N. 924 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1996

                                N. 924
  Ordinanza  emessa  il  20 marzo 1996 dalla commissione tributaria di
 secondo grado di Lecce sul ricorso  proposto  da  Paisio  Adriano  ed
 altra contro Ufficio imposte dirette di Lecce
 Contenzioso  tributario  -  Commissioni tributarie di primo e secondo
    grado  -  Soppressione,  a  decorrere  dal  1  aprile   1996,   ed
    attribuzione  delle  controversie  presso  le stesse pendenti alle
    commissioni  tributarie  provinciali   e   regionali   -   Mancata
    previsione  di  una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata
    con  particolare  riguardo  alle  controversie  fissate   per   la
    discussione  ad  un'udienza  anteriore  all'entrata  in  vigore  e
    all'efficacia della nuova disciplina e non  decise  per  legittima
    richiesta  di  rinvio  ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del
    d.P.R.  n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in  seguito
    alla  discussione  in  data  anteriore all'entrata in vigore della
    nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine  ad
    quem  cadente  in  epoca  successiva  all'entrata  in vigore della
    disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui  principi
    del  giudice  naturale  e  di imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29
    ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre  1992,  n.  545,
    art.  42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo
    1996, n. 123, art. 1).
 (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Paisio
 Adriano e Renna Maria Pia  avverso  la  decisione  della  commissione
 tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2a, n. 1702 del 29 giugno
 1991.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La  commissione  tributaria  di primo grado di Lecce, con decisione
 resa all'udienza del 29 giugno 1991, faceva  presente  quanto  segue:
 "Con ricorso del 14 maggio 1990 si impugnava l'avviso di accertamento
 emesso  dall'ufficio  imposte  dirette di Lecce notificato in data 16
 marzo 1990, sia perche'  immotivato  e  sia  perche'  effettuato  col
 metodo   deduttivo.  L'ufficio  con  le  sue  deduzioni  ha  chiesto,
 preliminarmente, l'inammissibilita' del ricorso in  quanto  la  copia
 dello  stesso  era  pervenuta  fuori  termine,  25  marzo 1991, e nel
 merito, ha  insistito  per  la  validita'  dell'accertamento.  Questa
 commissione  osserva  che,  come ormai da costante giurisprudenza, e'
 prevista la inammissibilita' del ricorso se  la  copia  consegnata  o
 spedita  all'ufficio  e'  fuori termine. Concetto, peraltro, ribadito
 dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3197 del 24 luglio  1989
 dove  si  legge  che  la  proposizione  del ricorso della commissione
 tributaria, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.  636,
 come  sostituito  dall'art.  8  del  d.P.R.   3 novembre 1991 n. 739,
 richiede non soltanto la consegna o  spedizione  dell'originale  alla
 segreteria  della  commissione  medesima,  ma,  anche,  la consegna o
 spedizione   di   una   copia   all'ufficio   tributario.   Pertanto,
 l'osservanza  del  termine  perentorio  di  sessanta  giorni,  a pena
 d'inammissibilita' di detto ricorso, postula, che  entro  il  termine
 stesso,  si  provveda  ad  entrambi  gli indicati adempimenti, P.Q.M.
 dichiara inammissibile il ricorso".
   Avverso tale decisione i contribuenti Paisio Adriano e Renna  Maria
 Pia  proponevano  appello  con atto del  13 novembre 1991. In data 10
 giugno 1991, l'ufficio presentava deduzioni in relazione  all'appello
 proposto.
   All'udienza  del  20  marzo 1996, fissata per la discussione l'avv.
 Villani, in sostituzione  dell'avv.  Romano,    per  gli  appellanti,
 faceva  presente che i contribuenti Paisio Adriano e Renna Maria Pia,
 nelle more, erano  stati dichiarati falliti: chiedeva,  pertanto,  il
 rinvio   dell'udienza   per   la   discussione   e  che  le  prossime
 comunicazioni fossero eseguite al curatore fallimentare, il cui  nome
 attualmente non si conosce.
   Il  Collegio,  con  ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla
 Corte costituzionale, come da dispositivo  letto  in  udienza  per  i
 seguenti motivi.
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 923/1996), salvo all'ultima pagina, la data d'udienza "29 marzo 1996"
 anziche' "20 marzo 1996".
 96C1340