N. 929 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996
N. 929 Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Greco Pasquale contro l'Ufficio del registro di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Greco Pasquale avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2, n. 589 del 16 giugno 1992. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all''udienza del 16 giugno 1992, faceva presente quanto segue: "Greco Pasquale ricorrere tempestivamente a questa commissione avverso l'intimazione di pagamento emessa dall'Uffico di registro di Lecce, articolo 8500098, partitario AC, notificato in data 16 ottobre 1990. Col detto avviso l'Ufficio aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di L. 7.274,000 per imposta di registro su atto registrato in data 1 aprile 1982 per mancata presentazione del certificato di piccola proprieta' contadina. Il ricorrente dichiara di aver esibito, all'atto della stipula, regolare certificato; mentre l'Ufficio precisa che, in detta circostanza, fu esibito solo il certificato provvisorio in attesa del definitivo, nei termini di legge. La commissione, alla udienza odierna, ha rilevato che il certificato allegato al ricorso presenta la data di rilascio del 12 novembre 1990, di gran lunga lontana dalla data dell'atto (1 aprile 1982), ma anche dal termine ultimo in cui il Greco lo avrebbe dovuto esibire. Il certificato provvisorio esibito all'atto della stipula andava, inoltre, integrato, entro un anno, dal certificato definitivo. Non avendo il Greco adempiuto a tali incombenze nei termini previsti e voluti dalla legge egli e' tenuto a pagare non solo l'imposta non pagata, ma anche le relative sopratasse e sanzioni. L'operato dell'Ufficio, pertanto, e' pienamente legittimo e non merita censura alcuna. Quindi la commissione rigetta il ricorso. Avverso tale decisione il contribuente Greco Pasquale proponeva appello con atto del 23 ottobre 1992. In data 12 marzo 1996, l'Ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello preposto. All'udienza del 29 marzo 1996 il relatore faceva presente che nel fascicolo del procedimento non erano state inserite le deduzioni dell'Ufficio, pur essendo state depositate nella segreteria della sezione in data 12 marzo 1996. Lo stesso relatore rilevava, poi, che, nello stesso fascicolo, mancava l'avviso di accertamento dell'ufficio, nonche' la citata decisione n. 199 della commissione tributaria di Lecce del 15 aprile 1986, rilevante ai fini della presente controversia; e, conseguentemente, non era in grado, in detta udienza, di esporre adeguatamente le questioni in fatto ed in diritto, peraltro abbastanza complesse. Al cospetto di cio', il rappresentante dell'Ufficio e quello del contribuente chiedevano un rinvio della discussione ad altra udienza. Osservavano, pero', contestualmente, che tale rinvio non poteva avvenire entro il 31 marzo 1996, non essendo stata stabilita udienza per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado; ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex art. 1, 42 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e succ. modificazioni e cioe' alla data prevista per l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali le attuali commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono soppresse e, dalla suddetta data (1 aprile 1996) le controversie pendenti dinanzi a queste sono attribuite alle commissioni provinciali e regionali, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. Ritiratosi in Camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto in udienza per i seguenti motivi in D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 923/1996), salvo, all'ultima pagina, la data del verbale d'udienza: "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996". 96C1345