Corte, sotto il profilo  indicato;
     che,  in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva
 alla proposizione  della  presente  questione,  e'  stata  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma 2, cod. proc.
 pen., nella parte in cui non prevede che  non  possa  partecipare  al
 giudizio  dibattimentale  il  giudice per le indagini preliminari che
 abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura
 cautelare personale, ovvero che  abbia  rigettato  una  richiesta  di
 applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
 personale  (capo  c  del  dispositivo  della citata sentenza, reso in
 applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente illegittima  nei sensi prospettati dal
 giudice rimettente, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
 comma, e 27, secondo comma,  della  Costituzione,  dal  tribunale  di
 Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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