N. 886 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1996
N. 886 Ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno nel procedimento penale a carico di Gatti Luigi Corruzione di minorenni - Abrogazione dell'art. 530 del c.p. che prevedeva e puniva come reato la commissione di atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici e sostituzione con la diversa figura criminosa di atti sessuali su minori di anni quattordici - Lamentata privazione di tutela penale da abusi sessuali dei minori di eta' compresa tra i sedici ed i quattordici anni - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo e sui principi di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute. (Legge 15 febbraio 1996, n. 66, art. 1). (Cost., artt. 2, 29, 31 e 32).(GU n.38 del 18-9-1996 )
IL PRETORE Gatti Luigi, imputato, dl reato p. e p. dagli artt. 81 cpv e 530, primo e secondo comma, c.p., perche' con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso consumava alcuni rapporti sessuali con Codazzi Sara, di anni quindici, e in piu' occasioni la masturbava e induceva la ragazza a masturbarlo; fatto commesso in Gordona dal gennaio all'aprile 1995; Rilevato che il procuratore della Repubblica ha sollevato la questione di legittimita' dell'art. 1 legge 15 febbraio 1996 in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma secondo, e 32 Costituzione. Ha pronunciato la seguente ordinanza la pubblica accusa prospetta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 15 febbraio 1996 in quanto contrario agli artt. 2, 29, primo comma, 31, comma secondo, e 32 Costituzione nella parte in cui abroga l'art. 530 c.p. lasciando del tutto privi di tutela penale gli adolescenti in eta' compresa tra i quattordici e i sedici anni vittime di insidie sessuali - in ipotesi insidie anche omosessuali - da parte di soggetti appena maggiorenni o anche gia' adulte. Cio' e ritenuto dalla parte istante in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che, nel garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, pone come momento centrale della tutela il diritto - sicuramente inviolabile - dell' uomo che, membro della famiglia, si presenta verso la societa' con il suo rapporto di crescita e con le sue aspettative; diritto che si concreta dunque nell'inviolabile prerogativa dell'adolescente di essere lasciato crescere con il rispetto che gli compete. Si considerano intimamente connessi con tale diritto e quindi traditi dalla novella in oggetto anche i diritti della famiglia come societa' fondata sul matrimonio riconosciuti dall'art. 29, primo comma, Costituzione. Prima ancora della tutela economica della famiglia occorre infatti garantire la sua tutela psicologica ed etica, non potendo essere possibile tutelare la famiglia, di cui l'adolescente e' il frutto e cio' per cui la stessa si e' costituita, gia' preventivamente accollando ai genitori il rischio della liceita' penale del divenire il proprio figlio o figlia oggetto di appetito o perverso desiderio sessuale di un individuo anche in eta' avanzata, in assenza dei presupposti dei casi limite della costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di autorita', di cui al nuovo art. 609-bis c.p. e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p. Rischio quest'ultimo ritenuto dal pubblico ministero gia' privo di ragion d'essere nell'ottica dell'effettiva tutela della gioventu' predisposta dall'art. 31, secondo comma, Costituzione, in contrasto col quale si pone dunque l'abrogazione del delitto di cui al previgente art. 530 c.p. Con la protezione della gioventu' il costituente ha pensato infatti a quella fascia di persone non ancora adulte ma che nello stesso tempo non e' rappresentata piu' da bambini e che per cio' solo si configura come delicatissima in quanto, vivendo le prime pulsioni di una natura non ancora formata in un definito sistema morale e psicologico, puo' essere pregiudicata per tutta una vita da esperienze sessuali (anche solo) abusivamente indotte. L'esigenza quindi sia individuale che collettiva (laddove tale dimensione collettiva e' immediatamente correlata - in quanto da essa immediatamente avvertita - alla famiglia) di far si' che l'adolescente che sta crescendo possa fruire di tutte le possibilita' per portare a compimento il suo io in fieri e maturare secondo le sue proiezioni senza che nessuno lo disturbi lungo il suo difficile cammino, trova dipoi compimento ed espressione nella fondamentale tutela della salute garantita dall'art. 32, primo comma, della Costituzione quale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', tanto piu' fondamentali ed irrinunciabili per il primo e per la seconda se riferiti ad individui psicologicamente e moralmente piu' deboli. La questione di legittimita' costituzionale incidentalmente sollevata da parte del pubblico ministero si presenta innanzitutto rilevante ai fini della decisione oltreche' non manifestamente infondata. La rilevanza della questione si determina infatti in relazione alla richiesta avanzata dalla difesa di pronunciare in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere a termini dell'art. 469 c.p.p. attesa l'invocata espressa abrogazione per effetto dell'art. 1 della legge n. 66, 15 dicembre 1996 del reato di cui all'art. 530 c.p. che prevedeva e puniva come reato il medesimo fatto contestato all'odierno imputato (corruzione di minorenni per avvenuta consumazione di alcuni rapporti sessuali da parte di Gatti Luigi - maggiorenne all'epoca dei fatti - con C. S. in eta' compresa quest'ultima tra i 14 e i 16 anni). Ma la questione si presenta altres' non manifestamente infondata. Acquisito in psicologia il dato dell'estrema complessita' e varieta' del percorso di maturazione e formazione dell'individuo durante l'eta' adolescenziale (sicuramente ricompresa tra i 14 e 16 anni), come percorso cioe' che a prime fasi di spinte in avanti contrappone fasi di rallentamento o anche di arresto del processo evolutivo e che varia da individuo a individuo secondo il diverso divenire nel tempo dei momenti di sviluppo psicologico, indubitabilmente permane l'esigenza di garantire e preservare l'adolescente nelle sue fisiologiche timidita' ed incertezze, nella consapevolezza che la piena disponibilita' dei propri atteggiamenti e delle proprie condotte va riconosciuta all'individuo maturo e adulto e non anche all'infrasedicenne (intendendosi per tale tanto la persona cui manca un giorno per il compimento del sedicesimo anno d'eta' quanto la persona che da appena un giorno ha compiuto i quattordici anni) cui tale autonomia e libera indipendenza, per poter essere riscontrata e verificata solo in riferimento alla singola personalita', non puo' certo essere assunto dal legislatore come dato presumibile scientificamente. Eppure, se tali considerazioni appaiono perfettamente compatibili con il nuovo intento di base della novella di cui alla legge n. 66/1996 rivelano al contempo l'irragionevolezza del vuoto di tutela improvvisamente apertosi per effetto della stessa. La legge in questione infatti nel predisporre una nuova e rafforzata tutela contro i reati sessuali, ricondotti tra i reati contro la liberta' personale, ha specificamente operato nel senso di accordare una maggiore tutela dei minori contro gli abusi sessuali, e cio' sotto il profilo sia di un'inasprimento sanzionatorio sia dell'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra cui quella di cui all'art. 609-quater c.p. rubricata "atti sessuali con minorenne". Tuttavia, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate da quest'ultimo articolo e da quelle di cui ai nuovi artt. 609-bis e 609-ter c.p., puo' cogliersi che persona offesa di abusi sessuali non e' piu' considerato il minore di 16 anni bensi' solo quello di 14 anni, a tale limite di eta' essendosi pertanto ridotta la tutela penale predisposta dall'ordinamento che cosi' e' venuto a depenalizzare - per espressa abrogazione della fattispecie di cui al previgente art. 530 c.p. e sostituzione di essa con la piu' ristretta fattispecie di cui al nuovo art. 690-quinquies c.p. - la consumazione di atti sessuali nei confronti o in presenza del minorenne, in eta' compresa tra i quattordici e i sedici anni, purche' consenziente (con il limite che la pienezza di tale consenso puo' comunque avere alla luce di quanto prima considerato) e non legato al soggetto attivo da uno dei rapporti di cui all'art. 609-quater c.p. Invero l'approntamento o, meglio, il mantenimento della necessaria tutela del minore infrasedicenne, irragionevolmente e contradditoriamente espunta dall'ordinamento, potrebbe ottenersi, sul terreno ermeneutico della qualificazione della fattispecie delittuosa, ravvisandosi, con riferimento al fatto concreto di cui all'odierna imputazione e in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3 e 6 legge n. 66/1966, un'ipotesi non di abolitio criminis bensi' di mera successione di leggi penali nel tempo addivenendosi conseguentemente alle diverse implicazioni pratiche, rispettivamente, di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 2 c.p.; in particolare ritenendosi ricontemplata la "vecchia" corruzione di minorenni di cui all'art. 530 c.p. - limitatamente agli atti di libidine compiuti su persona infrasedicenne e ultraquattordicenne - nel disposto di cui al secondo conuna, n. 1), nuovo art. 609 c.p., vale a dire nell'area della punibilita' prevista per chi "induce" taluno a subire atti sessuali abusando delle condizioni di "inferiorita' fisica o psichica" della persona offesa al momento del fatto e a prescindere dall'eta' della stessa. Purtuttavia il giudicante e' consapevole che il ricorso a siffatto criterio interpretativo si scontra con insuperabili considerazioni dettate dal rigore formale ed ermeneutico cui operazioni di talfatta debbono comunque essere sottoposte. Il rilievo e' cioe' che appare inequivoca la volonta' del legislatore di eliminare radicalmente dall'ordinamento la punibilita' di fatti analoghi a quelli per cui si procede e conseguentemente di abbassare la soglia di tutela del minorenne ora, in generale, identificato, salvo specifiche e del tutto particolari ipotesi espressamente contemplate dalla novella, unicamente con la persona minore di quattordici anni. E cio' almeno per due rilievi essenziali: il primo e' costituito dal dato che la fattispecie di cui al nuovo art. 609-bis, secondo comma, n. 1), gia' era prevista dall'abrogato art. 519, secondo comma, n. 3), c.p., nel vigore cioe' di una disciplina in cui accanto a tale ultima ipotesi era prevista, in aggiunta, l'ulteriore ed autonoma tutela dell'infrasedicenne nelle forme di cui al previgente art. 530 c.p. La riedizione integrale quindi della prima fattispecie (ancorche' nell'ambito di un inasprimento sanzionatorio) e non anche della seconda e' di per se' incompatibile con un'intento legislativo solo modificativo e non anche abrogativo della vecchia corruzione di minorenni. Il secondo e' dato dall'espressa abrogazione operata dall'art. 1 legge n. 66/1996 dell'art. 530 c.p. e dalla previsione, questa si', nell'ambito di un fenomeno di successione-sostituzione di leggi penali del tempo, della nuova fattispecie (identicamente rubricata sotto il nome) di "corruzione di minorenni" ed avente contenuto piu' ristretto tanto con riferimento alle qualita' del soggetto passivo (deve trattarsi di minore di 14 anni e non piu' anche di 16 anni) e alle modalita' della condotta (consistente solo nel compiere atti sessuali in presenza del minore e non anche sulla sua persona). I dubbi di legittimita' sollevati dalla pubblica accusa appaiono pertanto condivisibili sicche' la questione, rilevante nel presente giudizio nei termini sopra indicati, puo' ritenersi non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art.1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, nella parte in cui abroga l'art. 530 c.p. in relazione agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza venga a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Mimstri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Morbegno, addi' 6 giugno 1996 Il pretore: Di Giorgio 96C1296