N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 1996
N. 33 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 1996 (della regione Veneto) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' della normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di adeguare la produzione alle quote ad essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere fissati dal regolamento CEE n. 804/1968 - Inidoneita' del previsto parere, da rendersi all'AIMA, per tramite del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, ad assicurare la partecipazione delle regioni nel procedimento di riduzione delle quote individuali, nell'esercizio della loro competenza e delle funzioni da tempo ad esse trasferite in materia di agricoltura, con lesione, fra l'altro, del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione del principio che impone il controllo e l'indirizzo della produzione privata a fini sociali - Penalizzazione delle regioni che, come il Veneto, a differenza di altre, non hanno avviato piani di incremento della produzione lattiero-casearia - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124 e 260/1996 - Mancanza totale dei presupposti costituzionali della decretazione di urgenza - Richiamo a sentenze nn. 29/1995, 32/1960, 64 e 183 del 1987, 272 e 302 del 1988, 87/1996, 520/1995 e all'ordinanza n. 165/1995. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Possibilita', per gli interessati, di agire avverso le determinazioni dei bollettini predisposti dall'AIMA riguardo ai produttori titolari di quota e ai quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96, innanzi all'autorita' giurisdizionale competente, previa, pero', opposizione, con ricorso documentato, alla stessa AIMA, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bollettino, ricorso da intendersi peraltro respinto, in applicazione del silenzio-rigetto, in mancanza di comunicazione entro i successivi trenta giorni, della decisione dell'organo adito - Sospensione della facolta' dei produttori, gia' prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 274/1994 (convertito con modificazioni in legge n. 46/1995) di autocertificare, in caso di contenzioso, le produzioni - Incertezze ed estrema onerosita' di tale sistema di impugnazioni, non conciliabile, oltretutto, con i principi costituzionali del processo amministrativo - Reiterazione di norme dei non convertiti decreti-legge nn. 124 e 260/1996 - Mancanza totale dei presupposti costituzionali della decretazione di urgenza. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Criteri previsti per la compensazione fra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate - Conferma di un doppio livello da' compensazione in quanto quello da operarsi in ambito nazionale si affianca a quello gestito su base provinciale dalle Associazioni di produttori - Conseguente possibilita' che identici comportamenti produttivi degli operatori e identici comportamenti amministrativi delle regioni (all'atto di approvazione di piani in aumento) siano trattati diversamente in modo casuale - Penalizzazione per i produttori veneti - Lesione dei principi del diritto comunitario e della sfera di competenze legislative e amministrative regionali - Irragionevolezza aggravata per di piu' dalla retroattivita' della disciplina in quanto operante per una gia' conclusa campagna lattiera. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Prevista adozione, da parte dell'AIMA, in attuazione del regolamento CEE n. 3950/92, di un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, da parte dei singoli produttori, previa corresponsione di un'indennita' - Riassegnazione delle quote cedute, con provvedimenti della stessa AIMA, ai produttori che ne facciano richiesta, in base a criteri di priorita' per giovani agricoltori, produttori con azienda ubicata in zone montane, ecc. - Ulteriore aggravio della gia' esistente ingiustificata disparita' di trattamento tra regioni e singoli produttori - Penalizzazione per i produttori veneti - Incidenza sulla sfera delle competenze legislative e amministrative regionali. (D.-L. 8 luglio 1996, n. 353, artt. 2, commi 1, 2, 3 e 4; 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5). (Cost., artt. 3, 5, 11, 24, 41, 47, 77, 97, 113, 117 e 118).(GU n.45 del 6-11-1996 )
Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale on. dott. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di G.R. n. 3452 del 29 luglio 1996 di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avvocati Romano Morra e professori Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 158 dell'8 luglio 1996 "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996" (All. 1), quanto all'art. 2, commi primo e quarto, nella parte in cui si prescrive che i bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori da pubblicarsi dall'AIMA entro il 31 marzo 1996, senza adeguata partecipazione regionale, costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali, sostituiscono ad ogni effetto i bollettini precedentemente pubblicati e vincolano gli acquirenti ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare; all'art. 2, comma secondo, nella parte in cui tale disposizione sospende fino al 31 marzo 1997 l'efficacia dell'art. 2-bis del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46; all'art. 2, comma terzo, nella parte in cui tale disposizione introduce un sistema di ricordi estremamente oneroso per gli operatori; quanto all'art. 3, commi primo, secondo e terzo, nella parte in cui i meccanismi di compensazione ivi previsti penalizzano irragionevolmente e retroattivamente la regione ricorrente e quanto infine all'art. 3, commi quarto e quinto nella parte in cui il programma volontario della produzione e la correlata redistribuzione di quote aggravano la predetta penalizzazione.
Tranne i punti in cui si fa cenno al "ricorso (n. 23/1995) della Regione Veneto", in luogo del "ricorso (n. 22/1995) della Regione Lombardia", a "Regione Veneto", in luogo di "Regione Lombardia", e a "produttori veneti", in luogo di "produttori lombardi", il seguito del testo del ricorso e' perfettamente eguale a quello del ricorso pubblicato in precedenza (n. 32/1996). 96C1319