N. 923 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996

                                N. 923
  Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla  commissione  tributaria  di
 secondo  grado  di  Lecce  sul  ricorso proposto da Paisio Adriano ed
 altra contro l'Ufficio imposte dirette di Lecce
 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di  primo  e  secondo
    grado   -   Soppressione,  a  decorrere  dal  1  aprile  1996,  ed
    attribuzione delle controversie presso  le  stesse  pendenti  alle
    commissioni   tributarie   provinciali   e   regionali  -  Mancata
    previsione di una disciplina transitoria sufficiente  ed  adeguata
    con   particolare   riguardo  alle  controversie  fissate  per  la
    discussione  ad  un'udienza  anteriore  all'entrata  in  vigore  e
    all'efficacia  della  nuova  disciplina e non decise per legittima
    richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi  dell'art.  19  del
    d.P.R.   n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito
    alla discussione in data anteriore  all'entrata  in  vigore  della
    nuova  disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad
    quem cadente in  epoca  successiva  all'entrata  in  vigore  della
    disciplina  stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi
    del giudice naturale e di imparzialita'  e  buon  andamento  della
    p.a.
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29
    ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre  1992,  n.  545,
    art.  42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo
    1996, n. 123, art. 1).
 (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Paisio
 Adriano e Renna Maria Pia  avverso  la  decisione  della  commissione
 tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2a, n. 1701 del 29 giugno
 1991.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La  commissione  tributaria  di primo grado di Lecce, con decisione
 resa all'udienza del 29 giugno 1991, faceva  presente  quanto  segue:
 "Con ricorso del 14 maggio 1990 si impugnava l'avviso di accertamento
 emesso  dall'Ufficio  imposte  dirette di Lecce notificato in data 16
 marzo 1990, sia perche'  immotivato  e  sia  perche'  effettuato  col
 metodo   deduttivo.  L'ufficio  con  le  sue  deduzioni  ha  chiesto,
 preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso in  quanto  la  copia
 dello  stesso  era  pervenuta  fuori  termine,  25  marzo 1991, e nel
 merito, ha  insistito  per  la  validita'  dell'accertamento.  Questa
 commissione  osserva  che,  come ormai da costante giurisprudenza, e'
 prevista la inammissibilita' del ricorso se  la  copia  consegnata  o
 spedita  all'ufficio  e'  fuori termine. Concetto, peraltro, ribadito
 dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3197 del 24 luglio  1989
 dove  si  legge  che  la  proposizione  del ricorso della commissione
 tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.  636,
 come  sostituito  dall'art.  8  del  d.P.R.   3 novembre 1991 n. 739,
 richiede non soltanto la consegna o  spedizione  dell'originale  alla
 segreteria  della  commissione  medesima,  ma,  anche,  la consegna o
 spedizione  di   una   copia   all'ufficio,   tributario.   Pertanto,
 l'osservanza  del  termine  perentorio  di  sessanta  giorni,  a pena
 d'inammissibilita' di detto ricorso, postula, che  entro  il  termine
 stesso,  si  provveda  ad  entrambi  gli indicati adempimenti, P.Q.M.
 dichiara inammissibile il ricorso".
   Avverso tale decisione i contribuenti Paisio Adriano e Renna  Maria
 Pia  proponevano  appello  con  atto del 13 novembre 1991. In data 10
 giugno 1991, l'ufficio presentava deduzioni in relazione  all'appello
 proposto.
   All'udienza  del  20  marzo 1996, fissata per la discussione l'avv.
 Villani, in sostituzione dell'avv. Romano, per gli appellanti, faceva
 presente che i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria  Pia,  nelle
 more,  erano  stati dichiarati falliti: chiedeva, pertanto, il rinvio
 dell'udienza per la  discussione  e  che  le  prossime  comunicazioni
 fossero  eseguite  al  curatore fallimentare, il cui nome attualmente
 non si conosce.
   Il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva  gli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  come  da  dispositivo  letto in udienza per i
 seguenti motivi.
                             D i r i t t o
   Ritiene il Collegio, anzitutto, anche ai fini della rilevanza della
 questione  di  costituzionalita'  sollevata  -  che, come si e' fatto
 cenno nella narrativa del fatto, l'udienza odierna era stata  fissata
 per  la  discussione  di  vari  procedimenti,  nel rispetto di quanto
 previsto dal vigente art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e  che
 per le ragioni - pure gia' esposte - ricorrevano le condizioni per il
 rinvio della discussione ad altra udienza.
   Orbene, come rilevato concordemente dalle parti, questa commissione
 non poteva procedere al rinvio, pur essendo necessario - per i motivi
 gia' evidenziati nella stessa narrativa.
   Tale situazione, pero', ad avviso del Collegio non puo' che destare
 notevoli perplessita' tenute presenti, necessariamente, la disciplina
 ordinaria e quella transitoria di cui gia' si e' fatto cenno.
   All'uopo,  occorre  precisare  che,  per il testuale disposto degli
 artt. 1 e 42 del decreto-legge n. 545  del  1992  e  succ.  mod.,  le
 commissioni  tributarie  di primo e secondo grado di cui al d.P.R. 25
 ottobre 1972 e n. 636 sono sopprese a decorere dal 1 aprile 1996;  e,
 pertanto, sino a tale data, la giurisdizione spetta, ancora, in senso
 pieno, alle stesse.
   E' necessario, altresi', ricordare che la data del 1 aprile 1996 e'
 stata fissata con d.m. del 26 gennaio 1996, pubblicato sulla Gazzetta
 Ufficiale  (serie  generale  n.  23 del 29 gennaio 1996) ed emanato -
 dopo ben noti precedenti rinvii - ai sensi dell'art. 42, comma primo,
 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545.
   La disciplina transitoria, per quanto concerne l'ipotesi in  esame,
 era  gia'  contenuta  nell'art. 72 del decreto legislativo n. 546 del
 1992 ed espressa nei  seguenti  termini:  "Le  controversie  pendenti
 dinanzi  alle commisioni tributarie di primo e secondo grado previste
 dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, alla data di  insediamento  delle
 commissioni   tributarie   provinciali  e  regionali,  sono  ad  esse
 rispettivamente  attribuite  tenuto  conto,  quanto  alla  competenza
 territoriale, delle rispettive sedi".
   Orbene,  a  parere  di  questa  commissione, tale disciplina appare
 davvero insufficiente e suscettibile di  ben  gravi  conseguenze  che
 possono   ripercuotersi   negativamente   su   diritti  e  situazioni
 costituzionalmente protetti, come appresso si precisera'.
   All'uopo, e' opportuno tener presente che, agli  effetti  dell'art.
 72 comma primo, piu' volte richiamato, la controversia e' considerata
 "pendente",  da  parte  della la piu' recente dottrina: "a) quando e'
 stato presentato, nei termini di legge, ricorso  o  appello,  ma  non
 c'e'  stata  ancora  fissazione  d'udienza;  b) quando la commissione
 tributaria di primo e secondo grado ha emesso  ordinanza  istruttoria
 ex  art.35  del  d.P.R.  26  ottobre 1972, n. 636; c) quando e' stato
 depositato il  dispositivo  della  decisione  in  segreteria,  ma  la
 commissione  non  ha  provveduto  al  deposito  della  decisione  (in
 particolare della motivazione);  d)  quando  la  data  di  fissazione
 d'udienza  e'  gia'  stata comunicata, ma prima dell'udienza si siano
 insediate le nuove commissioni".
   Pertanto, se cio' fosse  esatto  -  e  non  puo'  escludersi  -  la
 situazione  in  cui e' venuta a trovarsi questa commissione, e di cui
 si e' gia' detto in narrativa, non potrebbe far ritenere,  quella  in
 esame,  una  causa  "pendente",  con la possibilita', addirittura, di
 consentire  la  definizione  della  stessa  -  gia'  fissata  per  la
 discussione  -  anche al di la' del termine di cui sopra si e' detto:
 cio',   non   in   sintonia   con   la   normativa   richiamata,   ma
 conseguenzialmente all'insufficiente disciplina transitoria.
   In  altri  termini, a parere di questa commissione, il legislatore,
 per una compiuta regolamentazione al cospetto di una riforma di cosi'
 notevole rilievo, (peraltro con  norme  entrate  in  vigore,  ma  con
 efficacia  rinviata  per  oltre 3 anni) avrebbe dovuto tener presente
 che, sino alla data di soppressione delle commissioni  tributarie  di
 primo  e  secondo  grado,  "giudice naturale" precostituito per legge
 delle controversie tributarie  gia'  incardinate  e  fissate  per  la
 discussione  dinanzi alle stesse commissioni, ex art. 25, primo comma
 della Costituzione, dovevano considerarsi le medesime. Ed una  deroga
 poteva  esser  espressamente da lui sancita, stabilendo il termine di
 effettiva e precisa operativita' decisionale anteriore  o  successivo
 all'entrata in vigore della nuova disciplina.
   Questo   orientamento   e'  dato  riscontrare  in  varie  normative
 transitorie, tra le quali, puo' rammentarsi una delle piu' recenti, e
 cioe', l'art.  90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 e succ. modif.
 in tema di riforma del c.p.c., che, in via  transitoria  dispone:  "i
 giudizi  pendenti  alla  data  del  30  aprile 1995 sono definiti dal
 giudice competente secondo la legge  anteriore.  Tuttavia  i  giudizi
 pendenti  dinanzi  al  Pretore  sono  da  quest'ultimo decisi qualora
 rientrano nella sua competenza  ai  sensi  della  nuova  formulazione
 dell'art.  3  del  c.p.c..  ancorche' il Pretore fosse incompetente a
 deciderli ai sensi della legge anteriore".
   Piu'  specificamente,  e'  opportuno  rammentare  quanto  stabilito
 dall'art.    43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (abrogato dall'art.
 71 del d.lgs.  31 dicemmbre 1992, n. 546 e succ. modif.), in tema  di
 riforma  del contenzioso tributario del 1972: "Controversie pendenti:
 alle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni  tributarie  o  a
 sezioni  speciali  delle stesse... si applicano le norme del presente
 decreto a decorrere dalla data d'insediamento stabilita ai sensi  del
 precedente  art.   42. Da tale data le controversie pendenti in prima
 istanza dinanzi alle commissioni provinciali  o  in  seconda  istanza
 dinanzi  alla  commissione centrale sono decise rispettivamente dalle
 commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado".
   Trattasi, senza dubbio, di scelte discrezionali del legislatore, ma
 esaustive ed univoche per il contenuto e per gli effetti.
   Non sembra,  invece,  che  cio'  sia  avvenuto  con  la  disciplina
 transitoria  relativa alle nuove commissioni tributarie provinciali e
 regionali, con le  quali,  come  si  e'  gia'  detto,  si  stabilisce
 "un'attribuzione"    delle   controversie   pendenti   dinanzi   alle
 commissioni di primo e scondo grado, con decorrenza dell'insediamento
 delle prime, senza alcun'altra necessaria precisazione  onde  evitare
 situazioni come quelle del caso in esame.
   Tanto  cio' puo' essere vero, essendo stato avvertito, anche, - con
 sensibilita' certamente - dalla stessa  amministrazione  finanziaria,
 la  quale,  in  data  31 gennaio 1996, ha inviato ai presidenti delle
 commissioni tributarie di primo e secondo grado una nota dal seguente
 tenore: "Come e' noto, con decreto ministeriale in  data  26  gennaio
 1996,  emanato  ai  sensi  dell'art.  42,  comma primo, del d.lgs. 31
 dicembre 1992, n. 545, e' stata fissata al  1  aprile  p.v.  la  data
 unica  d'insediamento  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e
 regionali, nonche' delle commissioni tributarie di  primo  e  secondo
 grado  delle province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dalla
 suddetta data sono soppresse le  attuali  commissioni  tributarie  di
 primo  e  secondo grado, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. In
 vista  di tale insediamento i suddetti organi di giustizia tributaria
 e la stessa Amministrazione finanziaria sono chiamati a svolgere  una
 rilevante  ed  impegnativa  attivita'  preparatoria  di passaggio dal
 vecchio al nuovo regime processuale.    Appare,  partanto,  opportuno
 che, a tal fine, si soprassieda dal fissare udienze oltre la data del
 1  marzo  1996.  Nel  contempo,  si  rappresenta l'esigenza che venga
 effettuato il deposito delle decisioni adottate  in  precedenza,  nel
 piu'  breve tempo possibile, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1996.
 Si auspica che in spirito di fattiva collaborazione, la  S.V.  voglia
 disporre al riguardo".
   Ma  tale  iniziativa,  ovviamente,  non  puo' incidere o, comunque,
 vincolare la giurisdizione perche' in  palese  contrasto  con  quanto
 disposto dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.
   Ne'  puo'  evincersi  qualcosa  di piu' decisivo dal tanto atteso -
 proprio per la disciplina transitoria - d.-l. 15 marzo 1996, n.  123,
 il  quale,  sul tema specifico, stabilisce soltanto che "se alla data
 di insediamento delle commissioni provinciali o  regionali  e'  stato
 depositato   il   solo   dispositivo  della  decisione  emessa  dalla
 commissione tributaria di primo  e  secondo  grado,  la  sentenza  e'
 depositata  ai  sensi dell'art. 38 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n.
 636, entro il 30 maggio 1996".
   Le incertezze e le gravi difficolta' della insufficiente disciplina
 transitoria, di  cui  si  e'  detto,  inoltre,  a  parere  di  questa
 commissione,  specie  in  casi come quello in esame - non risolvibile
 per le ragioni di cui sopra - possono ulteriormente provocare un vero
 e proprio vuoto - sia pure temporaneo - di  giurisdizione  tributaria
 (che  non  agevola certamente l'attuazione della riforma tributaria e
 delle sue ben note finalita'),  con  violazione  dell'art.  24  della
 Costituzione.    E,  tra l'altro, un notevole pregiudizio per il buon
 andamento  dei  pubblici  uffici  prescritto   dall'art.   97   della
 Costituzione,  tenendo  presenti  i limiti fissati dalle disposizioni
 transitorie previste dall'art. 72 del decreto legislativo n. 546/1992
 e succ. modif. per quanto concerne  l'operativita'  delle  segreterie
 delle commissioni, e cioe' "per trasmettere i fascicoli relativi alle
 controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciali o
 regionali, rispettivamente competenti". Peraltro, obliterando, che ex
 art.  1 del decreto legislativo n. 545/1992 e succ. modif., presso le
 sedi delle attuali commissioni di primo e secondo grado, con  decreto
 del  Ministro  delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro e
 quello  di  grazia  e  giustizia  in  relazione  alle   esigenze   di
 reperimento  dei locali, sono individuate, ove occorra, sezioni delle
 commissioni provinciali  e  regionali  le  quali  costituiscono  mera
 articolazione interna delle commissioni tributarie....".
   In  conclusione,  questa commissione ritiene doveroso sottoporre al
 giudice delle leggi il controllo di costituzionalita'  degli  artt.1,
 42 del decreto legislativo n. 545/1992, 72 del decreto legislativo n.
 546/1992,  69  della  legge  29  ottobre  1993  n.  427, modificativa
 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992  e  1  del  d.-l.  15
 marzo 1996 n. 123, in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101 e
 97  della  Costituzione,  per la mancata previsione di una disciplina
 transitoria sufficiente ed adeguata  al  fine  di  un  indispensabile
 raccordo  tra l'ancora vigente normativa riferentesi alle commissioni
 tributarie  di  secondo  grado  del  d.P.R.  n.  636/1972  e   quella
 subentrante,  con  decreti  legistativi  n.  545  e  546 e successive
 modificazioni; con particolare riguardo alle controversie fissate per
 la  discussione  ad  un'udienza  anteriore  all'entrata  in vigore ed
 all'efficacia della nuova  disciplina  e  non  decisa  per  legittime
 richieste  di  rinvio  ad  altra udienza, sulla base dell'art. 19 del
 d.P.R. n. 636 del 1972; o nell'ipotesi di decisione in  seguito  alla
 discussione  in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore della nuova
 disciplina del 1992, per le quali  il  collegio  ravvisi  motivi  per
 rinviare  la  decisione  stessa  non  oltre  30 giorni, laddove detto
 termine decorra ad quem in epoca  successiva  all'entrata  in  vigore
 della nuova disciplina.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  atti  del  procedimento,  con  particolare  riguardo al
 verbale di udienza del 20 marzo 1996, solleva  di  ufficio,  per  non
 manifesta infondatezza, questione di costituzionalita' degli artt. 1,
 42 del decreto legislativo n. 545/1972, 72 del decreto legislativo n.
 546/1992,  69  della  legge  29  ottobre  1993  n.  427, modificativa
 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545/1992  e  1  del  d.-l.  15
 marzo  1996  n.  123, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma,
 101  e  97  della  Costituzione,  stante  la   palese   insufficiente
 disciplina  transitoria tra la ancora vigente normativa relativa alle
 commissioni tributarie di secondo grado del d.P.R. n.  636/1972  e  e
 quello  subentrante,  con  decorrenza  del 1 aprile 1996, riferentesi
 alle commissioni regionali ex decreto legislativo n. 545 e 546/1992 e
 successive modificazioni;
   Dichiara, altresi',  la  rilevanza  della  questione;  sospende  il
 procedimento  in  esame  e dispone che a cura della  segreteria della
 sezione  siano  trasmessi  gli  atti   alla   Corte,   con   notifica
 dell'ordinanza  al sig.   Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 comunicazione ai Presidenti delle  due  Camere  del  Parlamento,  non
 appena sara' depositata  la motivazione.
     Lecce, addi' 20 marzo 1996
                          Il presidente: Sodo
 96C1339