N. 925 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996

                                N. 925
  Ordinanza  emessa  il  29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di
 secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da  De  Lorenzis  Antonio
 contro l'Ufficio registro di Lecce
 Contenzioso  tributario  -  Commissioni tributarie di primo e secondo
    grado  -  Soppressione,  a  decorrere  dal  1  aprile   1996,   ed
    attribuzione  delle  controversie  presso  le stesse pendenti alle
    commissioni  tributarie  provinciali   e   regionali   -   Mancata
    previsione  di  una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata
    con  particolare  riguardo  alle  controversie  fissate   per   la
    discussione  ad  un'udienza  anteriore  all'entrata  in  vigore  e
    all'efficacia della nuova disciplina e non  decise  per  legittima
    richiesta  di  rinvio  ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del
    d.P.R.  n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in  seguito
    alla  discussione  in  data  anteriore all'entrata in vigore della
    nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine  ad
    quem  cadente  in  epoca  successiva  all'entrata  in vigore della
    disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui  principi
    del  giudice  naturale  e  di imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla  legge  29
    ottobre  1993,  n.  427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,
    art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15  marzo
    1996, n. 123, art. 1).
 (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso proposto da De
 Lorenzis Antonio avverso la decisione della commissione tributaria di
 primo grado di Lecce, sezione 3a, n. 445 del 20 ottobre 1993.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La commissione tributaria di primo grado di  Lecce,  con  decisione
 resa  all'udienza  del 20 ottobre 1996, faceva presente quanto segue:
 "Con atto notar Mancuso reg. il 3 giugno 1965 si trasferiva una  zona
 di  suolo  edificatorio  in  Lecce per il prezzo di L. 4.000.000 e si
 chiedevano le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949 n.  408
 e successive proroghe e modificazioni per la costruzione di  case  di
 abitazione  economiche  popolari.  Non  avendo  la  parte interessata
 prodotto  nei  termini  la   necessaria   documentazione,   l'ufficio
 notificava  avviso  di  liquidazione  per  il  recupero delle normali
 imposte di registro.   Avverso quell'avviso ha  prodotto  ricorso  il
 contribuente  eccependo che il fine e' stato raggiunto nei termini di
 legge; che l'impresa De Lorenzis su detto suolo,  ha  realizzato  gli
 appartamenti e che per ogni appartamento venduto e' stata allegata la
 certificazione  attestante  che  le  abitazioni  sono "non di lusso",
 costruite nei modi previsti dalla legge e dichiarate abitabili  il  6
 novembre  1966;  ha chiesto, pertanto, l'annullamento della impugnata
 liquidazione, con istruttoria al ricorso. L'ufficio ha  rilevato  che
 la data di ultimazione delle costruzioni doveva essere il 31 dicembre
 1985  e  che il certificato doveva essere esibito il 31 dicembre 1986
 per poter godere delle agevolazioni fiscali  richieste  con  atti  di
 acquisto. Da tale termine, poi, decorreva, per l'Ufficio, il triennio
 di  decadenza  per  il recupero del credito; ha chiesto, pertanto, il
 rigetto del ricorso e la conferma della legittimita'  dell'avviso  di
 liquidazione. Questa commissione, esaminato l'avviso di liquidazione,
 il  ricorso  e  l'istruttoria  allo  stesso; considerato: che nessuna
 prova e' stata esibita in  questa  sede  atta  a  dimostrare  che  le
 abitazioni  sono  state realizzate nei termini previsti dalla legge 2
 luglio 1949 n. 408; che le  eventuali  certificazioni  esibite  dagli
 acquirenti  non  sono idonee a dimostrare che le stesse insistono sul
 suolo del ricorso, anche perche' dovevano essere esibite nei  termini
 di  legge  dall'acquirente  che  ne  aveva  chiesto  le agevolazioni;
 considerato, inoltre, che nessuna prova e'  stata  fornita  a  questa
 commissione  di  quanto  asserito  nel  ricorso,  P.Q.M.  rigetta  il
 ricorso".
   Avverso  tale  decisione  il  contribuente  De   Lorenzis   Antonio
 proponeva appello con atto del 24 marzo 1994.
   In  data 12 marzo 1996, l'ufficio presentava deduzioni in relazione
 all'appello proposto.
   All'udienza del 29 marzo  1996,  fissata  per  la  discussione,  le
 parti,  stante l'ora tarda, chiedevano un rinvio della discussione ad
 altra udienza, anche per la  complessita'  della  causa;  osservando,
 pero'  contestualmente,  che tale rinvio non poteva avvenire entro il
 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza per questa sezione
 dal   Presidente   della   commissione   di   secondo   grado;    ne'
 successivamente,  in  quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex art. 1,
 42 del d.lgs.  n 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n.  546/1992,  e  succ.
 modificazioni  e  cioe'  alla  data prevista per l'insediamento delle
 nuove commissioni provinciali  e  regionali  le  attuali  commissioni
 tributarie  di  primo  e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636 sono soppresse e, dalla suddetta data (1 aprile 1996) le
 controversie  pendenti  dinanzi  a  queste   sono   attribuite   alle
 commissioni  provinciali  e  regionali,  tenuto  conto,  quanto  alla
 competenza territoriale, delle rispettive sedi. Ritiratosi in  Camera
 di  consiglio, il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli
 atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in  udienza
 per i seguenti motivi in
                             D i r i t t o
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 923/1996).
 96C1341