N. 928 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996
N. 928 Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Greco Pasquale contro l'Ufficio del registro di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Greco Pasquale avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce n. 341 del 10 giugno 1994. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 16 giugno 1992, faceva presente quanto segue: "Con atto del 10 maggio 1989 Greco Pasquale ha proposto ricorso avverso l'accertamento per ingiunzione dell'intendenza di finanza di Lecce e l'Ufficio del registro di Lecce, avente ad oggetto il pagamento delle somme di L. 21.258.000 per imposta complementare di registro, atto reg. il 1 aprile 1982 al n. 4699, notif. il 17 marzo 1987. Ha dedotto l'opponente che tutti gli atti proposti e notificati dall'Ufficio del registro di Lecce a tutt'oggi, con riguardo ad un atto pubblico, sono nulli essendo egli titolare dei benefici spettanti alla piccola proprieta' contadina, di cui avrebbe fornito adeguata documentazione al notaio rogante. E poiche' l'Ufficio del registro aveva rivolto a lui richiesta per documentare, ha fatto riserva, non appena fosse stata accolta la richiesta all'uopo rivolta all'Ispettorato agrario di Lecce: ha pertanto richiesto l'annullamento dell'ingiunzione. Il 2 aprile 1992 Greco Pasquale ha fatto pervenire copia di un'istanza di condono fiscale inoltrata all'Ufficio del registro di Lecce e in ordine ad essa quest'ultimo Ufficio ha osservato che non puo' essere accolta perche' trattasi d'imposta scaturente da accertamento reso definitivo. All'odierna udienza, in assenza del ricorrente, il rappresentante dell'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso. Questa commissione ritiene che il ricorso e' infondato e va respinto. Risulta dalle deduzioni dell'Ufficio del registro di Lecce che, dopo la decisione n. 199 del 15 aprile 1986 dalla commissione tributaria di Lecce, e' stato notificato avviso di liquidazione e, in esito ad esso, non e' stata opposta l'ingiunzione di pagamento. L'odierna opposizione, pertanto, intervenendo su un rapporto processuale ormai concluso, non ha ragione alcuna per essere accolta". Avverso tale decisione il contribuente Greco Pasquale proponeva appello con atto del 23 ottobre 1992 ed in data 12 marzo 1996, l'Ufficio presentava deduzione in relazione all'appello proposto. All'udienza del 29 marzo 1996 il relatore faceva presente che nel fascicolo del procedimento non erano state inserite le deduzioni dell'Ufficio, pur essendo state depositate nella segreteria della sezione in data 13 marzo 1996. Lo stesso relatore rilevava, quindi, che nello stesso fascicolo mancava l'avviso di accertamento dell'Ufficio nonche' la citata decisione n. 199 della commissione tributaria di Lecce del 15 aprile 1986, rilevante ai fini della presente controversia; e, conseguentemente, non era in grado, in detta udienza, di esporre adeguatamente le questioni in fatto ed in diritto, peraltro abbastanza complesse. Al cospetto di cio', il rappresentante dell'Ufficio e quello del contribuente chiedevano un rinvio della discussione ad altra udienza. Osservavano, pero', contestualmente, che tale rinvio non poteva avvenire entro il 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado; ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex artt. 1, 42 d.lgs. n. 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e succ. integ. e modificazioni - e cioe' alla data prevista per l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali - le attuali commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono soppresse e dalla suddetta data (1 aprile 1996) le controversie pendenti dinanzi ad esse sono attribuite alle commissioni provinciali e regionali, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi". Ritiratosi in Camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 923/1996), salvo, all'ultima pagina, la data del verbale d'udienza: "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996". 96C1344