N. 887 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1996
N. 887 Ordinanza emessa il 31 maggio 1996 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Cirioni Luciano Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - Previsione dell'osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 (annullato con sentenza della Corte costituzionale n. 512/1990) quale condizione di non punibilita' - Reiterazione con la norma impugnata delle disposizioni del decreto ministeriale annullato - Conseguente irragiovevole imputazione ora per allora di condotte inesigibili per effetto del vuoto normativo determinato dalla pronuncia della Corte costituzionale - Incidenza sul diritto di difesa - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza. (D.-L. 3 maggio 1996, n. 246; d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, art. 12, quarto comma). (Cost., artt. 77 e 24).(GU n.38 del 18-9-1996 )
IL PRETORE Rilevato che: a) il d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, e' l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si e' protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; ne' e' dato ravvisare piu' alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiche' lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con cio' violandosi altresi' il primo comma dell'art. 77 della Costituzione; b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal decreto-legge n. 246/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilita' per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali; c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale e' stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990, n. 512, sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali; d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m. 26 gennaio 1990 e' stato recepito e, per cosi' dire, "legificato" col decreto-legge n. 246/1996, all'art. 12, quarto comma, sicche' deve ritenersi, senza possibilita' di interpretazione, che la causa di non punibilita' e' subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle gia' dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale; e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perche' inattuabile: e' logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte Costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicche' appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col decreto-legge n. 246/1996; f) cio' si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, pertanto, solleva d'ufficio questioni di legittimita' costituzionale del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246, in relazione all'art. 77 Costituzione, nonche' dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Macerata, addi' 31 maggio 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1297