N. 938 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 1996
N. 938 Sentenza emessa il 30 maggio 1996 dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Perini Ennio e le Poste italiane, filiale di Trento Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Sanzioni amministrative - Ingiunzione di pagamento - Giudizio di opposizione - Previsione di competenza dell'autorita' giudiziaria del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente anziche' di quella del luogo di residenza dell'ingiunto opponente - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. (R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3). (Cost., art. 25).(GU n.40 del 2-10-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1/95 RG riservata per la decisione all'udienza di discussione del 23 maggio 1996 promossa da Perini Ennio residente a Riva del Garda rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giorgio Fuganti, giusta delega a margine del ricorso, opponente, contro le Poste italiane, filiale di Trento, in persona del direttore Baiardo dott. Aurelio, opposto, in punto: opposizione ad ingiunzione. Svolgimento del processo La sede di Trento delle Poste italiane emetteva nei confronti di Perini Ennio residente a Riva del Garda una ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ritenendolo responsabile di avere installato un impianto di telecomunicazione senza la prescritta autorizzazione. Proponeva tempestiva opposizione il Perini sostenendo che l'impianto da lui messo in funzione non abbisognava di nessuna autorizzazione non rientrando, per le sue caratteristiche tecniche, tra gli impianti necessari di autorizzazione: tanto che il pretore di Riva del Garda lo aveva assolto in sede penale con formula piena e cioe' "perche' il fatto non costituisce reato". La causa veniva sospesa in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla legittimita' dei decreti Mancuso, e veniva quindi ripresa dopo la pronuncia della Corte concordando le parti di considerare valida la perizia assunta in sede penale e precisando le conclusioni come segue all'udienza del 23 maggio 1996: per l'attore: accertarsi e dichiararsi che il signor Perini Ennio non ha installato ne' esercitato alcun impianto radioelettrico di telecomunicazione in ponte radio in assenza della prescritta concessione e conseguentemente annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese, diritti e onorari rifusi; per la convenuta: voglia l'ill.mo giudice di pace, contrariis reiectis: in via principale: rigettare siccome inammissibile ed infondata l'opposizione ex adverso proposta, in via subordinata: condannarsi al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con particolare riguardo alla eccezione preliminare di incompetenza per territorio. Motivi della decisione Appare suggestiva l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata in via preliminare dalla difesa dell'Ente Poste e non gia' per adesione all'errata convinzione che lo Stato e le sue propaggini periferiche debbano godere di particolari riguardi tipo la competenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato, bensi' perche' la fattispecie in esame e' disciplinata da una legge speciale quale e' la legge 9 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato che richiama espressamente le disposizioni del (vecchio) r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il quale all'art. 3 prescrive che le eventuali opposizioni alle ingiunzioni vanno proposte davanti all'autorita' giudiziaria (a seconda della rispettiva competenza per valore) del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente. Appare pero' chiaro che simile disposizione risalente a prima della prima guerra mondiale, cozza contro un principio sancito dall'art. 25 della Costituzione il quale prescrive che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge; non solo, ma viola anche il principio della parita' di tutti i cittadini nel senso che vi sarebbe disparita' di trattamento per i residenti nei capoluoghi di provincia dove hanno sede gli uffici emittenti rispetto ai cittadini residenti in periferia che dovrebbero affrontare ingenti quanto ingiuste spese per far valere le loro ragioni.
P. Q. M. Ordina la sospensione del presente procedimento e la sospensione della riscossione delle somme ingiunte e dispone la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale affinche' questa si pronunci sulla eccezione - che viene sollevata d'ufficio - di incostituzionalita' dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui non prevede che le opposizioni alle ingiunzioni disciplinate dal predetto r.d. 14 aprile 1910, n. 639, debbano essere proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo di residenza dell'ingiunto opponente. La questione di illegittimita' costituzionale di cui sopra viene sollevata d'ufficio dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile promosso da Perini Ennio residente a Riva del Garda contro l'Ente Poste italiane, filiale di Trento, per opposizione alla ordinanza-ingiunzione di data 7 marzo 1995 notificata il 6 aprile 1995 in relazione all'adozione di un impianto interno di interfonia privata. Riva del Garda, addi' 30 maggio 1996 Il giudice di pace: Bertolini 96C1354