N. 929 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996

                                N. 929
  Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla  commissione  tributaria  di
 secondo  grado di Lecce sul ricorso proposto da Greco Pasquale contro
 l'Ufficio del registro di Lecce
 Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di  primo  e  secondo
    grado   -   Soppressione,  a  decorrere  dal  1  aprile  1996,  ed
    attribuzione delle controversie presso  le  stesse  pendenti  alle
    commissioni   tributarie   provinciali   e   regionali  -  Mancata
    previsione di una disciplina transitoria sufficiente  ed  adeguata
    con   particolare   riguardo  alle  controversie  fissate  per  la
    discussione  ad  un'udienza  anteriore  all'entrata  in  vigore  e
    all'efficacia  della  nuova  disciplina e non decise per legittima
    richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi  dell'art.  19  del
    d.P.R.   n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito
    alla discussione in data anteriore  all'entrata  in  vigore  della
    nuova  disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad
    quem cadente in  epoca  successiva  all'entrata  in  vigore  della
    disciplina  stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi
    del giudice naturale e di imparzialita'  e  buon  andamento  della
    p.a.
 (D.Lgs.  31  dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29
    ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre  1992,  n.  545,
    art.  42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo
    1996, n. 123, art. 1).
 (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).
(GU n.39 del 25-9-1996 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da  Greco
 Pasquale  avverso  la decisione della commissione tributaria di primo
 grado di Lecce, sezione 2, n. 589 del 16 giugno 1992.
              Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
   La commissione tributaria di primo grado di  Lecce,  con  decisione
 resa  all''udienza  del 16 giugno 1992, faceva presente quanto segue:
 "Greco  Pasquale  ricorrere  tempestivamente  a  questa   commissione
 avverso  l'intimazione di pagamento emessa dall'Uffico di registro di
 Lecce, articolo 8500098, partitario AC, notificato in data 16 ottobre
 1990.  Col detto avviso l'Ufficio aveva richiesto il pagamento  della
 complessiva  somma  di  L.  7.274,000 per imposta di registro su atto
 registrato in data  1  aprile  1982  per  mancata  presentazione  del
 certificato  di  piccola proprieta' contadina. Il ricorrente dichiara
 di aver esibito, all'atto della stipula, regolare certificato; mentre
 l'Ufficio precisa che, in  detta  circostanza,  fu  esibito  solo  il
 certificato  provvisorio  in  attesa  del  definitivo, nei termini di
 legge. La commissione, alla  udienza  odierna,  ha  rilevato  che  il
 certificato  allegato  al ricorso presenta la data di rilascio del 12
 novembre 1990, di gran lunga lontana dalla data dell'atto  (1  aprile
 1982),  ma anche dal termine ultimo in cui il Greco lo avrebbe dovuto
 esibire. Il certificato provvisorio esibito  all'atto  della  stipula
 andava,   inoltre,   integrato,   entro   un  anno,  dal  certificato
 definitivo. Non avendo il  Greco  adempiuto  a  tali  incombenze  nei
 termini  previsti  e  voluti  dalla legge egli e' tenuto a pagare non
 solo  l'imposta  non  pagata,  ma  anche  le  relative  sopratasse  e
 sanzioni. L'operato dell'Ufficio, pertanto, e' pienamente legittimo e
 non merita censura alcuna. Quindi la commissione rigetta il ricorso.
   Avverso tale decisione il  contribuente  Greco  Pasquale  proponeva
 appello con atto del 23 ottobre 1992.
   In  data 12 marzo 1996, l'Ufficio presentava deduzioni in relazione
 all'appello preposto.
   All'udienza del 29 marzo 1996 il relatore faceva presente  che  nel
 fascicolo  del  procedimento  non  erano  state inserite le deduzioni
 dell'Ufficio, pur essendo state  depositate  nella  segreteria  della
 sezione in data 12 marzo 1996.
   Lo  stesso  relatore  rilevava,  poi,  che, nello stesso fascicolo,
 mancava l'avviso di  accertamento  dell'ufficio,  nonche'  la  citata
 decisione  n. 199 della commissione tributaria di Lecce del 15 aprile
 1986,   rilevante   ai   fini   della   presente   controversia;   e,
 conseguentemente,  non  era  in  grado,  in detta udienza, di esporre
 adeguatamente  le  questioni  in  fatto  ed  in   diritto,   peraltro
 abbastanza complesse.
   Al  cospetto  di  cio', il rappresentante dell'Ufficio e quello del
 contribuente chiedevano un rinvio della discussione ad altra udienza.
 Osservavano, pero',  contestualmente,  che  tale  rinvio  non  poteva
 avvenire  entro il 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza
 per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado;
 ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex  art.
 1,  42  del  d.lgs.    n. 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e
 succ. modificazioni e cioe' alla  data  prevista  per  l'insediamento
 delle   nuove   commissioni   provinciali   e  regionali  le  attuali
 commissioni tributarie di primo e secondo grado previste  dal  d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.  636, sono soppresse e, dalla suddetta data (1
 aprile  1996)  le  controversie  pendenti  dinanzi  a   queste   sono
 attribuite  alle  commissioni  provinciali e regionali, tenuto conto,
 quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.
   Ritiratosi in Camera di consiglio, il Collegio,  con  ordinanza  in
 pari  data,  rimetteva  gli  atti  alla Corte costituzionale, come da
 dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in
                             D i r i t t o
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 923/1996), salvo, all'ultima pagina, la data del  verbale  d'udienza:
 "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996".
 96C1345