N. 896 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1996
N. 896 Ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Rago Gaetano e l'INPS ex SCAU Contributi agricoli unificati - Determinazione - Criteri - Riferimento all'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola - Lamentata mancata considerazione delle differenze esistenti tra i diversi tipi di coltura - Irragionevole disparita' di trattamento tra imprenditori agricoli - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica. (R.D.-L. 28 novembre 1938, n. 2138, articolo unico). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.39 del 25-9-1996 )
IL PRETORE Rilevato che il sistema di accertamento e di riscossione dei C.A.U. si fonda sull'unico articolo del r.d.-l. 28 novembre 1938 n. 2138, il quale ha introdotto il principio, tutt'ora vigente, secondo cui i contributi che i datori di lavoro nell'agricoltura sono tenuti a pagare "sono stabiliti sulla base dell'effettivo impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola", in particolare sulla base delle giornate lavorative effettuate, per cui piu' e' la manodopera impiegata piu' sono le quote C.A.U. da pagare, demandando siffatto decreto a decreti legislativi emanati in virtu' di successive leggi di delega la determinazione annuale della misura dei singoli contributi; Osservato che il r.d.-l. non prende in alcun modo in considerazione, ai fini dell'imposizione degli oneri sociali, situazioni sostanzialmente diversificate rinvenibili nelle obiettive differenze fra i diversi tipi di coltura praticate nelle diverse regioni geografiche ovvero anche all'interno di una stessa zona agricola, ed al conseguente necessario incremento di impiego di mano d'opera in certe zone e per certe colture rispetto ad altre, con la grave conseguenza di produrre irragionevoli disparita' di trattamento tra gli imprenditori agricoli; Ritenuto, infatti, che siffatto sistema unitario ed indifferenziato per il pagamento delle quote contributive tralascia di considerare gli obiettivi indici di redditivita', quale rapporto tra produttivita' e costi, riferibili ai singoli tipi di colture ed, accentuando illegittime sperequazioni dovute alla mancata diversificazione nella determinazione dei contributi, mortifica, in conseguenza, quegli imprenditori agricoli che, per il tipo di colture praticate, si vedono costretti ad una maggiore utilizzazione di manodopera, al pagamento, in misura incisiva, dei contributi, pagamento nient'affatto bilanciato da un maggior ricavo nella vendita del prodotto, i cui prezzi, del tutto svincolati dalla logica dei costi connessi al maggior utilizzo di manodopera medesima, sono dettati dalle esigenze del mercato; Rilevato che per le aziende di montagna e' stata disposta l'esenzione dal pagamento dei contributi, sancendo la Corte costituzionale (sentenza 30 dicembre 1985, n. 370) la illegittimita' costituzionale - per contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - degli artt. 8 della legge n. 52 e 7 e 8 della legge nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati anche per i territori montani ubicati ad altezza inferiore ai 700 mt sul livello del mare, valutando la Consulta quale criterio idoneo a giustificare l'esenzione dal pagamento degli oneri sociali quello della (bassa) redditivita' dei terreni e delle relative colture, e non gia' quello dell'altitudine; Considerato che pur essendo la produttivita' delle aziende agricole delle zone di pianura senz'altro maggiore rispetto a quella delle colture di montagna, questa produttivita' e' necessariamente gravata da costi assai piu' ingenti, sicche' la redditivita', quale rapporto tra produttivita'-costi, e' senz'altro minore: per cui sembrerebbe, alla luce dell'interpretazione accolta dalla Consulta, secondo la quale la circostanza del carattere montano o meno del territorio e' solo un indice della ridotta redditivita', quest'ultimo unico dato sostanzialmente significativo, che il sopra descritto sistema unitario ed indifferenziato per il pagamento delle quote contributive violi i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza, appalesandosi la necessita' di una previsione che, nel rispetto dei predetti principi, disponga una eguale esenzione dell'obbligo contributivo; Ritenuto che la pretestuosa obiezione, che potrebbe essere sollevata, secondo la quale nulla vieta agli imprenditori di colture pianeggianti di cambiare colture e coltivazioni potrebbe essere rivolta anche nei confronti degli imprenditori di zone montane; Osservato, altresi, che negli ultimi dieci anni, l'aumento percentuale dei contributi appare sproporzionato rispetto all'aumento dei prodotti agricoli con grave pregiudizio degli interessi individuali degli imprenditori, costituzionalmente tutelati: per cui potrebbe ipotizzarsi un evidente contrasto con l'art. 41 della Costituzione nella misura in cui tutela la liberta' di iniziativa economica privata ed il conseguente diritto dell'imprenditore ad una remunerazione che non limiti l'ulteriore esercizio di siffatta liberta';
P. Q. M. Dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'articolo unico r.d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138, nonche' di tutte le norme successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla determinazione della somma dei contributi agricoli unificati per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione per l'effetto dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla relativa eccezione. Salerno, addi' 18 giugno 1995 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1306