N. 907 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1996

                                N. 907
  Ordinanza emessa l'8 maggio 1996 dal pretore di Sondrio sul  ricorso
 proposto da Fanoni Pio contro l'I N P S
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Previsione  della  estinzione dei giudizi pendenti
    nonche' della perdita di efficacia  dei  provvedimenti  giudiziali
    non  ancora  passati  in giudicato, alla data di entrata in vigore
    della normativa impugnata - Incidenza  sul  diritto  di  difesa  e
    sulla  garanzia  previdenziale - Violazione delle attribuzioni del
    potere giurisdizionale - Abuso dello strumento  del  decreto-legge
    in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Esclusione  dal  rimborso  degli interessi e della
    rivalutazione  monetaria  -  Contrasto   con   la   giurisprudenza
    costituzionale   circa  la  natura  di  componenti  essenziali  ed
    integranti del credito previdenziale di detti accessori  (sentenza
    n.  156/1991)  -  Disparita' di trattamento di situazioni omogenee
    con incidenza sulla garanzia previdenziale.
 Previdenza e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino  al
    31  dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei
    annualita' - Violazione  del  principio  di  uguaglianza  e  della
    garanzia previdenziale.
 (D.-L.  28  marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma;
    d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113, 36, 38 e 77).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in  materia
 di previdenza n. 685/1995 fra Fanoni Pio e l'I.N.P.S., sciogliendo la
 riserva;
   Vista  l'eccezione  di incostituzionalita', sollevata dal dr. proc.
 Wanda Bianchi Peganetti, dell'art. 1 del  d.-l.  28  marzo  1996,  n.
 166,  in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo
 comma, 38, 102 e 113 della Costituzione nei seguenti termini:
     "A)  il  primo comma dell'art. 1, decreto-legge n. 166/1996 nella
 parte in cui prevede che ''il rimborso delle somme, maturate fino  al
 31  dicembre  1995,  sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti
 previdenziali interessati, ... e' effettuato mediante assegnazione
  .. di titoli di Stato ... in sei annualita''' e'  in  contrasto  con
 gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     B) il secondo comma dell'art. 1, decreto-legge n. 166/1996, nella
 parte  in  cui  prevede  che  ''... nella determinazione dell'importo
 maturato al 31 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la
 rivalutazione  monetaria'' e' in contrasto con gli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
     C) il secondo comma dell'art. 1, decreto-legge n. 166/1996, nella
 parte in cui  prevede  che  ''Il  diritto  al  rimborso  delle  somme
 arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e
 ai  loro  superstiti  aventi titolo alla pensione di reversibilita'''
 con esclusione di ogni altra categoria di superstiti che rivestano la
 qualita' di eredi, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     D) il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n.  166/1996,  in
 quanto  prevede  che  ''I  giudizi  pendenti  alla data di entrata in
 vigore del presente decreto avente ad oggetto le questioni di cui  al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziali non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto'', e' in contrasto  con
 gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione";
   e per i seguenti motivi: "E' evidente che la disposizione contenuta
 al  terzo  comma  dell'art.  1, decreto-legge n. 166/1996, con palese
 violazione degli artt. 24 e  25,  primo  comma,  della  Costituzione,
 vanifica  il  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  con riferimento
 all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del  perdurante
 inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni
 soggettive  che  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto direttamente
 garantite dalla Costituzione e che,  cio'  nonostate,  l'I.N.P.S.  ha
 sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente
 giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.
   La  compromissione  del diritto di difesa appare tanto piu' grave e
 clamorosa considerato che la dichiarazione di estinzione dei  giudizi
 pendenti    consentirebbe   all'amministrazione   di   rimettere   in
 discussione, caso per caso, la  misura  della  prestazione  dovuta  e
 l'esistenza  stessa  di  una  pretesa giusta fatta valere dall'avente
 diritto  e  riconosciuta   dall'orientamento   della   giurisprudenza
 risalente  e  consolidata  dalla  Corte di cassazione, recepito dalla
 sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.
   L'Ente previdenziale, convenuto per l'inadempimento di  obblighi  e
 di  compiti  istituzionali.  sarebbe  assolto dal giudizio e lasciato
 arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni
 di  mera  convenienza,  gia'  espresse  nelle  pretestuose  eccezioni
 sollevate  in  corso  di  causa,  dell'esistenza e dell'entita' delle
 proprie obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebbero privati
 dei normali rimedi giurisdizionali.
   La violazione delle garanzie espresse negli artt.  24  e  25  della
 Carta   costituzionale   investe   il   terzo   comma   dell'art.  1,
 decreto-legge n. 166/1996,  altresi',  per  la  parte  relativa  alla
 compensazione  delle  spese,  sottraendo  al  giudice  naturale,  e a
 qualsiasi   possibilita'   di   giudizio,   anche   tale   componente
 "accessoria" della controversia.
   Nel   caso   di  specie  la  lesione  di  posizioni  soggettive  si
 accompagna, inoltre,  all'illegittima  interferenza  (nell'esercizio)
 del  potere  legislativo  nella  sfera  di  attribuzioni  del  potere
 giurisdizionale,  in  contrasto  con  gli  artt.  102  e  113   della
 Costituzione.
   L'estinzione  dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del merito
 e, dunque, la  pronuncia  di  una  sentenza  di  condanna  avente  un
 contenuto  rispetto  al  quale  e'  ostativo, in misura rilevante, il
 dettato delle altre norme censurate.
   Con riferimento alle eccezioni sub a) e b), risulta evidente che le
 disposizioni contenute nel primo e  secondo  comma  dell'art.  1  del
 decreto-legge  n.  166/1996  sono  in  contrasto con gli artt. 3 e 38
 della Costituzione in quanto sottopongono i crediti di cui  e'  causa
 ad  un  trattamento  risarcitorio  che appare, sotto diversi profili,
 deteriore rispetto a  quello  previsto  per  ogni  altro  credito,  e
 cancellano  parte del credito conseguente all'inadempimento di cui e'
 responsabile l'Istituto di previdenza.
   I medesimi rilievi, in relazione  all'art.  3  della  Costituzione,
 possono   ripetersi,   a   maggior   ragione,  con  riferimento  alla
 disposizione considerata sub c) con la quale si  pone  nel  nulla  un
 diritto patrimoniale perfetto acquisito iure hereditatis.
   Le   considerazioni   svolte   confermano   i   rilievi   di  grave
 illegittimita'  delle  norme  in  esame,  siano  esse   singolarmente
 considerate,  siano  riguardate nel loro complesso, in quanto operano
 una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa  quale
 mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti.
   Rilevato  che  l'eccezione  e' rilevante ai fini della decisione in
 quanto appare  evidente  l'interesse  dei  ricorrenti  e  non  vedesi
 dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialita' dell'estinzione,
 rispetto ad ogni questione di merito (punto d);
   Ritenuto altresi' rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di
 cui ai punti a) e b), incidendo sul merito della domanda;
   Ritenuto  invece  che  la eccezione sub c) non e' rilevante ai fini
 della decisione poiche'  il  punto  riguarda  gli  eredi  non  aventi
 diritto   a  pensione  di  reversibilita',  mentre  nella  specie  la
 ricorrente e' l'assicurata medesima;
   Rilevato che la questione di cui al punto d) non e'  manifestamente
 infondata  in  quanto  in  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 25, primo
 comma, 102 e 113 della Costituzione vanica  il  diritto  alla  tutela
 giurisdizionale  prevedendo  l'estinzione  dei  giudizi pendenti, con
 preclusione  peraltro  dell'esame  di  tutte  le  numerose  eccezioni
 preliminari  avanzate  dall'Ente  convenuto  (prescrizione  di legge,
 decadenza ex art. 6 legge n.  166/1991  e  art.  4  decreto-legge  n.
 384/1992,  estinzione  dell'obbligazione per intervenuto adempimento,
 carenza di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del  dante
 causa del ricorrente da lavoratore e non da pensionato);
     che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio
 non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se
 parziale)  delle  aspettative  del  ricorrente  in  quanto  lo stesso
 potrebbe vedersi opporre le medesime eccezioni  da  parte  dell'ente,
 dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;
     che  anche  per  quanto  riguarda  la  compensazione  delle spese
 manifestamente non infondato e' il rilievo di incostituzionalita' nei
 confronti degli artt. 24 e 25 della  Costituzione,  in  quanto  viene
 sottratto  a  qualsiasi  giudizio  tale  componente  accessoria della
 controversia;
     che  inoltre  questo pretore rileva altresi' sul punto profili di
 incostituzionalita'   anche   in   relazione   all'art.   36    della
 Costituzione,  in quanto per consuetudine le cause in oggetto vengono
 trattate  gratuitamente  dai  difensori  nei  confronti  dei  clienti
 inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla
 perdita delle somme anticipate e degli onorari dovuti;
   Rilevato  che  la  questione sub a) non e' manifestamente infondata
 con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     che infatti pur considerati i  giudizi  espressi  nella  sentenza
 Corte  costituzionale  31  marzo  1995  n. 103, sussistono seri dubbi
 sulla adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta  data
 dal  legislatore  alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti
 degli stessi a seguito delle sentenze  n.  498/1993  e  n.  240/1994,
 anche sotto il profilo della eta' avanzata dei pensionati, per cui la
 rateizzazione  delle  somme  in  sei  annualita'  appare  inadeguata,
 rischiando addirittura di giungere dopo il  decesso  dell'interessato
 (e  peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi
 della prima parte del secondo comma dell'art. 1 legge  n.  116/1996),
 privando cosi' il pensionato del proprio diritto.
   Considerato  non  manifestamente infondato il profilo sub b) tenuto
 conto della considerevole perdita che  subirebbe  il  ricorrente  con
 trattamento  deteriore e differenziato e cancellazione in concreto di
 parte del credito;
   Ritenuta, d'ufficio, rilevante per  quanto  sopra  espresso  e  non
 manifestamente    infondata    l'eccezione   di   incostituzionalita'
 dell'intero d.-l. 28 maggio 1996, n. 166 con riferimento all'art.  77
 della  Costituzione,  potendosi  ben non ravvisare il presupposto del
 caso straordinario di necessita' ed urgenza per il quale  il  governo
 poteva   adottare  la  forma  del  decreto-legge,  tenuto  conto  del
 trascinarsi per anni del contenzioso e del rimborso disposto  in  ben
 sei annualita'.
                                P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le   seguenti
 questioni di legittimita' costituzionali:
     A)  primo comma, dell'art. 1, del decreto-legge n. 166/1996 nella
 parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate  fino  al
 31  dicembre  1995,  nei trattamenti pensionistici erogati dagli Enti
 previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione
  ..  di titoli di Stato ... in sei  annualita'";  per  contrasto  con
 agli artt. 3 e 38 della Costituzione";
     B)  secondo  comma,  dell'art.  1,  del decreto-legge n. 166/1996
 nella parte in cui prevede che "... nella determinazione dell'importo
 maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrano  gli  interessi   e
 rivaltuazione  monetaria,  per  contrasto  con gli artt. 3 e 38 della
 Costituzione";
     C) terzo comma, dell'art. 1, del  decreto-legge  n.  166/1996  in
 quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di cui al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle spese fra le  parti.  I  provvedimenti  giudiziali  non  ancora
 passati  in giudicato restano privi di effetto, per contrasto con gli
 artt.  3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione";
     dell'intero  d.-l. 28 marzo 1996, n. 116 per contrasto con l'art.
 77 della Costituzione in assenza del caso straordinario di necessita'
 ed urgenza;
   Dichiara non rilevante nel giudizio de quo il rilievo sub C);
   Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione  degli
 atti  del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica della
 presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;
   Sospende  il presente processo sino alla decisione della Corte.  Si
 notifichi.
     Sondrio, addi' 8 maggio 1996
          Il consigliere pretore dirigente: Nobile de Santis
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