N. 926 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996
N. 926 Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da De Lorenzis Antonio contro l'Ufficio registro di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da De Lorenzis Antonio avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 3a, n. 446 del 20 ottobre 1993. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 20 ottobre 1996, faceva presente quanto segue: "Con atto notar Franco reg. il 17 marzo 1967 si trasferiva una zona di suolo edificatorio in Lecce per il prezzo di L. 15.300.000 e si chiedevano le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive proroghe e modificazioni per la costruzione di case di abitazione economiche popolari. Non avendo la parte interessata prodotto nei termini la necessaria documentazione, l'ufficio notificava avviso di liquidazione per il recupero delle normali imposte di registro. Avverso quell'avviso ha prodotto ricorso il contribuente eccependo che il fine e' stato raggiunto nei termini di legge; che l'impresa De Lorenzis su detto suolo, ha realizzato gli apparamenti e che per ogni appartamento venduto e' stata allegata la certificazione attestante che le abitazioni sono "non di lusso", costruite nei modi previsti dalla legge e dichiarate abitabili il 6 novembre 1966; ha chiesto, pertanto l'annullamento della impugnata liquidazione, con istruttoria al ricorso. L'ufficio ha rilevato che la data di ultimazione delle costruzioni doveva essere il 31 dicembre 1985 e che il certificato doveva essere esibito il 31 dicembre 1986 per poter godere delle agevolazioni fiscali richieste con atti di acquisto. Da tale termine, poi decorreva, per l'ufficio, il triennio di decadenza per il recupero del credito; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma della legittimita' dell'avviso di liquidazione. Questa commissione, esaminato l'avviso di liquidazione, il ricorso e l'istruttoria allo stesso; considerato: che nessuna prova e' stata esibita in questa sede atta a dimostrare che le abitazioni sono state realizzate nei termini previsti dalla legge 2 luglio 1949 n. 408; che le eventuali certificazioni esibite dagli acquirenti non sono idonee a dimostrare che le stesse insistono sul suolo del ricorso, anche perche' dovevano essere esibite nei termini di legge dall'acquirente che ne aveva chiesto le agevolazioni; considerato, inoltre, che nessuna prova e' stata fornita a questa commissione di quanto asserito nel ricorso, P.Q.M. rigetta il ricorso". Avverso tale decisione il contribuente De Lorenzis Antonio proponeva appello con atto del 24 marzo 1994. In data 12 marzo 1996, l'ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello proposto. All'udienza del 29 marzo 1996, fissata per la discussione, le parti, stante l'ora tarda, chiedevano un rinvio della discussione ad altra udienza, anche per la complessita' della causa; osservando, pero' contestualmente, che tale rinvio non poteva avvenire entro il 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado; ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex art. 1, 42 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e succ. modificazioni e cioe' alla data prevista per l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali le attuali commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sono soppresse e, dalla suddetta data (1 aprile 1996) le controversie pendenti dinanzi a queste sono attribuite alle commissioni provinciali e regionali, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. Ritiratosi in Camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 923/1996), salvo, all'ultima pagina, la data del verbale d'udienza: "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996". 96C1342