N. 290 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Riconoscimento dell'azione di manutenzione soltanto al possessore da oltre un anno - Ragionevolezza del requisito della durata ininterrotta del possesso fissata nel minimo di un anno ed un giorno - Manifesta infondatezza. (C.C., art. 1170, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.33 del 14-8-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Boscaino Lucio e Carlino Gaetano, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento possessorio promosso da Lucio Boscaino contro Gaetano Carlino, il Pretore di Lecce, con ordinanza del 16 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il possesso da oltre un anno; che nella specie l'azione di manutenzione e' stata proposta prima del decorso di un anno dalla data del titolo di acquisto del possesso dell'immobile, nel quale il ricorrente lamenta di essere molestato; che, ad avviso del giudice a quo, il requisito del possesso ultrannale sarebbe in contrasto con i princi'pi di eguaglianza e di ragionevolezza perche', senza apprezzabili ragioni, differenzia la disciplina dell'azione di manutenzione dalla disciplina dell'azione di spoglio; differenziazione ancor piu' irragionevole nel caso in cui, come accade nella specie, essendo le molestie concomitanti con l'acquisto del possesso, il decorso dell'anno renderebbe l'azione improponibile per il verificarsi della decadenza prevista dal primo comma dell'art. 1170; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che la turbativa del possesso, alla quale il codice del 1942 ha affiancato la figura dello spoglio pubblico e pacifico, non puo' essere paragonata allo spoglio violento o clandestino previsto dall'art. 1169 cod. civ.: in quest'ultima ipotesi l'allarme sociale destato dalle modalita' dello spoglio esige che l'azione di reintegrazione sia prontamente concessa allo spogliato quali che siano l'origine e la durata del suo possesso, mentre nella prima alla fruizione del rimedio rapido fornito dal procedimento possessorio non puo' essere ammesso ragionevolmente se non il possessore qualificato da requisiti, fra cui una certa durata ininterrotta del possesso (tradizionalmente fissata nel minimo di un anno e un giorno), che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente socialmente non contestata; che, avendo il ricorrente un titolo a fondamento del suo possesso, l'ulteriore argomento di pretesa irragionevolezza della norma impugnata, sopra riferito, non tiene conto dell'istituto dell'accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, cod. civ.); che non e' violato nemmeno il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., essendo accessibili altre vie giudiziarie di difesa contro il molestatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1235