N. 290 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996

 
 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Riconoscimento dell'azione di manutenzione soltanto
 al possessore da oltre un anno - Ragionevolezza del  requisito  della
 durata  ininterrotta del possesso fissata nel minimo di un anno ed un
 giorno - Manifesta infondatezza.
 
 (C.C., art. 1170, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.33 del 14-8-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1170, secondo
 comma, del  codice  civile,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  16
 settembre  1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente
 tra Boscaino Lucio e Carlino Gaetano, iscritta al n. 847 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 luglio 1996 il giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento possessorio promosso  da
 Lucio  Boscaino  contro  Gaetano  Carlino,  il  Pretore di Lecce, con
 ordinanza del 16 settembre 1995, ha sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3   e   24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella  parte
 in  cui  accorda  l'azione  di  manutenzione  soltanto a chi abbia il
 possesso da oltre un anno;
     che nella specie l'azione di manutenzione e' stata proposta prima
 del decorso di un anno dalla data del titolo di acquisto del possesso
 dell'immobile, nel quale il ricorrente lamenta di essere molestato;
     che, ad avviso del giudice  a  quo,  il  requisito  del  possesso
 ultrannale  sarebbe  in contrasto con i princi'pi di eguaglianza e di
 ragionevolezza perche', senza apprezzabili  ragioni,  differenzia  la
 disciplina  dell'azione  di manutenzione dalla disciplina dell'azione
 di spoglio; differenziazione ancor piu'  irragionevole  nel  caso  in
 cui,  come  accade nella specie, essendo le molestie concomitanti con
 l'acquisto del possesso, il  decorso  dell'anno  renderebbe  l'azione
 improponibile  per  il verificarsi della decadenza prevista dal primo
 comma dell'art. 1170;
     che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il   Presidente   del   Consiglio   dei    Ministri,    rappresentato
 dall'Avvocatura   dello   Stato,   chiedendo  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata;
   Considerato che la turbativa del possesso, alla quale il codice del
 1942 ha affiancato la figura dello spoglio pubblico e  pacifico,  non
 puo'  essere  paragonata allo spoglio violento o clandestino previsto
 dall'art. 1169  cod. civ.: in quest'ultima ipotesi l'allarme  sociale
 destato   dalle   modalita'  dello  spoglio  esige  che  l'azione  di
 reintegrazione sia prontamente  concessa  allo  spogliato  quali  che
 siano  l'origine  e  la  durata del suo possesso,  mentre nella prima
 alla  fruizione  del  rimedio   rapido   fornito   dal   procedimento
 possessorio  non  puo'  essere  ammesso  ragionevolmente  se  non  il
 possessore  qualificato  da  requisiti,  fra  cui  una  certa  durata
 ininterrotta  del possesso (tradizionalmente fissata nel minimo di un
 anno e un giorno), che attestino  una  situazione  di  esercizio  del
 diritto corrispondente socialmente non contestata;
     che,  avendo  il  ricorrente  un  titolo  a  fondamento  del  suo
 possesso, l'ulteriore argomento  di  pretesa  irragionevolezza  della
 norma  impugnata,  sopra  riferito,  non  tiene  conto  dell'istituto
 dell'accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, cod. civ.);
     che non e' violato nemmeno il diritto alla tutela giurisdizionale
 garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., essendo accessibili altre
 vie giudiziarie di difesa contro il molestatore;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1170,  secondo comma,   del codice civile,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
 Pretore di Lecce con l'ordinanza  in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
                          Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Mengoni
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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