N. 916 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 gennaio - 27 luglio 1996

                                N. 916
  Ordinanza   emessa   il   10  gennaio  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  27  luglio  1996)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  l'Emilia-Romagna  sul  ricorso  proposto da De Nardis
 Camillo contro il Ministero di grazia e giustizia.
 Pensioni - Previsione della definitivita' del giudizio  del  collegio
    medico ospedaliero ai fini del riconoscimento delle infermita' per
    la  dipendenza  da  causa di servizio salvo il parere del Comitato
    per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie   solo   in   sede   di
    liquidazione  delle pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo -
    Possibilita' di riesame in tale sede delle questioni gia'  risolte
    con il provvedimento di riconoscimento dell'infermita' da causa di
    servizio   -  Conseguente  possibilita'  della  coesistenza  della
    valutazione affermativa e negativa della dipendenza  da  causa  di
    servizio   della  infermita'  da  parte  dei  due  organi  tecnici
    (collegio  medico  ospedaliero  e  C.P.P.O.)   -   Irrazionalita',
    disparita' di trattamento di situazioni identiche ed incidenza sui
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.-L.  21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella
    legge 20 novembre 1987, n. 472, art. 5-bis).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
                      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1455/1994
 proposto  da  De Nardis Camillo rappresentato e difeso dall'avv.to M.
 Virgilio ed elettivamente domicillato presso la  stessa  in  Bologna,
 via   Rubiani   n.   3;  contro  il  Ministero  di  grazia  giustizia
 costituitosi in giudizio, rappresentato e  difeso  dall'Avv.ra  dello
 Stato  di  Bologna  ed  elettivamente domiciliato presso la stessa in
 Bologna,  via  G.  Reni  n.  4;,  per  l'annullamento   del   decreto
 ministeriale  n.  4475  del  29 novembre 1993, portante rigetto della
 domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermita' dipendente
 da causa di servizio, notificato in data 22  aprile  1994  comunicato
 con  lettera  del Ministero grazia e giustizia 6 aprile 1994 prot. n.
 5284/RC notificata anch'essa il 22 aprile 1994; di  ogni  altro  atto
 connesso,  presupposto  e  conseguente, ivi comprese le decisioni del
 Consiglio  superiore della magistratura 20 gennaio 1993 e 13  ottobre
 1993  e  per l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'equo
 indennizzo;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della intimata;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti delle causa;
   Designato,  alla  pubblica  udienza del 10 gennaio 1996 il relatore
 dott. Lelli Bruno;
   Udito l'avv. Virgilio per il ricorrente;
                               F a t t o
   Il dott. Camillo De Nardis ricorre al  T.A.R.  Emilia  Romagna  per
 l'annullamento  del  provvedimento con il quale e' stata rigettata la
 sua  domanda  di  concessione  dell'equo  indennizzo  per  infermita'
 contratta per causa di servizio.
   Il  ricorrente  espone  che  il  26 gennaio 1990 aveva richiesto il
 riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita'
 da  cui  era  affetto  ("insufficienza  surrenalica,  tubercolosi   e
 sordita'  all'orecchio  destro"), ai fini della concessione dell'equo
 indennizzo,   della  pensione  privilegiata  ed  ogni  altro  effetto
 derivante da tale riconoscimento. La Commissione  medica  ospedaliera
 aveva  riconosciuto  la  dipendenza,  ma  il Comitato per le pensioni
 privilegiate ordinarie, al quale erano stati trasmessi gli  atti  con
 parere   favorevole   da   parte  del  Ministero,  aveva  manifestato
 orientamento contrario. Con delibera 20  gennaio  1993  il  Consiglio
 superiore della magistratura rigettava la richiesta di riconoscimento
 e  tale  conclusione  veniva confermata con delibera 13 ottobre dello
 stesso anno, adottata a seguito di richiesta di riesame ma contenente
 la  specificazione  che  il  non  riconoscimento  doveva   intendersi
 limitato  ai soli fini della concessione dell'equo indennizzo e della
 pensione  privilegiata  ai  sensi  dell'art.  5-bis  della  legge  20
 novembre   1987,   n.  472.  In  conformita'  con  l'ultima  delibera
 consiliare citata il Ministro emanava decreto  in  data  29  novembre
 1993.
   A sostegno del ricorso vengono dedotti cinque motivi:
     a)  violazione dell'art. 5-bis legge 20 novembre 1987, n. 472, in
 quanto il provvedimento impugnato si sarebbe basato  sul  parere  del
 CPPO  al  quale  la  norma  citata  precluderebbe  di  riesaminare la
 dipendenza  dell'infermita'  da  causa  di  servizio,  di   esclusiva
 competenza della commissione medica;
     b) violazione dell'art. 5-bis cit.; eccesso di potere per carenza
 o  insufficienza  di  motivazione,  in  quanto, anche ad ammettere la
 possibilita' di rivedere il giudizio sulla dipendenza formulato dalla
 commissione medica, in presenza di un contrasto tra tale giudizio  ed
 il  parere  del  CPPO e di un parere favorevole del Ministro, sarebbe
 stata necessaria una esauriente motivazione che invece e' mancata;
     c) violazione dell'art. 5-bis cit. e dell'art. 3 della  legge  n.
 241/1990;   eccesso   di   potere  per  carenza  o  insufficienza  di
 motivazione, in quanto, rinviando al  parere  del  CPPO  la  delibera
 sarebbe  affetta  dall'illegittimita'  derivata  di  tale  parere non
 adeguatamente motivato;
     d) violazione dell'art. 178  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   n.  1092/1973;  eccesso  di  potere  per  illogicita'  e
 ingiustizia  manifesta  e  difetto  di  istruttoria,  per  non  avere
 richiesto  il  parere  dell'Ufficio medico legale presso il Ministero
 dell sanita', nonostante ci fosse un contrasto di  pareri  tecnici  e
 una espressa richiesta di riesame da parte dell'interessato;
     e)  violazione  dell'art.  68  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica n. 3/1957; eccesso di potere per difetto  di  istruttoria,
 travisamento  dei  fatti,  illogicita'  e  carenza di motivazione, in
 quanto  il  parere  del  CPPO  si  e'  fondato  su  affermazioni  non
 dimostrate   e   senza  richiedere  approfondimenti  medico-legali  e
 informative agli uffici giudiziari presso i quali  il  ricorrente  ha
 operato.
   L'Amministrazione  intimata  si e' costituita in giudizio deducendo
 l'infondatezza del ricorso.
                             D i r i t t o
   La  questione  fondamentale  posta  all'attenzione   del   Collegio
 consiste  nella legittimita', anche sotto il profilo della congruita'
 della motivazione, delle decisioni che hanno negato la dipendenza  da
 causa  di  servizio  di  una  infermita'  ai  fini  della concessione
 dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata sulla  scorta  del
 parere  del Comitato per le pensioni privilegiate, pur in presenza di
 opposto (favorevole per il ricorrente)  parere  del  Collegio  medico
 del'ospedale militare di Bologna.
   Col  primo  motivo  di  ricorso  si deduce che la definitivita' del
 giudizio espresso dalla C.M.O di Bologna comportava  l'impossibilita'
 per l'Amm.ne di discostarsi dallo stesso.
   Punto  centrale  della  controversia,  quindi, e' l'interpretazione
 dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987 in  relazione  agli  articoli
 166 e 177 del testo unico n. 1092/1973.
   Come  recentemente  ha  precisato  il  Consiglio di Stato, sez. VI,
 ordinanza n. 466/1995 il suddetto art. 5-bis ha  reso  definitivo  il
 giudizio  del  Collegio medico ospedaliero ai fini del riconoscimento
 delle infermita' per  la  dipendenza  da  causa  di  servizio  ed  ha
 mantenuto  il  parere  del C.P.P.O solo in sede di liquidazione della
 pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
   Tale ordinanza n. 466/1995, con  cui  il  C.  Stato,  sez.  VI,  ha
 rimesso  alla  Corte costituzionale l'accertamento della legittimita'
 costituzionale dell'art. 5-bis soprarichiamato, ha quale  presupposto
 fondamentale  il  formarsi  di  un orientamento giurisprudenziale che
 ammette la sopravvivenza del parere del C.P.P.O.  limitatamente  alla
 concessione   dell'equo  indennizzo  e  della  pensione  privilegiata
 restando invece fermo ed immodificabile (fatto  salvo  l'annullamento
 d'ufficio)  ad  ogni  altro  fine  il riconoscimento della dipendenza
 dell'infermita' da causa di servizio  disposto  dal  Collegio  medico
 ospedaliero.
   Cio'  posto,  il  collegio  condivide  le  ragioni  per le quali il
 Consiglio  di  Stato,    con  l'ordinanza  sopracitata,  ha  ritenuto
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987.
   Si   deve   infatti  ritenere  che  urti  contro  il  principio  di
 uguaglianza,  garantito  dalla  Costituzione,  la  norma  che   rende
 possibile  la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e in un
 altro si neghi il rapporto di causalita' fra gli  stessi  fattori  di
 morbilita' e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con una
 determinata  infermita',  sia pure nel quadro articolato delle misure
 riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermita'.
   La  suddetta  situazione,  come  ha   chiarito   il   Cons.   Stato
 nell'ordinanza  della  VI  Sezione  gia'  richiamata,  urta anche col
 principio di  ragionevolezza  (al  quale  e'  tenuto  il  legislatore
 ordinario)  oltre  che  con  l'art.    97 della Costituzione, essendo
 contrario al canone dell'imparzialita' e della buona  amministrazione
 (oltre   che   col   principio  di  ragionevolezza),  consentire  che
 l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un
 medesimo soggetto a seconda del tipo di  utilizzazione  che  di  quel
 fatto  si  faccia  o  si  possa  fare  in  procedimenti  diversamente
 finalizzati previsti dalla legge.
   Come si e' gia' detto, la presente  controversia  non  puo'  essere
 definita  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis della legge n.  472/1987,
 che ha convertito in legge il decreto legislativo n. 387/1987.
                                P. Q. M.
   Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sez. I, deferisce
 alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  5-bis  della legge n. 472/1987, che ha convertito in legge
 con modificazioni il decreto legislativo n.  387/1987,  in  relazione
 agli   artt.   3   e   97  della  Costituzione  ed  al  principio  di
 ragionevolezza;
   Sospende il giudizio  ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina  alla  segreteria  di  notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri  e  di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Bologna, il 10 gennaio 1996
                      Il presidente: Castiglione
                                             Il cons. rel. est.: Lelli
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