N. 1335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 1996

                                N. 1335
  Ordinanza emessa l'8 novembre 1996  dal  tribunale  di  Palermo  sul
 ricorso  proposto  da  Pezzino  Vincenzo  contro Di Betta Emanuele ed
 altri
 Elezioni - Regione  siciliana  -  Elezione  a  membro  dell'Assemblea
    regionale siciliana - Ineleggibilita' per commissari, liquidatori,
    presidenti  o  componenti  di  consigli di amministrazione di enti
    pubblici soggetti a vigilanza o tutela della regione (nella specie
    membro del comitato direttivo e del consiglio  di  amministrazione
    del  Consorzio  per l'area di sviluppo industriale della provincia
    di  Agrigento)  per  mancata  cessazione  dalla  carica  entro  il
    novantesimo   giorno  anteriore  alla  scadenza  della  precedente
    legislatura - Violazione  del  principio  di  uguaglianza  per  la
    diversa  disciplina  rispetto alla legislazione nazionale, nonche'
    dei principi dell'elettorato passivo dei limiti  della  competenza
    regionale  -  Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale
    nn. 105/1957, 26/1965, 171/1984, 432/1987, 235/1988 e 162/1995.
 (Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 10, primo comma, n.
    4, e 10, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 122 e 51).
(GU n.1 del 3-1-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento  iscritto  al
 n.  5092  del  registro  generale  degli  affari  civili  contenziosi
 dell'anno 1996 promosso da Pezzino Vincenzo, nato il 23 marzo 1947  a
 Ragusa, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio a Palermo, via
 Noto  n.  12,  nello studio dell'avvocato Liborio Armao, dal quale e'
 rappresentato e difeso per mandato a margine del  ricorso  contro  Di
 Betta  Emanuele,  elettivamente  domiciliato  ai  fini del giudizio a
 Palermo, via Rodi n. 1, nello studio dell'avvocato Guido  Corso,  dal
 quele   e'   rappresentato   e  difeso  per  mandato  a  margine  del
 controricorso e nei confronti del Procuratore della Repubblica presso
 il Tribunale du Palermo, la Regione siciliana, in persona del  legale
 rappresentante  in  carica;  l'Assemblea  della regione siciliana, in
 persona del  legale  rappresentante  in  carica;  l'Ufficio  centrale
 circoscrizionale    di    Agrigento    costituito    per   l'elezione
 dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il  16  giugno  1996,  in
 persona  del  legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
   Visto il ricorso depositato il 6 settembre 1996  con  cui  Vincenzo
 Pezzino  in  qualita' di primo dei candidati - nelle liste elettorali
 del comune di Licata - non eletti nella lista avente il  contrassegno
 "Dini   -   Rinnovamento  Italiano"  alle  elezioni  per  il  rinnovo
 dell'Assemblea regionale siciliana svoltesi il  16  giugno  1996,  ha
 chiesto  che  venga accertata e dichiarata, nei confronti di Emanuele
 Di Betta (candidato eletto  nella  medesima  lista),  la  sussistenza
 della causa di ineleggibilita' prevista dall'art. 10, primo comma, n.
 4,  e  secondo  comma,  della l.r. 20 marzo 1951 n. 29 e succ. mod. e
 int.
   Visti i controricorsi con i quali il Di Betta e l'Ufficio  centrale
 circoscrizionale   di   Agrigento   si   sono  opposti  alla  domanda
 sollecitandone conseguentemente il rigetto.
   Sentite le parti, visti gli atti, e sentito il giudice relatore.
                                Osserva
   Il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 10, primo comma, n. 4
 e secondo comma, della l.r. 20 marzo 1951 n. 29, a  mente  del  quale
 non  sono eleggibili alla carica di deputato nazionale "i commissari,
 i  liquidatori,  i   presidenti   o   componenti   di   consigli   di
 amministrazione   ...  di  enti  pubblici  soggetti  per  legge  alla
 vigilanza  o tutela della Regione, ovvero enti in  genere  che  siano
 ammessi  a  godere  o  godano  effettivamente  in  via  ordinaria  in
 dipendenza  di  disposizione  di  legge,  o  di  atti  amministrativi
 vincolanti,  di  contributi,  concorsi  o  sussidi  da    parte della
 Regione" che, per  tempestive  dimissioni  o  per  altra  causa,  non
 abbiano  cessato  effettivamente    la loro funzione almeno 90 giorni
 prima della scadenza della precedente legislatura, lamentando appunto
 che    il  Di  Betta,  non  essendosi  dimesso entro il 16 marzo 1996
 (novantesimo giorno precedente alla data di scadenza della precedente
 legislatura) verserebbe  in  tale  condizione,  avendo  rivestito  la
 carica   di   membro  del  comitato  direttivo  e  del  consiglio  di
 amministrazione del Consorzio  per  l'area  di  sviluppo  industriale
 della  provincia di  Agrigento almeno fino al 20 giugno 1996 (data di
 presentazione delle dimissioni, come risulta dalla documentazione  in
 atti  disponibile),  laddove  appunto  tale Consorzio e' sottoposto a
 vigilanza e tutela dell'assessore regionale per  l'industria,  ed  e'
 anche  ammesso a godere di contributi a carico del bilancio regionale
 (si vedano gli artt. 2  e 29 della l.r. 4 gennaio 1984 n. 1).
   In  relazione  a  tale   allegazione,   il   resistente   eccepisce
 l'incostituzionalita'  della  norma  in commento, stigmatizzandone la
 contrarieta' con i precetti di cui agli  artt.  3,  122  e  51  della
 Costituzione della Repubblica italiana.
   L'eccezione  appare  fondata, e giustifica senz'altro la rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   E' noto, invero, che la giurisprudenza avviata dalla sentenza della
 Corte costituzionale n.  129  del  1975  tende  a  dare  al  precetto
 dell'art.      51   della   Costituzione  la  piu'  ampia  estensione
 applicativa.
   In numerosi altri casi la Corte ha peraltro avuto modo di affermare
 che la disciplina  di  accesso  alle  cariche  elettive  deve  essere
 strettamente   limitata  dai  principi  della  legislazione  statale,
 laddove poi eventuali deroghe ai principi e ai  criteri  adottati  da
 tale  legislazione  sul  diritto fondamentale di elettorato passivo -
 riconosciuto e garantito con carattere di inviolabilita' dall'art.  2
 della  Costituzione  -  sono  ammissibili  soltanto  in  presenza  di
 condizioni del tutto peculiari alla regione interessata  e,  in  ogni
 caso,  per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati comunque alla
 tutela di un interesse generale (in tal senso, v. sent.  n.  105  del
 1957;  26 del 1965; 171 del 1984; 162 del 1985; 235 del 1988; 162 del
 1995).
   Con specifico riferimento a casi del tutto analoghi  a  quello  che
 qui  ci  occupa e relativi alla regione siciliana, la stessa Corte ha
 peraltro precisato  che  la  previsione  di  determinate  ipotesi  in
 termini di ineleggibilita', anziche' di incompatibilita', costituisce
 violazione  dei  principi cui si e' teste' fatto riferimento (si veda
 in particolare la sent. n. 432 del 1987), e con la  sentenza  n.  171
 del  20  giugno  1984 addirittura ha dichiarato l'incostituzionalita'
 proprio della specifica norma in esame, sia pur  con  riferimento  ai
 componenti  del  consiglio di amministrazione di enti ospedalieri (il
 che, sia detto per inciso,  esclude  la  possibilita',  invocata  dal
 resistente,  di considerare sostanzialmente non piu' in vigore, anche
 con riferimento agli amministratori di  Consorzi,  l'art.  10,  primo
 comma  n.  4  e secondo comma, della legge regionale 20 marzo 1951 n.
 29).
   Nella specie, si ha che l'esercizio di funzioni di  amministrazione
 di  enti  soggetti  a  vigilanza  regionale  o  ammessi  a  fruire di
 sovvenzioni  di  tipo  facoltativo,  e'  disciplinata  dalla  regione
 siciliana  appunto in termini di ineleggibilita', mentre la parallela
 disciplina  dettata  (con  riferimento  ad  amministratori  di   enti
 soggetti a vigilanza regionale o ammessi a godere in via continuativa
 di  sovvenzioni  facoltative)  dall'art.  3 n. 1 della legge 3 aprile
 1981  n.  154  (norme in materia di eleggibilita' ed incompatibilita'
 alle  cariche  di  consigliere  regionale,  provinciale,  comunale  e
 circoscrizionale  e  in  materia di incompatibilita' degli addetti al
 servizio sanitario nazionale) prevede siffatta ipotesi in termini  di
 incompatibilita',  di  tal  che  la normativa siciliana in materia di
 accesso alla carica di componente dell'assemblea regionale si  palesa
 appunto  discriminatoria  rispetto alle maggiori opportunita' offerte
 dalla  legislazione  nazionale,  e  contrastante  con  gli   indicati
 precetti  costituzionali,  specie  ove  si consideri che non sembrano
 ricorrere le "ipotesi di  peculiarita'  relative  alla  Sicilia"  che
 potrebbero  altrimenti  legittimare  la  compressione  del diritto di
 elettorato passivo in concreto sussistente.
   Con riferimento alla rilevanza della questione, e' poi il  caso  di
 sottolineare  che  gli effetti dell'incompatibilita' sono ben diversi
 da quelli  dell'ineleggibilita',  visto  che  quest'ultima  impedisce
 radicalmente  l'accesso  alla  carica    elettiva,  mentre  la  prima
 consente all'eletto - una volta  divenuto  tale  -  di  rimuovere  la
 situazione  impeditiva  (costituita  dalla  coesistenza di funzioni o
 attivita' che la legge considera inconciliabili con la carica di  che
 trattasi),  di  tal  che  nella  specie  la  previsione in termini di
 incompatibilita', anziche' di  ineleggibilita',  della    fattispecie
 rilevata    dal   ricorrente,   consentirebbe   di   valutare   sotto
 un'angolazione  prospettica  del  tutto  diversa    la  lagnanza   in
 commento.
   Ne'  varrebbe  obbiettare che la concreta rilevanza della questione
 di incostituzionalita' sarebbe assorbita dalla  tardiva  proposizione
 del ricorso, ove si consideri che l'immediata proponibilita' (ammessa
 dalla  sentenza  n.  58  emessa  dalla  C.G.A.  il 12 marzo 1992) del
 ricorso avverso la proclamazione degli eletti (avvenuta il 29  giugno
 1996),  anziche'  dalla  data  di  convalida degli eletti (non ancora
 intervenuta),  non  puo'   ragionevolmente   risolversi   addirittura
 nell'introduzione  pretoria  di  un termine decadenziale non previsto
 dal Legislatore, in danno per gli stessi interessati  che  vedrebbero
 consunta,  col  decorso del termine di trenta giorni dalla data della
 proclamazione,  quella  possibilita'  di   ricorrere   ad   autorita'
 giudiziaria  che  l'art.    82  del  d.P.R.  n.  570/1960  (nel testo
 introdotto dalla legge 23 dicembre 1966  n.  1147)  ammette  fino  al
 trentesimo giorno successivo alla convalida degli eletti.
   Ancora  con  riferimento  alla  concreta rilevanza della questione,
 merita un cenno a parte l'eccezione formulata  dall'Ufficio  centrale
 circoscrizionale  di  Agrigento,  secondo il quale il caso sottoposto
 all'esame di questo Collegio esulerebbe  dalla  fattispecie  regolata
 dalla norma citata dal ricorrente.
   All'uopo, l'Ufficio resistente prende le mosse dalla sentenza della
 Corte di cassazione n. 391 del 18 gennaio 1994, che ha individuato la
 ratio  dell'ineleggibilita'  dei presidenti dei Consorzi nel rapporto
 di  dipendenza  tra  le  Regioni  ed  i  Consorzi  stessi,  e   nella
 rappresentativita' esterna dell'amministratore, laddove solo nel caso
 in  cui  le  Regioni siano in grado di ingerirsi effettivamente nelle
 scelte  dei  Consorzi  riducendoli  a  meri  strumenti  di   volonta'
 direttive  superiori,  e  solo  nel  caso in cui l'amministratore sia
 dotato   di   rappresentativita'   esterna,   sarebbe   configurabile
 l'astratta  previsione  di ineleggibilita' alla carica di consigliere
 regionale.
   Nella   specie,  l'assoggettamento  del  Consorzio  A.S.I.  a  mera
 "vigilanza",  e  non  gia'   ad   effettiva   direzione,   da   parte
 dell'assessore  alll'industria,  e  la mancanza di rappresentativita'
 esterna delle cariche rivestite  dal  Di  Betta,  dovrebbero  portare
 percio'  ad  escludere la sussistenza dell'ipotesi di ineleggibilita'
 ravvisata invece dal ricorrente.
   L'assunto, pero', non puo' condividersi per il semplice  fatto  che
 la sentenza della Corte di cassazione n. 391/1994 attiene all'ipotesi
 di ineleggibilita' prevista dall'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile
 1981  n.  154 (a mente del quale sono ineleggibili gli amministratori
 ed i dipendenti con  funzioni  di  rappresentanza  o  con  poteri  di
 organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o
 azienda   dipendente   rispettivamente  dalla  regione,  provincia  o
 comune), ed ha riguardo percio' ad un caso di  dipendenza  tra  enti,
 affatto  diversa  da quella - che e' e resta di mera vigilanza, e non
 ha alcun riferimento  a  funzioni  di  rappresentativita'  esterna  -
 disciplinata  in termini di incompatibilita' dall'art. 3, n. 1, della
 stessa  legge.  Visto  che  tale  ultima  norma   non   puo'   essere
 interpretata  nel  modo  suggerito dal resistente sulla scorta di una
 non condivisibile  lettura  della  sentenza  n.  391/1994,  e  che  -
 mediatamente  - non puo' interpretarsi in tal modo neanche l'art. 10,
 primo comma n. 4 e secondo comma, della 20 marzo 1951 n. 29,  restano
 valide,   pertanto,   tutte   le   considerazioni  sopra  svolte  con
 riferimento al contrasto tra la normativa regionale e quella  statale
 contenuta nell'art. 3 n. 1 della legge 3 aprile 1981 n. 154.
   Considerato,   pertanto,   che  la  questione  prospettata  risulta
 rilevante per il giudizio in corso che non puo' essere definito senza
 la sua decisione:
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della  legge  9  febbraio
 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 10, primo comma,  n.  4  e,  secondo  comma,
 della  legge  della  rgione  siciliana  20  marzo  1951  n.  29,  con
 riferimento agli arrt. 3, 122 e 51 della Costituzione;
   Dispone la sospensione  del  giudizio  e  l'immediata  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  ed ordina che a cura della
 cancelleria  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  in  copia   al
 presidente  dell'Assemblea  regionale  ed al presidente della regione
 siciliana.
     Palermo, addi' 8 novembre 1996
                       Il presidente: Battaglia
                                        Il giudice estensore: D'Antoni
 96C1335