N. 283 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -   Omessa   previsione   dell'incompatibilita'   a
 partecipare  al  giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale ovvero
 che si sia comunque pronunciato  anche  con  provvedimento  reiettivo
 sulla  richiesta  di applicazione di una misura cautelare personale -
 Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza  n.
 155/1996 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma).
(GU n.32 del 7-8-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze  emesse
 il 27 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale di Vigevano, il 5 dicembre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari  presso  il  tribunale di Firenze, il 6 dicembre 1995 dal
 giudice per le indagini preliminari presso il tribunale  di  Firenze,
 il 21 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale  di Forli', il 10 novembre 1995 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Padova, il 29  novembre  1995  dal
 tribunale  per  i  minorenni  di  Ancona,  il  28  novembre  1995 dal
 tribunale per i minorenni di Ancona, il 22 novembre 1995 dal  giudice
 per  le  indagini  preliminari presso il tribunale di Verbania, il 20
 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 13  dicembre  1995
 dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il tribunale di
 Novara, il 10 gennaio 1996  (n.  2  ordinanze)  dal  giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il tribunale di Firenze, il 24 novembre
 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di
 Bologna,  il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
 presso il tribunale di  Civitavecchia,  il  24  gennaio  1996  (n.  2
 ordinanze)  dalla  Corte d'appello di Salerno, il 12 gennaio 1996 dal
 giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di  Larino,
 l'8  febbraio  1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale di Cagliari, il 30 gennaio 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Bologna, il 15 novembre  1995  dal
 giudice  per  le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze,
 il 31 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso  il
 tribunale  di  Rovigo, il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, il  17  gennaio
 1996  dal  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
 Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 113,  125,  138,  157,  169,
 170, 174, 183, 195, 200, 224, 225, 230, 250, 310, 311, 333, 337, 338,
 343,  350,  362  e 364 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8,  9,
 10, 11, 12, 15, 16 e 17 dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 giugno 1996 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale  di  Vigevano, con ordinanza del 27 novembre 1995 (r.o. 113
 del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
 di Firenze, con ordinanze del 15 novembre 1995 (r.o. 343  del  1996),
 del 5 e del 6 dicembre 1995 (r.o. 125 e 138 del 1996), del 10 gennaio
 1996  (r.o.   224 e 225 del 1996) e del 17 gennaio 1996 (r.o. 364 del
 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale  di
 Forli',  con  ordinanza  del 21 dicembre 1995 (r.o. 157 del 1996); il
 giudice per le indagini preliminari presso il  tribunale  di  Padova,
 con  ordinanza del 10 novembre 1995 (r.o. 169 del 1996); il tribunale
 per i minorenni di Ancona, in composizione e con funzioni di  giudice
 per  l'udienza  preliminare,  con ordinanze del 28 e 29 novembre 1995
 (r.o. 174 e 170 del 1996); il giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  il  tribunale di Verbania, con ordinanza del 22 novembre 1995
 (r.o. 183 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del
 20 dicembre 1995 (r.o. 195 del 1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Novara,  con ordinanza del 13
 dicembre 1995 (r.o.   200 del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Bologna, con ordinanze del 24
 novembre 1995 e del 30 gennaio 1996 (r.o. 230 e  338  del  1996);  il
 giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di
 Civitavecchia, con ordinanza del  29  novembre  1995  (r.o.  250  del
 1996);  la  Corte  d'appello  di  Salerno,  con  due ordinanze del 24
 gennaio 1996 (r.o. 310 e 311 del 1996); il giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Larino,  con ordinanza del 12
 gennaio 1996  (r.o.  333  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di Cagliari, con ordinanza dell'8
 febbraio 1996 (r.o.  337  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  di  Rovigo,  con ordinanza del 31
 gennaio 1996  (r.o.  350  del  1996);  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la pretura circondariale di Lecce, con ordinanza
 del 19 gennaio 1996 (r.o. 362 del 1996), hanno sollevato questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di    procedura    penale,   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato  del  giudice
 per  le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare
 personale nei confronti dell'imputato ovvero - secondo un parallelo e
 piu'  ampio  profilo  prospettato  dai  giudici   per   le   indagini
 preliminari di Bologna (r.o. 338 del 1996) e di Firenze (r.o. 343 del
 1996)  -  che  comunque  si  sia pronunciato, anche con provvedimento
 reiettivo, sulla richiesta di applicazione di  una  misura  cautelare
 personale,   in  riferimento  a  numerosi  parametri  costituzionali,
 variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24,  25,
 27 e 101, secondo comma, della Costituzione;
     che  le  ordinanze  di  rimessione sopra indicate individuano una
 lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella
 sostanziale duplicazione di  valutazioni  nel  merito  che  viene  ad
 essere  effettuata  dal  giudice  chiamato  a  definire  il giudizio,
 nell'ambito del rito abbreviato, allorche' si sia  espresso,  in  una
 fase   anteriore   del   processo,  sugli  elementi  sostanziali  che
 condizionano l'applicabilita'  di  una  misura  cautelare  personale,
 richiamando  generalmente,  a  tale  riguardo,  le enunciazioni della
 sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;
   Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
 e che pertanto i relativi giudizi possono  essere  riuniti  e  decisi
 congiuntamente;
     che  la  norma  impugnata  e'  gia' stata sottoposta all'esame di
 questa Corte, sotto il profilo indicato;
     che, in particolare, con la sentenza n. 155  del  1996  e'  stata
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che non possa partecipare al giudizio abbreviato il  giudice  per  le
 indagini   preliminari   che  abbia  disposto  una  misura  cautelare
 personale (capo a) del dispositivo della sentenza n. 155  del  1996),
 nonche',  ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art.
 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui  non  prevede
 che  non  possa  partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le
 indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la  sostituzione
 o  la  revoca  di  una  misura  cautelare  personale ovvero che abbia
 rigettato una richiesta di  applicazione,  modifica,  sostituzione  o
 revoca  di  una  misura  cautelare personale (capo b) del dispositivo
 della sentenza richiamata);
     che  pertanto,  essendo  stata  la  disposizione  impugnata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima nel senso prospettato dai
 giudici rimettenti, le questioni in esame  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 del  codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
 3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione,  dal  giudice
 per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce,
 dai  giudici  per  le  indagini  preliminari  presso  i  tribunali di
 Vigevano,  Firenze,  Forli',  Padova,  Verbania,   Novara,   Bologna,
 Civitavecchia,  Larino,  Cagliari  e  Rovigo,  dal  tribunale  per  i
 minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di  Venezia  e  Salerno,
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
                         Il Presidente: Ferri
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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