N. 930 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1996
N. 930 Ordinanza emessa il 29 marzo 1996 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Cotardo Valentino ed altra contro l'Ufficio del registro di Lecce Contenzioso tributario - Commissioni tributarie di primo e secondo grado - soppressione, a decorrere dal 1 aprile 1996, ed attribuzione delle controversie presso le stesse pendenti alle commissioni tributarie provinciali e regionali - Mancata previsione di una disciplina transitoria sufficiente ed adeguata con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad un'udienza anteriore all'entrata in vigore e all'efficacia della nuova disciplina e non decise per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 636/1972, nonche' all'ipotesi di decisione, in seguito alla discussione in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, rinviata non oltre trenta giorni con termine ad quem cadente in epoca successiva all'entrata in vigore della disciplina stessa - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi del giudice naturale e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 1, modificato dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, art. 69; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 42; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 72; d.-l. 15 marzo 1996, n. 123, art. 1). (Cost., artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101).(GU n.39 del 25-9-1996 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cotardo Valentino e Costa Enrica avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, sezione 2, n. 184 del 23 febbraio 1993. Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso La commissione tributaria di primo grado di Lecce, con decisione resa all'udienza del 23 marzo 1993, faceva presente quanto segue: "Con ricorso presentato a questa commissione in data 7 dicembre 1991, Costa Enrico e Cotardo Valentino si oppongono avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Lecce con cui si richiedeva la somma di L. 6.395.000 per imposte INVIM, in dipendenza di atto per notar Placi' registrato a Lecce il giorno 27 ottobre 1989. Assumono i ricorrenti, che la variazione del valore finale e' scaturita da rettifica effettuata dall'UTE di Lecce mai notificata alla parte, cosi' come mai e' stato notificato l'accertamento di valore, e da cio' consegue l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione di cui chiedono l'annullamento; in subordine, ritengono che il valore finale di L. 10.000.000 debba essere confermato perche' superiore al valore automatico secondo il calcolo espresso in ricorso; assumono, infine, che il valore finale di L. 42.000.000 e' frutto del valore attribuito dall'UTE di Lecce all'immobile in contestazione, a seguito delle modifiche effettuate dagli acquirenti cui sono estranei i venditori, attuali ricorrenti. All'udienza odierna, questi ultimi, a mezzo del proprio difensore, chiedono pregiudizialmente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'illegittimita' dell'art. 12 legge n. 154/1988 in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione; e, nel merito, l'accoglimento del ricorso. La commissione, esaminati gli atti e udite le parti rigetta il ricorso, precisando che gia' le parti, al foglio 3, rigo 6 e seguenti dell'atto di trasferimento, precisavano di aver presentato, in data 19 settembre 1989 (data anteriore all'atto di vendita), modello D.C.E.U. per ampliamento dell'immobile oggetto del trasferimento con consistenza e classamento a verificarsi; alla successiva pagina 4, al rigo 6, poi, le stesse parti chiedevano di avvalersi del primo comma dell'art. 12 legge 13 maggio 1988, n. 154. Detto cio', si osserva che l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 12 della legge n. 154/1988 e' manifestamente infondata poiche' e' la parte stessa che chiede la determinazione del valore di trasferimento sulla base della rendita attribuita col classamento catastale. Da cio' ne scaturisce che e' evidente che non puo' farsi questione di limitata difesa in relazione alla impossibilita' dell'alienante di impugnare il nuovo classamento catastale; e proprio perche' quest'ultimo non puo' essere piu' impugnato se non dall'attuale proprietario, non e' richiesta la notificazione all'alienante. Dall'atto risulta, poi, che l'immobile trasferito era stato oggetto di un ampliamento e, pertanto, non e' possibile sostenere che il diverso classamento catastale sia dipeso esclusivamente da miglioramenti apportati dall'acquirente". Avverso tale decisione i contribuenti Cotardo Valentino e Costa Enrica porponevano appello con atto del 28 maggio 1993. In data 12 marzo 1996, l'Ufficio presentava deduzioni in relazione all'appello proposto. All'udienza del 29 marzo 1996, fissata per la discussione, il relatore faceva presente che non erano state inserite nel fascicolo del procedimento le deduzioni depositate dall'Ufficio e, conseguentemente, non era in grado, in detta udienza, di esporre adeguatamente le questioni in fatto ed in diritto, prealtro abbastanza complesse. Al cospetto di cio' il rappresentante dell'Ufficio e quello del contribuente chiedevano un rinvio della discussine ad altra udienza; osservavano, pero', contestualmente, che tale rinvio non poteva avvenire entro il 31 marzo 1996, non essendo stata esibita per questa sezione dal Presidente della commissione di secondo grado; ne' successivamente, in quanto, alla data del 1 aprile 1996, ex art. 1, 42 del d.lgs. n. 545 e 72 del d.lgs. n. 546/1992, e succ. modificazioni - e cioe' alla data prevista per l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali - le attuali commissioni tributarie di primo e secondo grado previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono soppresse e, dalla suddetta data (1 aprile 1996) le controversie pendenti dinanzi a queste sono attribuite alle commissioni provinciali e regionali, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. Ritiratosi in Camera di consiglio, il Collegio, con ordinanza in pari data, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale, come da dispositivo letto e udienza per i seguenti motivi in D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 923/1996), salvo, all'ultima pagina, la data del verbale d'udienza: "29 marzo 1996" anziche' "20 marzo 1996". 96C1346