N. 299 ORDINANZA 18 - 23 luglio 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso da parte degli stessi anche per interposta persona di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 48/1994 - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, secondo comma, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).(GU n.33 del 14-8-1996 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 4 dicembre 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 264, 328 e 329 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 4 dicembre 1992, 16 aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992, pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e, le ultime due, il 20 marzo 1996, ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del-l'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di proce-dura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanza n. 526 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1244