N. 923 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996
N. 923 Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Paisio Adriano ed altra contro l'Ufficio imposte dirette di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Paisio Adriano e Renna Maria Pia avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2a, n. 1701 del 29 giugno 1991. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 29 giugno 1991, faceva presente quanto segue: "Con ricorso del 14 maggio 1990 si impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio imposte dirette di Lecce notificato in data 16 marzo 1990, sia perche' immotivato e sia perche' effettuato col metodo deduttivo. L'ufficio con le sue deduzioni ha chiesto, preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso in quanto la copia dello stesso era pervenuta fuori termine, 25 marzo 1991, e nel merito, ha insistito per la validita' dell'accertamento. Questa commissione osserva che, come ormai da costante giurisprudenza, e' prevista la inammissibilita' del ricorso se la copia consegnata o spedita all'ufficio e' fuori termine. Concetto, peraltro, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3197 del 24 luglio 1989 dove si legge che la proposizione del ricorso della commissione tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1991 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma, anche, la consegna o spedizione di una copia all'ufficio, tributario. Pertanto, l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena d'inammissibilita' di detto ricorso, postula, che entro il termine stesso, si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso". Avverso tale decisione i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia proponevano appello con atto del 13 novembre 1991. In data 10 giugno 1991, l'ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello proposto. All'udienza del 20 marzo 1996, fissata per la discussione l'avv. Villani, in sostituzione dell'avv. Romano, per gli appellanti, faceva presente che i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia, nelle more, erano stati dichiarati falliti: chiedeva, pertanto, il rinvio dell'udienza per la discussione e che le prossime comunicazioni fossero eseguite al curatore fallimentare, il cui nome attualmente non si conosce. Il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi. D i r i t t o Ritiene il Collegio, anzitutto, anche ai fini della rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata - che, come si e' fatto cenno nella narrativa del fatto, l'udienza odierna era stata fissata per la discussione di vari procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dal vigente art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e che per le ragioni - pure gia' esposte - ricorrevano le condizioni per il rinvio della discussione ad altra udienza. Orbene, come rilevato concordemente dalle parti, questa commissione non poteva procedere al rinvio, pur essendo necessario - per i motivi gia' evidenziati nella stessa narrativa. Tale situazione, pero', ad avviso del Collegio non puo' che destare notevoli perplessita' tenute presenti, necessariamente, la disciplina ordinaria e quella transitoria di cui gia' si e' fatto cenno. All'uopo, occorre precisare che, per il testuale disposto degli artt. 1 e 42 del decreto-legge n. 545 del 1992 e succ. mod., le commissioni tributarie di primo e secondo grado di cui al d.P.R. 25 ottobre 1972 e n. 636 sono sopprese a decorere dal 1 aprile 1996; e, pertanto, sino a tale data, la giurisdizione spetta, ancora, in senso pieno, alle stesse. E' necessario, altresi', ricordare che la data del 1 aprile 1996 e' stata fissata con d.m. del 26 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 23 del 29 gennaio 1996) ed emanato - dopo ben noti precedenti rinvii - ai sensi dell'art. 42, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545. La disciplina transitoria, per quanto concerne l'ipotesi in esame, era gia' contenuta nell'art. 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992 ed espressa nei seguenti termini: "Le controversie pendenti dinanzi alle commisioni tributarie di primo e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi". Orbene, a parere di questa commissione, tale disciplina appare davvero insufficiente e suscettibile di ben gravi conseguenze che possono ripercuotersi negativamente su diritti e situazioni costituzionalmente protetti, come appresso si precisera'. All'uopo, e' opportuno tener presente che, agli effetti dell'art. 72 comma primo, piu' volte richiamato, la controversia e' considerata "pendente", da parte della la piu' recente dottrina: "a) quando e' stato presentato, nei termini di legge, ricorso o appello, ma non c'e' stata ancora fissazione d'udienza; b) quando la commissione tributaria di primo e secondo grado ha emesso ordinanza istruttoria ex art.35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; c) quando e' stato depositato il dispositivo della decisione in segreteria, ma la commissione non ha provveduto al deposito della decisione (in particolare della motivazione); d) quando la data di fissazione d'udienza e' gia' stata comunicata, ma prima dell'udienza si siano insediate le nuove commissioni". Pertanto, se cio' fosse esatto - e non puo' escludersi - la situazione in cui e' venuta a trovarsi questa commissione, e di cui si e' gia' detto in narrativa, non potrebbe far ritenere, quella in esame, una causa "pendente", con la possibilita', addirittura, di consentire la definizione della stessa - gia' fissata per la discussione - anche al di la' del termine di cui sopra si e' detto: cio', non in sintonia con la normativa richiamata, ma conseguenzialmente all'insufficiente disciplina transitoria. In altri termini, a parere di questa commissione, il legislatore, per una compiuta regolamentazione al cospetto di una riforma di cosi' notevole rilievo, (peraltro con norme entrate in vigore, ma con efficacia rinviata per oltre 3 anni) avrebbe dovuto tener presente che, sino alla data di soppressione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, "giudice naturale" precostituito per legge delle controversie tributarie gia' incardinate e fissate per la discussione dinanzi alle stesse commissioni, ex art. 25, primo comma della Costituzione, dovevano considerarsi le medesime. Ed una deroga poteva esser espressamente da lui sancita, stabilendo il termine di effettiva e precisa operativita' decisionale anteriore o successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina. Questo orientamento e' dato riscontrare in varie normative transitorie, tra le quali, puo' rammentarsi una delle piu' recenti, e cioe', l'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e succ. modif. in tema di riforma del c.p.c., che, in via transitoria dispone: "i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia i giudizi pendenti dinanzi al Pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'art. 3 del c.p.c.. ancorche' il Pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore". Piu' specificamente, e' opportuno rammentare quanto stabilito dall'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (abrogato dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicemmbre 1992, n. 546 e succ. modif.), in tema di riforma del contenzioso tributario del 1972: "Controversie pendenti: alle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse... si applicano le norme del presente decreto a decorrere dalla data d'insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado". Trattasi, senza dubbio, di scelte discrezionali del legislatore, ma esaustive ed univoche per il contenuto e per gli effetti. Non sembra, invece, che cio' sia avvenuto con la disciplina transitoria relativa alle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali, con le quali, come si e' gia' detto, si stabilisce "un'attribuzione" delle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di primo e scondo grado, con decorrenza dell'insediamento delle prime, senza alcun'altra necessaria precisazione onde evitare situazioni come quelle del caso in esame. Tanto cio' puo' essere vero, essendo stato avvertito, anche, - con sensibilita' certamente - dalla stessa amministrazione finanziaria, la quale, in data 31 gennaio 1996, ha inviato ai presidenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado una nota dal seguente tenore: "Come e' noto, con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1996, emanato ai sensi dell'art. 42, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, e' stata fissata al 1 aprile p.v. la data unica d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonche' delle commissioni tributarie di primo e secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dalla suddetta data sono soppresse le attuali commissioni tributarie di primo e secondo grado, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. In vista di tale insediamento i suddetti organi di giustizia tributaria e la stessa Amministrazione finanziaria sono chiamati a svolgere una rilevante ed impegnativa attivita' preparatoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime processuale. Appare, partanto, opportuno che, a tal fine, si soprassieda dal fissare udienze oltre la data del 1 marzo 1996. Nel contempo, si rappresenta l'esigenza che venga effettuato il deposito delle decisioni adottate in precedenza, nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1996. Si auspica che in spirito di fattiva collaborazione, la S.V. voglia disporre al riguardo". Ma tale iniziativa, ovviamente, non puo' incidere o, comunque, vincolare la giurisdizione perche' in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Ne' puo' evincersi qualcosa di piu' decisivo dal tanto atteso - proprio per la disciplina transitoria - d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, il quale, sul tema specifico, stabilisce soltanto che "se alla data di insediamento delle commissioni provinciali o regionali e' stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo e secondo grado, la sentenza e' depositata ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996". Le incertezze e le gravi difficolta' della insufficiente disciplina transitoria, di cui si e' detto, inoltre, a parere di questa commissione, specie in casi come quello in esame - non risolvibile per le ragioni di cui sopra - possono ulteriormente provocare un vero e proprio vuoto - sia pure temporaneo - di giurisdizione tributaria (che non agevola certamente l'attuazione della riforma tributaria e delle sue ben note finalita'), con violazione dell'art. 24 della Costituzione. E, tra l'altro, un notevole pregiudizio per il buon andamento dei pubblici uffici prescritto dall'art. 97 della Costituzione, tenendo presenti i limiti fissati dalle disposizioni transitorie previste dall'art. 72 del decreto legislativo n. 546/1992 e succ. modif. per quanto concerne l'operativita' delle segreterie delle commissioni, e cioe' "per trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciali o regionali, rispettivamente competenti". Peraltro, obliterando, che ex art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992 e succ. modif., presso le sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e quello di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate, ove occorra, sezioni delle commissioni provinciali e regionali le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie....". In conclusione, questa commissione ritiene doveroso sottoporre al giudice delle leggi il controllo di costituzionalita' degli artt.1, 42 del decreto legislativo n. 545/1992, 72 del decreto legislativo n. 546/1992, 69 della legge 29 ottobre 1993 n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992 e 1 del d.-l. 15 marzo 1996 n. 123, in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101 e 97 della Costituzione, per la mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata al fine di un indispensabile raccordo tra l'ancora vigente normativa riferentesi alle commissioni tributarie di secondo grado del d.P.R. n. 636/1972 e quella subentrante, con decreti legistativi n. 545 e 546 e successive modificazioni; con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore ed all'efficacia della nuova disciplina e non decisa per legittime richieste di rinvio ad altra udienza, sulla base dell'art. 19 del d.P.R. n. 636 del 1972; o nell'ipotesi di decisione in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina del 1992, per le quali il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione stessa non oltre 30 giorni, laddove detto termine decorra ad quem in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina.
P. Q. M. Visti gli atti del procedimento, con particolare riguardo al verbale di udienza del 20 marzo 1996, solleva di ufficio, per non manifesta infondatezza, questione di costituzionalita' degli artt. 1, 42 del decreto legislativo n. 545/1972, 72 del decreto legislativo n. 546/1992, 69 della legge 29 ottobre 1993 n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992 e 1 del d.-l. 15 marzo 1996 n. 123, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 101 e 97 della Costituzione, stante la palese insufficiente disciplina transitoria tra la ancora vigente normativa relativa alle commissioni tributarie di secondo grado del d.P.R. n. 636/1972 e e quello subentrante, con decorrenza del 1 aprile 1996, riferentesi alle commissioni regionali ex decreto legislativo n. 545 e 546/1992 e successive modificazioni; Dichiara, altresi', la rilevanza della questione; sospende il procedimento in esame e dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti alla Corte, con notifica dell'ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e con comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, non appena sara' depositata la motivazione. Lecce, addi' 20 marzo 1996 Il presidente: Sodo 96C1339