N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 1996
N. 35 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 agosto 1996 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione siciliana - Amministrazione regionale - Autorizzazione alla stessa ad avvalersi per l'espletamento e il completamento delle attivita' inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71, legge reg. 29 ottobre 1985, n. 41, e altresi' per ovviare ai ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale, del personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a. mediante rinnovo, per una durata non superiore a un triennio, dei contratti a termine gia' con esso stipulati e registrati ai sensi dell'art. 76, legge reg. 1 settembre 1993, n. 25, con decorrenza giuridica dalla data di scadenza di detti contratti e con decorrenza economica dalla data di presa di servizio - Attribuzione al suddetto personale, in mancanza di un reale interesse pubblico che lo giustifichi, di compiti e funzioni che possono e quindi devono essere effettuati dai dipendenti degli uffici regionali - Deviazione dai principi generali circa i contratti a termine, oltre che dai criteri accolti, in attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, dalla piu' recente legislazione statale in materia di pubblico impiego - Richiamo alle sentenze n. 528/1995 e 205/1996. (Legge regione Sicilia, 10 agosto 1996, art. 1). (Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2 lett. r); statuto regione siciliana art. 14, lett. a)).(GU n.45 del 6-11-1996 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 10 agosto 1996, ha approvato il disegno di legge n. 139 - Norme stralciate del titolo: "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 12 agosto 1996. Il provvedimento legislativo, teste' approvato, costituisce sostanzialmente una riproposizione dell'art. 1 del disegno di legge 1182-1210, dal titolo "Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della Sirap. Istituzione di sportelli per l'unione europea" avverso il quale, in data 1 aprile 1996, questo commissariato ha proposto impugnativa iscritta al n. 15 del registro dei ricorsi di codesta ecc.ma Corte. Nell'intento, peraltro, di aggirare i rilievi di legittimita' contenuti nella predetta impugnativa, a differenza della precedente iniziativa legislativa, con cui si disponeva ope legis la trasformazione a tempo determinato dei rapporti di lavoro a termine istituiti ai sensi dell'art. 76 l.r. n. 25/93 con il personale dell'Italter Spa e della Sirap S.p.a., il legislatore autorizza, ora, con la previsione di cui all'art. 1, che di seguito si trascrive, il rinnovo per un triennio del precario rapporto di lavoro instaurato con i circa 90 dipendenti provenienti dalla due societa' (a parziale capitale pubblico) poste in liquidazione: "Art. 1. 1. - L'amministrazione regionale, considerato che permangono le esigenze che hanno determinato l'utilizzo del personale di cui all'art. 76 della l.r. 1 settembre 1993 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, ed al fine di assicurare l'espletamento ed il completamento delle attivita' inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41, nonche' per sopperire anche alle necessita' di natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale, e' autorizzata ad avvalersi di detto personale, mediante il rinnovo, per una durata non superiore ad un triennio, dei contratti a termine gia' stipulati e registrati ai sensi dell'art. 76 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, la cui decorrenza giuridica si intende dalla data di scadenza dei suddetti contratti e la decorrenza economica si intende dalla data di presa servizio del personale suddetto". E' evidente, infatti, che come nel primo intervento legislativo, prioritario intento perseguito e' quello di assicurare l'occupazione per un triennio (nella previsione di creare i presupposti per un successivo inquadramento in ruolo|), a ben determinati soggetti senza che per gli stessi sia stata disposta alcuna preventiva verifica della relativa capacita' ed idoneita' professionale, in relazione ai risultati conseguiti dall'amministrazione regionale nel biennio della loro utilizzazione presso i propri uffici. E che il rinnovo dei contratti in questione non sia correlato a comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse emerge, d'altronde, dal rilievo che il legislatore, nella perdurante assenza di una razionale e ponderata rideterminazione delle proprie dotazioni organiche (questo commissariato, ha chiesto, all. 1, senza ottenere alcun riscontro, di conoscere se si siano concluse, o perlomeno avviate, le procedure per la verifica dei carichi di lavoro degli uffici regionali) si dilunga in un'elencazione di generici compiti e funzioni di istituto da attribuire al personale in questione che possono e devono essere effettuati dai dipendenti dei vari uffici regionali. Fra le peculiari attivita' che per il loro svolgimento richiedono, e giustificherebbero, l'utilizzazione dei dipendenti destinatari della norma de qua viene tra l'altro richiamata quella prevista dall'art. 71 l.r. n. 41/85 che si riferisce all'istituzione di un ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo delle zone interne in cui sono confluiti, in sede di prima applicazione della norma, i vincitori delle borse di studio offerte dal Formez. Orbene, che non sussista anche sotto questo particolare profilo un reale interesse pubblico a sorreggere l'assunzione, seppure temporanea, di nuove unita' si desume dalla circostanza che lo stesso legislatore circa due anni fa (art. 6 l.r. n. 32/94) ha consentito il trasferimento a domanda degli esperti in questione ad altri uffici dell'amministrazione regionale ed ha escluso (art. 7 l.r. n. 38/94) conseguentemente ed esplicitamente, di avvalersi (in difformita' da quanto prima disposto dall'art. 76 l.r. n. 25/93) del personale delle due societa' poste in liquidazione per "coadiuvare" i predetti esperti. Detta specifica destinazione, congiunta alle indistinte attivita' connesse "all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario", risulta, inoltre, palesemente in contraddizione con la premessa dell'art. 1 in questione laddove viene asserito il perdurare delle esigenze che hanno determinato l'utilizzazione del personale di cui all'art. 76 l.r. n. 25/1993 (al riguardo e' sufficiente rilevare che tra le attivita' svolte nell'ambito dell'amministrazione regionale risulterebbero persino compiti direttivi presso la Motorizzazione civile di Palermo e Siracusa, pur in presenza di un elevato numero di dipendenti propri della regione, o comunque con finanziamento a carico della stessa, pagati, per espressa dichiarazione di esponenti politici regionali, per non lavorare). In proposito, l'amministrazione regionale ha fornito indicazioni alquanto generiche ed incomplete (all. 2) sulla destinazione e sulle mansioni svolte dalle circa 90 unita' che, in virtu' del prima menzionato art. 7 l.r. n. 38/1994, si ha motivo di presumere siano state impiegate presso gli uffici dei diversi rami dell'amministrazione regionale in attivita' non strettamente connesse alle professionalita' ed ai titoli di studio posseduti. Ne' piu' convincenti risultano gli ulteriori chiarimenti forniti ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969 (all. 3) con la nota n. 2815, con la quale viene fatta solo la cronistoria dell'altalenante politica di gestione del personale funzionale all'immissione di nuove diverse unita' in contrasto con l'indirizzo in atto seguito a livello nazionale inteso ad un'oculata utilizzazione delle risorse umane e finanziarie. Si e', inoltre, potuto apprendere che solo il 40-50% dei destinatari della norma puo' qualificarsi come personale tecnico, poiche' in possesso di laurea in ingegneria e/o architettura e del diploma di geometra, mentre le restanti unita' facenti originariamente parte della struttura burocratica delle due societa' private, possono soltanto qualificarsi come "amministrative" di medio o iniziale livello. Non risulta, pertanto, sorretta da valida motivazione la scelta operata dal legislatore siciliano di continuare ad avvalersi, per lo svolgimento di imprecisati compiti "speciali" di ulteriori unita' non appartenenti ai propri ruoli, e si ribadisce, non in possesso tutti di particolare elevata e comprovata qualificazione. L'assemblea regionale siciliana con il cennato rinnovo dei contratti di lavoro con gli ex dipendenti dell'Italter e della Sirap, da' invero, dimostrazione di persistere nel non voler riconoscere l'interesse nazionale unitario sotteso alla piu' recente legislazione statale in materia di pubblico impiego, cui codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto valenza di riforma economico-sociale (da ultimo sentenza n. 528/1995), oltre che nel disattendere i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Cio' e' desumibile anche dalla stessa previsione della norma censurata laddove viene prevista, nello esclusivo interesse dei beneficiari, la retroattivita' della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro che si vuole rinnovare nell'intento di evitare ogni soluzione di continuita' del rapporto e cosi' precostituire i presupposti, come si e' dianzi accennato, di una stabilizzazione dello stesso in palese deroga ai principi generali che regolano i contratti di lavoro a termine. E che tale interpretazione sia corretta e' desumibile, peraltro, dalla circostanza che con la norma de qua si vuole superare il parere negativo reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'aprile del corrente anno circa la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro di cui trattasi (all. 4). L'Alto consesso, infatti, su richiesta di parere della amministrazione regionale circa la legittimita' di un ipotetico rinnovo dei contratti scaduti il 30 aprile 1996 sino al 31 dicembre, o quantomeno per ulteriori due mesi in base alle risorse finanziarie disponibili, aveva rilevato che nell'attuale indirizzo dell'ordinamento inteso a vietare assunzioni non necessarie, non sono ammissibili deroghe alle normali procedure concorsuali. Procedure queste che, in quanto consentono una puntuale preventiva verifica sia della necessita' dell'immissione di nuovo personale nei ruoli della p.a. sia delle capacita' e della idoneita' professionale dello stesso, sono indispensabili. Codesta ecc.ma Corte ha ribadito, infatti, con la recente sentenza n. 205/96 la vigenza del principio dell'obbligatorieta', in forza del canone generale del buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione, della preventiva acquisizione, in relazione ai presupposti del legiferare, dei prescritti dati di conoscenza che nella fattispecie concreta, come si e' rappresentato, il legislatore siciliano non ha assolutamente mostrato di tenere in considerazione ne' in sede istruttoria del disegno di legge, ne' in sede deliberante. Ulteriore dimostrazione dell'assenza di un approfondito esame del disegno di legge e' costituito dalla quantificazione degli oneri finanziari derivantine. Infatti, questi vengono indicati per il 1996 nella stessa misura prevista dall'abrogato art. 4 del precedente disegno di legge, impugnato da questo ufficio, nonostante vengano meno per espressa previsione legislativa, gli oneri relativi al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del biennio contrattuale precedente.
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 139 - norme stralciate dal titolo: "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della regione siciliana per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale" per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonche' dell'art. 2, lett. r) legge n. 421/1992, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lett. q) dello statuto speciale. Palermo, addi' 17 agosto 1996 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Piraneo 96C1371