N. 894 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1994
N. 894 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dalla commissione tributaria di primo grado di Vasto sul ricorso proposto da Cerrone Mario contro l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vasto Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi d'impresa - Imprese minori ammesse al regime di contabilita' semplificata - Reddito imponibile - Obbligo di dichiarazione di reddito minimo determinato in base ai coefficienti di reddittivita' - Asserita impossibilita' di prova contraria - Disparita' di trattamento, con incidenza sul principio di capacita' contributiva. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 79, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cerrone Mario avverso avviso di accertamento. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso Con ricorso del 1 dicembre 1992, prot. 11181, Cerrone Mario, residente in San Salvo, proponeva gravame avverso l'iscrizione a ruolo n. 2800402, notificata il 6 ottobre 1992, cui risulta iscritta da parte del Centro servizi di Pescara una imposta Ilor ammontante in complessive L. 2.600.680. Sosteneva il ricorrente che l'iscrizione a ruolo era illegittima e l'imposta con le relative sanzioni non erano dovute in quanto afferenti alla differenza tra il dichiarato nel quadro "G" del mod. 740, anno d'imposta 1989, calcolato dunque in base al reddito effettivo dell'impresa, e la presunzione di capacita' contributiva prevista dall'art. 79, sesto comma, t.u.i.r., quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 8 d.-l. 2 marzo 1989 n. 69 convertito nella legge n. 154/1989. A parere del ricorrente dunque il ruolo cosi' emesso sarebbe illegittimo con particolare riguardo alla capacita' contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e per tale fatto, eccepiva in via preliminare la incostituzionalita' della norma per palese contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. D i r i t t o Rileva la Commissione che la questione posta dal ricorrente circa la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 79, comma sesto, t.u.i.r., e' rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma in esame in effetti impone, in ogni caso e senza offrire al contribuente la possibilita' di dare prova contraria, di dichiarare un reddito minimo fissato a priori dal legislatore anche se non effettivamente conseguito. Si violano in tale ipotesi i principi di capacita' contributiva ex art. 53 della Costituzione e di eguaglianza di trattamento ex art. 3 della Costituzione che costituiscono, d'altra parte, gli unici principi costituzionali afferenti la materia tributaria. Il costituente, quindi, non ha preteso fissare alcun altro vincolo per il legislatore all'infuori del rispetto della progressivita' e della capacita' contributiva del cittadino-contribuente.
P. Q. M. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' giudichi se la norma di cui all'art. 79, sesto comma, del t.u.i.r. sia o meno in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il reddito di una impresa minore non puo' essere in alcun modo determinato in misura inferiore ai criteri di cui all'art. 80 per un volume di ricavi inferiore ai 18 milioni di lire; Dispone che l'ordinanza venga notificata, a cura della segreteria, alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Vasto, addi' 12 ottobre 1994 Il presidente: La Rana 96C1304