N. 883 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1996

                                N. 883
  Ordinanza emessa il 2 maggio 1996 dalla  pretura  di  Bari,  sezione
 distaccata  di  Bitonto  sul  ricorso  proposto da Portoghese Adriana
 contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altro
 Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Omesso  versamento
    o  pagamento  tardivo  di  contributi  previdenziali  - Estinzione
    dell'illecito amministrativo limitata ai  soggetti  gia'  iscritti
    che  risultano  ancora  debitori  per  contributi e premi omessi o
    pagati tardivamente - Mancata previsione dell'estinzione  altresi'
    degli   illeciti   per  coloro  che,  ai  sensi  dell'art.  8  del
    decreto-legge n. 259/1990, abbiano gia'  versato  l'importo  delle
    somme   aggiuntive  -  Disparita'  di  trattamento  di  situazioni
    omogenee.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 18).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 18-9-1996 )
                            IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva in atti;
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Rilevato che l'eccezione di legittimita'  costituzionale  sollevata
 dalla  ricorrente Portoghese Adriana avverso l'art. 18 della legge n.
 724 del 23 dicembre 1994 nella parte in cui non consente l'estinzione
 degli  illeciti   amministrativi   sul   collocamento,   connessi   a
 regolarizzazioni  (condoni)  effettuate  gia'  prima della emanazione
 della legge n. 724/1994 in quanto tale effetto estintivo si riferisce
 l'art. 18, secondo comma, della legge n. 724/1994 "ai  soggetti  gia'
 iscritti  che risultano ancora debitori per contributi e premi omessi
 o  pagati  tardivamente"  appare  rilevante  e   non   manifestamente
 infondata,  in  relazione  all'art.    3  Cost.,  nella  parte in cui
 introduce una ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che
 avevano richiesto i precedenti condoni  previdenziali,  (tra  cui  la
 ricorrente  che  ai  sensi  dell'art. 8 del decreto-legge n. 259/1990
 aveva versato l'importo dei contributi omessi e l'importo delle somme
 aggiuntive) cosi' eliminando ogni debitoria  contributiva,  a  coloro
 che hanno usufruito, peraltro a distanza di quattro anni, del condono
 previdenziale introdotto dalla legge n. 724/1994.
   Tanto  premesso  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per  la  comunicazione
 alle parti.
     Bitonto, addi' 2 maggio 1996
                      Il vice pretore: Racanelli
 96C1293