N. 279 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice delle indagini preliminari che abbia in precedenza disposto la misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta ad indagini - Identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con ordinanza n. 232/1996 (vedi anche ordinanza n. 24/1996 e sentenza n. 64/1991) - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., art. 24).(GU n.32 del 7-8-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Vizzotto Mario, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 30 settembre 1995, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza disposto una misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, reputando sussistente, in tale ipotesi, un pregiudizio al principio di imparzialita' del giudice e richiamando, al riguardo, la sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte, che, in detta prospettiva, ha equiparato la valutazione effettuata in sede cautelare a quella del giudizio di merito; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 232 del 1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente infondata identica questione, osservando, in particolare, che la previsione dell'incompatibilita' del giudice e' finalizzata ad evitare che possa essere, o apparire, pregiudicata l'attivita' di "giudizio" (da ultimo, sentenza n. 131 del 1996) e che tale connotato non e' ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare, giacche' in tale sede il giudice non e' chiamato a esprimere valutazioni sul merito dell'accusa ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, cio' che non costituisce pertanto attivita' di "giudizio" inteso come attivita' finalizzata alla decisione di merito sull'oggetto del processo (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991); che, non essendo stati dedotti profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati, la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1224