N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 1996

                                 N. 33
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 9 agosto 1996 (della regione Veneto)
 Agricoltura - Regime comunitario  di  produzione  lattiera  -  "Quote
    latte"  -  Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31
    marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli  elenchi
    dei  produttori  titolari  di  quota  e  dei  quantitativi ad essi
    spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione  a  tali  bollettini,
    integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di
    accertamento  definitivo  delle posizioni individuali, con effetto
    vincolante anche nei confronti degli  acquirenti,  ai  fini  della
    trattenuta  e  del versamento supplementare eventualmente dovuto -
    Contestata retroattivita'  della  normativa,  che  impedisce  agli
    imprenditori  del  settore di adeguare la produzione alle quote ad
    essi assegnate, in  contrasto,  fra  l'altro,  con  i  criteri  di
    programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal
    regolamento  CEE n. 804/1968 - Inidoneita' del previsto parere, da
    rendersi  all'AIMA,  per  tramite  del  Ministro  per  le  risorse
    agricole,  alimentari  e  forestali, dal Comitato permanente delle
    politiche   agroalimentari   e   forestali,   ad   assicurare   la
    partecipazione  delle  regioni nel procedimento di riduzione delle
    quote individuali, nell'esercizio della loro  competenza  e  delle
    funzioni  da  tempo  ad esse trasferite in materia di agricoltura,
    con lesione, fra l'altro, del principio  di  leale  collaborazione
    tra  Stato  e  regioni  -  Violazione  del principio che impone il
    controllo e l'indirizzo della produzione privata a fini sociali  -
    Penalizzazione  delle regioni che, come il Veneto, a differenza di
    altre, non hanno avviato  piani  di  incremento  della  produzione
    lattiero-casearia  -  Reiterazione  di  norme  dei  non convertiti
    decreti-legge nn. 124 e 260/1996 - Mancanza totale dei presupposti
    costituzionali della decretazione di urgenza - Richiamo a sentenze
    nn. 29/1995, 32/1960, 64 e 183 del  1987,  272  e  302  del  1988,
    87/1996, 520/1995 e all'ordinanza n. 165/1995.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Possibilita', per gli interessati, di  agire  avverso  le
    determinazioni  dei  bollettini  predisposti dall'AIMA riguardo ai
    produttori titolari di quota e ai quantitativi ad  essi  spettanti
    nel   periodo   1995-96,   innanzi  all'autorita'  giurisdizionale
    competente, previa, pero', opposizione, con  ricorso  documentato,
    alla  stessa  AIMA,  entro quindici giorni dalla pubblicazione del
    bollettino,  ricorso   da   intendersi   peraltro   respinto,   in
    applicazione  del  silenzio-rigetto,  in mancanza di comunicazione
    entro i successivi  trenta  giorni,  della  decisione  dell'organo
    adito  -  Sospensione della facolta' dei produttori, gia' prevista
    dall'art.  2  del  decreto-legge  n.  274/1994   (convertito   con
    modificazioni  in legge n. 46/1995) di autocertificare, in caso di
    contenzioso, le produzioni - Incertezze ed estrema  onerosita'  di
    tale  sistema di impugnazioni, non conciliabile, oltretutto, con i
    principi costituzionali del processo amministrativo - Reiterazione
    di norme dei non convertiti decreti-legge nn.  124  e  260/1996  -
    Mancanza  totale dei presupposti costituzionali della decretazione
    di urgenza.
 Agricoltura - Regime comunitario  di  produzione  lattiera  -  "Quote
    latte"  -  Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e
    minori quantita' di prodotto consegnate - Conferma  di  un  doppio
    livello  da'  compensazione in quanto quello da operarsi in ambito
    nazionale si affianca a quello gestito su base  provinciale  dalle
    Associazioni di produttori - Conseguente possibilita' che identici
    comportamenti  produttivi degli operatori e identici comportamenti
    amministrativi delle regioni (all'atto di approvazione di piani in
    aumento)  siano  trattati   diversamente   in   modo   casuale   -
    Penalizzazione  per i produttori veneti - Lesione dei principi del
    diritto comunitario e della  sfera  di  competenze  legislative  e
    amministrative  regionali - Irragionevolezza aggravata per di piu'
    dalla retroattivita' della disciplina in quanto operante  per  una
    gia' conclusa campagna lattiera.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione  del
    regolamento   CEE  n.  3950/92,  di  un  programma  volontario  di
    abbandono totale o parziale della produzione  lattiera,  da  parte
    dei  singoli  produttori, previa corresponsione di un'indennita' -
    Riassegnazione delle quote cedute, con provvedimenti della  stessa
    AIMA,  ai  produttori che ne facciano richiesta, in base a criteri
    di priorita'  per  giovani  agricoltori,  produttori  con  azienda
    ubicata  in  zone  montane, ecc.   - Ulteriore aggravio della gia'
    esistente ingiustificata disparita' di trattamento tra  regioni  e
    singoli  produttori  -  Penalizzazione  per  i produttori veneti -
    Incidenza   sulla   sfera   delle   competenze    legislative    e
    amministrative regionali.
 (D.-L. 8 luglio 1996, n. 353, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, commi 1,
    2, 3, 4 e 5).
 (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 47, 77, 97, 113, 117 e 118).
(GU n.45 del 6-11-1996 )
   Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore
 della  Giunta  regionale on. dott. Giancarlo Galan, rappresentata e
 difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in  virtu'  di
 deliberazione  di G.R. n. 3452 del 29 luglio 1996 di autorizzazione a
 stare in giudizio, dagli avvocati Romano Morra e professori  Giuseppe
 Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliati presso
 lo  studio  di  quest'ultimo,  in Roma, lungotevere delle Navi n. 30,
 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la  dichiarazione
 di  illegittimita' costituzionale del decreto-legge 8 luglio 1996, n.
 353, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 158  dell'8
 luglio   1996  "Interventi  urgenti  nei  settori  agricoli  e  fermo
 biologico della pesca per il 1996" (All. 1), quanto all'art. 2, commi
 primo e quarto, nella parte in cui si prescrive che i  bollettini  di
 aggiornamento  degli  elenchi dei produttori da pubblicarsi dall'AIMA
 entro il 31 marzo  1996,  senza  adeguata  partecipazione  regionale,
 costituiscono  accertamento  definitivo  delle posizioni individuali,
 sostituiscono ad ogni effetto i bollettini precedentemente pubblicati
 e vincolano gli acquirenti ai fini della trattenuta e del  versamento
 del prelievo supplementare; all'art. 2, comma secondo, nella parte in
 cui  tale  disposizione  sospende  fino  al 31 marzo 1997 l'efficacia
 dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n.  727,  convertito  con
 modificazioni  in  legge  24  febbraio 1995, n. 46; all'art. 2, comma
 terzo, nella parte in cui tale disposizione introduce un  sistema  di
 ricordi  estremamente  oneroso per gli operatori; quanto all'art.  3,
 commi primo, secondo e terzo, nella parte  in  cui  i  meccanismi  di
 compensazione    ivi   previsti   penalizzano   irragionevolmente   e
 retroattivamente la regione ricorrente e quanto  infine  all'art.  3,
 commi  quarto  e  quinto  nella  parte in cui il programma volontario
 della produzione e la correlata redistribuzione di quote aggravano la
 predetta penalizzazione.
   Tranne i punti in cui si fa cenno al "ricorso  (n.  23/1995)  della
 Regione  Veneto",  in  luogo del "ricorso  (n. 22/1995) della Regione
 Lombardia", a "Regione Veneto", in luogo di "Regione Lombardia", e  a
 "produttori  veneti",  in  luogo di "produttori lombardi", il seguito
 del testo del ricorso e' perfettamente eguale a  quello  del  ricorso
 pubblicato in precedenza (n. 32/1996).
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