N. 924 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996
N. 924 Ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Paisio Adriano ed altra contro Ufficio imposte dirette di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Paisio Adriano e Renna Maria Pia avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2a, n. 1702 del 29 giugno 1991. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 29 giugno 1991, faceva presente quanto segue: "Con ricorso del 14 maggio 1990 si impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio imposte dirette di Lecce notificato in data 16 marzo 1990, sia perche' immotivato e sia perche' effettuato col metodo deduttivo. L'ufficio con le sue deduzioni ha chiesto, preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso in quanto la copia dello stesso era pervenuta fuori termine, 25 marzo 1991, e nel merito, ha insistito per la validita' dell'accertamento. Questa commissione osserva che, come ormai da costante giurisprudenza, e' prevista la inammissibilita' del ricorso se la copia consegnata o spedita all'ufficio e' fuori termine. Concetto, peraltro, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3197 del 24 luglio 1989 dove si legge che la proposizione del ricorso della commissione tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1991 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell'originale alla segreteria della commissione medesima, ma, anche, la consegna o spedizione di una copia all'ufficio tributario. Pertanto, l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, a pena d'inammissibilita' di detto ricorso, postula, che entro il termine stesso, si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso". Avverso tale decisione i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia proponevano appello con atto del 13 novembre 1991. In data 10 giugno 1991, l'ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello proposto. All'udienza del 20 marzo 1996, fissata per la discussione l'avv. Villani, in sostituzione dell'avv. Romano, per gli appellanti, faceva presente che i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia, nelle more, erano stati dichiarati falliti: chiedeva, pertanto, il rinvio dell'udienza per la discussione e che le prossime comunicazioni fossero eseguite al curatore fallimentare, il cui nome attualmente non si conosce. Il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 923/1996), salvo all'ultima pagina, la data d'udienza "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996". 96C1340