N. 292 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996

 
 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte   in   genere   -  Contenzioso  -  Esperibilita'  dell'azione
 giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo  -
 Omessa   previsione   -   Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima con sentenza n. 56/1995 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).
 
 (Cost., art. 24).
(GU n.33 del 14-8-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 12 del
 d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  641  (Disciplina  delle    tasse  sulle
 concessioni   governative),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  17
 febbraio 1996 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale,
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Leonardi  Giuseppe  ed   il
 Ministero  delle  Finanze,  iscritta al n. 409 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 luglio 1996 il giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio  1996,  il  pretore  di
 Catania,  sezione distaccata di Acireale ha sollevato, in riferimento
 all'art. 24 Cost., questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt. 11 e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui,
 in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa
 per  l'occupazione  di  suolo  demaniale,  non  consente  l'esercizio
 dell'azione giudiziaria anche  in  mancanza  dei  preventivi  ricorsi
 amministrativi ivi previsti;
     che,  ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti, con cui la
 sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato  la  disciplina
 parallela  contenuta nell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
 sull'imposta di bollo, valgono anche per le norme impugnate, le quali
 parimenti comportano una ingiustificata compressione del  diritto  di
 difesa  del  contribuente,  in  particolare  disponendo  la decadenza
 dall'azione  giudiziaria  per   mancato   esperimento   dei   ricorsi
 amministrativi;
   Considerato  che la questione, nei termini formulati dall'ordinanza
 di rimessione, investe soltanto l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972;
     che la questione, cosi' precisata, e'  gia'  stata  sottoposta  a
 questa  Corte,  che,  con  sentenza  n.  56  del  1995, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale del citato art. 12,  nella  parte  in
 cui  non  prevede,  nelle  controversie  contemplate dall'art. 11 del
 decreto medesimo, l'esperibilita' dell'azione  giudiziaria  anche  in
 mancanza di preventivo ricorso amministrativo;
     che,  dopo  la  citata  sentenza, sono intervenute sulla medesima
 questione due ordinanze di manifesta inammissibilita', nn. 223 e  317
 del 1995;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ot-tobre 1972,
 n.  641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) - gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua  con  sentenza
 n.  56  del  1995  -  sollevata,  in  riferimento  all'art.  24 della
 Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di  Acireale
 con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
                          Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Mengoni
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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