N. 933 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 1996

                                N. 933
  Ordinanza emessa il 15 marzo 1996  dalla  Corte  di  cassazione  sul
 ricorso proposto dall'Inail contro Carlo Gavazzi - Impianti S.p.a.
 Previdenza  e assistenza sociale - Compensi corrisposti dai datori di
    lavoro per diaria o indennita' di trasferta dei  loro dipendenti -
    Previsione con norma autoqualificata  interpretativa  dell'obbligo
    di  pagamento dei contributi all'INAIL sul cinquanta per cento dei
    compensi stessi - Deteriore trattamento di datori di  lavoro  che,
    anteriormente  all'entrata  in vigore della norma impugnata, hanno
    versato contributi sull'intero importo dei compensi in questione -
    Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza
    della Corte costituzionale n. 421/1995.
 (D.-L. 15 gennaio 1993, n. 6, art. 4-quater, convertito in  legge  17
    marzo 1993, n. 63).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.40 del 2-10-1996 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto
 dall'Inail  -  Istituto  Nazionale  per  l'Assicurazione  contro  gli
 Infortuni   sul   Lavoro,   in   persona  del  legale  rappresentante
 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via  IV  Novembre  n.
 144,  presso  gli avv. Pasquale Varone, Pasquale Napolitano e Saverio
 Muccio che la  rappresentano  e  difendono  giusta  delega  in  atti;
 ricorrente  contro  Carlo  Gavazzi  Impianti  S.p.a.,  in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
 via  Tacito  n.  50  presso  l'avvocato   andrea   Luciani   che   la
 rappresentata  e  difende  unitamente  all'avvocato  Ernesto Santelli
 Giusta  delega  in  atti;  controricorrente,  avverso  la sentenza n.
 299/1993 del tribunale di  Milano,  depositata  il  13  gennaio  1992
 n.r.g. 1156/1991.
   La  Carlo Gavazzi Impianti S.p.a. ha proposto opposizione a decreto
 ingiuntivo emesso su istanza dell'Inail per  il  pagamento  di  premi
 contributivi  per  il periodo del 1975 al 1979 sull'intera indennita'
 di  trasferta  corrisposta  ai  lavoratori  dipendenti   tenuti   per
 contratto  ad  attivita'  lavorativa  in  luoghi  sempre  variabili e
 diversi dalla sede aziendale, corrisposti dalla societa' nella misura
 del 50%.
   Il pretore ha accolto  l'opposizione  ritenendo  che  i  contributi
 fossero  dovuti  solo  nella  misura  del 50% in tal senso applicando
 l'art. 12, primo comma, n. 1 della legge 30 aprile 1969 n. 153.
   Proponeva appello l'Inal fondato sulla contraria giurisprudenza  di
 legittimita'  sulla  questione  ma  il  tribunale di Milano rigettava
 l'appello rilevando che sulla questione era intervenuto l'art.  9-ter
 del   decreto-legge   n.  103  del  29  marzo  1991,  convertito  con
 modificazioni nella  legge  n.  166  del  1  giugno  1991,  il  quale
 interpretando il capoverso n. 1 del predetto art. 12 ha stabilito che
 esso  "va  inteso  nel  senso  che nella diaria o nella indennita' di
 trasferta sono ricomprese anche le indennita' spettanti ai lavoratori
 tenuti per contratto ad una attivita' lavorativa in luoghi  variabili
 e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposte
 con carattere di continuita'". Precisava che la natura interpretativa
 e  non  innovativa  della norma, risultante dalla lettera di essa, ne
 comportava  la  retroattivita'  e  conseguentemente   comportava   la
 conferma della sentenza di primo grado.
   Ha  proposto  ricorso  per  cassazione l'Inail affermando la natura
 innovativa della norma di cui all'art. 9-ter della  legge  166  sopra
 trascritta rispetto all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 invocando
 a  conforto della tesi sostenuta la giurisprudenza di questa Corte di
 cui alla sentenza n. 2740 del 6  marzo  1992.  Cfr.  anche  Cass.  n.
 10954  dell'8 ottobre 1992.
   Tuttavia   il   quadro   normativo  e'  cambiato  per  effetto  del
 decreto-legge 15 gennaio 1993 n. 6 convertito  con  modificazioni  in
 legge 17 marzo 1993 n. 64, il quale all'art. 4-quater prevede: "Per i
 periodi  anteriori  al 1 giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la
 loro efficacia  gli  importi  contributivi  gia'  corrisposti,  sulla
 diaria o sulla indennita' di trasferta e versati dai datori di lavoro
 che  abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con
 carattere di continuita'  a  prestare  la  propria  opera  in  luoghi
 diversi  dalla  sede  aziendale  ai  sensi dell'art. 12, primo comma,
 secondo cpv., n. 1 della legge 30  aprile  1969  n.  153  cosi'  come
 interpretato  dall'art. 9-ter del 29 marzo 1991 n. 103 convertito con
 modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166".
   La norma e' stata interpretata da questa Corte, da ultimo,  con  la
 sentenza  16  novembre  1994  n.  9660,  nel  senso  che:  "A seguito
 dell'approvazione dell'art. 4-quater  del  decreto-legge  15  gennaio
 1993  n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993 n.
 63, la disposizione dell'art. 9-ter del d.-l. 29 marzo  1991  n.  103
 (convertito,   con  legge  n.  166  del  1991)  ha  acquisito  valore
 retroattivo limitatamente  all'avvenuto  adempimento  degli  obblighi
 contributivi per i periodi anteriori al 1 giugno 1991, per i quali si
 applica  ai trasfertisti - anche se tenuti con continuita' a prestare
 la   loro   opera  in  luoghi  diversi  dalla  sede  aziendale  -  la
 contribuzione al 50% sulla diaria e sulla indennita' di trasferta".
  Il procuratore generale ha prospettato che la disposizione dell'art.
 4-quater  del  d.-l.  15  gennaio  1993   n.   6,   convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  17 marzo 1993 n. 63 cosi' interpretata,
 contempla una disuguaglianza tra i datori di lavoro che anteriormente
 all'entrata in vigore dell'art. 9-ter del decreto-legge  n.  103  del
 1991  hanno  adempiuto  alla  loro obbligazione contributiva mediante
 versamento dei contributi  sull'intero  ammontare  dei  compensi  per
 diaria  o indennita' di trasferta dei loro dipendenti, obbligati  per
 contratto a prestare la loro  opera  in  luoghi  diversi  dalla  sede
 aziendale,  e  quelli  che hanno adempiuto a dette obbligazioni nella
 ridotta misura del 50%, escludendo che questi debbano versare l'altra
 meta'  dei  contributi,  ed  ha  sollecitato  la  Corte  a  sollevare
 questione  di incostituzionalita' della norma in relazione all'art. 3
 Cost.
   Premesso  che  la  questione  appare   rilevante   in   quanto   la
 interpretazione  dell'art.  12,  primo comma, secondo cpv. n. 1 della
 legge 3 aprile 1969 n. 153, alla luce delle  successive  disposizioni
 di  cui ai decreti-legge n. 103 del 1991 e n. 6 del 1993, e' decisiva
 ai fini del presente giudizio, osserva la  Corte  che  palese  e'  la
 irragionevolezza del predetto diverso trattamento il quale, in quanto
 concede  una  sanatoria  totale  senza  alcuna  contropartita, appare
 premiare un adempimento delle obbligazioni contributive relative alle
 assicurazioni  obbligatorie  effettuato   in   misura   ridotta   con
 violazione pertanto dell'art. 3 e dell'art. 38 della Costituzione. Ed
 infatti  per analoga sanatoria prevista dall'art. 9-bis, primo comma,
 primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 103 del  1991,  aggiunto
 dalla   legge   di  conversione  1  giugno  1991  n.  166,  la  Corte
 costituzionale,  con  sentenza  n.  421  dell'8  settembre  1995,  ha
 ritenuto  la  incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3 e 38,
 secondo comma, della Costituzione.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953  n.  87,  dichiara  non
 manifestamente  infondate la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4-quater del d.-l. 15 gennaio 1993 n. 6 convertito in legge
 17 marzo 1993 n. 63  "Disposizioni  urgenti  per  il  recupero  degli
 introiti  contributivi  in  materia  previdenziale" in relazione agli
 artt. 3 e 38 della Costituzione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale, perche' risolva tale questione;
   Dispone  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa
 Corte ed al presidente del consiglio dei Ministri e sia comunicata al
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Sospende il giudizio di cassazione.
     Roma, addi' 15 marzo 1996
                       Il presidente: Panzarani
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