N. 299 ORDINANZA 18 - 23 luglio 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  in  genere  -  Soggetti  sottoposti  a procedimento penale per
 specifiche ipotesi  di  reato  o  a  procedimento  di  prevenzione  -
 Possesso  da  parte degli stessi anche per interposta persona di beni
 di  valore  sproporzionato  al  reddito  dichiarato  o  all'attivita'
 economica   svolta   -   Mancata   giustificazione   della  legittima
 provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.  48/1994  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L.  8  giugno  1992,  n.  306,  art. 12-quinquies, secondo comma,
 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
(GU n.33 del 14-8-1996 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: avv. Mauro FERRI;
  Giudici:  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo  comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al
 nuovo codice di procedura penale e provvedimenti  di  contrasto  alla
 criminalita'  mafiosa),  convertito, con modificazioni, nella legge 7
 agosto 1992, n. 356, promossi con  ordinanze  emesse  il  4  dicembre
 1992, il 16 aprile 1993, il 12 dicembre 1992 e il 5 novembre 1992 dal
 Tribunale  di  Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn.  263,
 264, 328 e  329  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  13  e  16,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1996;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26 giugno 1996 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze  del  4
 dicembre  1992,  16  aprile 1993, 12 dicembre 1992 e 5 novembre 1992,
 pervenute, le prime due, il 1 marzo 1996 e,  le  ultime  due,  il  20
 marzo  1996,  ha sol-levato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 del-l'art.   12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n.
 306 (Modifiche  urgenti  al  nuovo  codice  di  proce-dura  penale  e
 provvedimenti  di  contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito,
 con modificazioni, nella legge  7 agosto 1992, n. 356;
   Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  48  del  1994,
 successiva   alla   pronuncia   delle  ordinanze  di  rimessione,  ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo  comma,  del  d.-l.  8  giugno  1992, n. 306, convertito, con
 modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.  356,  e  che  pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento,  la  relativa  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente  inammissibile  (v.,  da  ultimo, ordinanza n. 526 del
 1995);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies,
 secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al
 nuovo  codice di   procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
 agosto  1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt.  3, 24, 25
 e 27 della Costituzione, dal Tribunale  di  Reggio  Calabria  con  le
 ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
                          Il Presidente: Ferri
                         Il redattore: Vassalli
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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