N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 1996

                                 N. 35
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 23 agosto 1996 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Regione  siciliana  - Amministrazione regionale - Autorizzazione alla
    stessa ad avvalersi per l'espletamento e  il  completamento  delle
    attivita'   inerenti  allo  sviluppo  intersettoriale  delle  zone
    interne di cui all'art. 71, legge reg. 29 ottobre 1985, n.  41,  e
    altresi'  per ovviare ai ritardi dell'azione regionale nei settori
    di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e
    regionale, del personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap  S.p.a.
    mediante  rinnovo, per una durata non superiore a un triennio, dei
    contratti a termine gia' con esso stipulati e registrati ai  sensi
    dell'art.  76, legge reg.  1 settembre 1993, n. 25, con decorrenza
    giuridica  dalla  data  di  scadenza  di  detti  contratti  e  con
    decorrenza   economica   dalla   data   di  presa  di  servizio  -
    Attribuzione al  suddetto  personale,  in  mancanza  di  un  reale
    interesse  pubblico  che lo giustifichi, di compiti e funzioni che
    possono e quindi devono essere  effettuati  dai  dipendenti  degli
    uffici  regionali  -  Deviazione  dai  principi  generali  circa i
    contratti a termine, oltre che dai criteri accolti, in  attuazione
    del  principio  di  buon andamento della pubblica amministrazione,
    dalla piu' recente legislazione statale  in  materia  di  pubblico
    impiego - Richiamo alle sentenze n. 528/1995 e 205/1996.
 (Legge regione Sicilia, 10 agosto 1996, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2 lett.
    r); statuto regione siciliana art. 14, lett. a)).
(GU n.45 del 6-11-1996 )
   L'assemblea  regionale  siciliana, nella seduta del 10 agosto 1996,
 ha approvato il disegno di  legge  n.  139  -  Norme  stralciate  del
 titolo:    "Norme  per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne
 della regione siciliana  e  per  accelerare  l'azione  regionale  nei
 settori   di   intervento  assistiti  da  finanziamento  statale  e/o
 comunitario e regionale",  pervenuto  a  questo  commissariato  dello
 Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello statuto
 speciale, il 12 agosto 1996.
   Il  provvedimento  legislativo,   teste'   approvato,   costituisce
 sostanzialmente  una  riproposizione dell'art. 1 del disegno di legge
 1182-1210, dal titolo "Provvedimenti per il personale dell'Italter  e
 della  Sirap.   Interventi per le imprese fornitrici creditrici della
 Sirap.  Istituzione  di  sportelli  per  l'unione europea" avverso il
 quale, in data  1  aprile  1996,  questo  commissariato  ha  proposto
 impugnativa  iscritta  al n.   15 del registro dei ricorsi di codesta
 ecc.ma Corte.
   Nell'intento, peraltro,  di  aggirare  i  rilievi  di  legittimita'
 contenuti  nella  predetta impugnativa, a differenza della precedente
 iniziativa  legislativa,  con  cui  si   disponeva   ope   legis   la
 trasformazione  a  tempo determinato dei rapporti di lavoro a termine
 istituiti ai sensi dell'art.   76 l.r.  n.  25/93  con  il  personale
 dell'Italter Spa e della Sirap S.p.a., il legislatore autorizza, ora,
 con la previsione di cui all'art.  1, che di seguito si trascrive, il
 rinnovo  per  un  triennio del precario rapporto di lavoro instaurato
 con i circa 90 dipendenti provenienti dalla due societa' (a  parziale
 capitale pubblico) poste in liquidazione:
                               "Art. 1.
   1.  -  L'amministrazione  regionale,  considerato che permangono le
 esigenze che  hanno  determinato  l'utilizzo  del  personale  di  cui
 all'art.    76  della  l.r.  1  settembre  1993  n.  25, e successive
 modifiche ed integrazioni, ed al fine di assicurare l'espletamento ed
 il   completamento   delle   attivita'   inerenti    allo    sviluppo
 intersettoriale  delle  zone interne di cui all'art. 71 della l.r. 29
 ottobre 1985, n. 41, nonche' per sopperire anche alle  necessita'  di
 natura  tecnica  ed  amministrativa  connesse  alla  eliminazione dei
 ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti  da
 finanziamento  statale e/o comunitario e regionale, e' autorizzata ad
 avvalersi di detto personale, mediante il rinnovo, per una durata non
 superiore ad un triennio, dei contratti a termine  gia'  stipulati  e
 registrati  ai sensi dell'art. 76 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25,
 la cui decorrenza giuridica si intende dalla  data  di  scadenza  dei
 suddetti contratti e la decorrenza economica si intende dalla data di
 presa servizio del personale suddetto".
   E'  evidente,  infatti,  che come nel primo intervento legislativo,
 prioritario intento perseguito e' quello di assicurare  l'occupazione
 per  un  triennio  (nella  previsione  di creare i presupposti per un
 successivo inquadramento in ruolo|), a ben determinati soggetti senza
 che per gli stessi sia  stata  disposta  alcuna  preventiva  verifica
 della  relativa capacita' ed idoneita' professionale, in relazione ai
 risultati conseguiti dall'amministrazione regionale nel biennio della
 loro utilizzazione presso i propri uffici.
   E che il rinnovo dei contratti in questione  non  sia  correlato  a
 comprovate  e  specifiche  esigenze  di  pubblico  interesse  emerge,
 d'altronde, dal rilievo che il legislatore, nella perdurante  assenza
 di una razionale e ponderata rideterminazione delle proprie dotazioni
 organiche  (questo  commissariato, ha chiesto, all. 1, senza ottenere
 alcun riscontro, di conoscere  se  si  siano  concluse,  o  perlomeno
 avviate,  le  procedure  per  la verifica dei carichi di lavoro degli
 uffici regionali) si dilunga in un'elencazione di generici compiti  e
 funzioni  di  istituto  da  attribuire  al personale in questione che
 possono e devono essere effettuati dai  dipendenti  dei  vari  uffici
 regionali.
   Fra  le peculiari attivita' che per il loro svolgimento richiedono,
 e  giustificherebbero,  l'utilizzazione  dei  dipendenti  destinatari
 della  norma  de  qua  viene  tra  l'altro richiamata quella prevista
 dall'art.  71 l.r. n. 41/85 che si riferisce  all'istituzione  di  un
 ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo delle zone interne in
 cui  sono  confluiti,  in  sede  di prima applicazione della norma, i
 vincitori delle borse di studio offerte dal Formez.
   Orbene, che non sussista anche sotto questo particolare profilo  un
 reale   interesse   pubblico   a   sorreggere  l'assunzione,  seppure
 temporanea, di nuove unita' si desume dalla circostanza che lo stesso
 legislatore circa due anni fa (art. 6 l.r. n. 32/94) ha consentito il
 trasferimento a domanda degli esperti in questione  ad  altri  uffici
 dell'amministrazione  regionale  ed ha escluso (art. 7 l.r. n. 38/94)
 conseguentemente ed esplicitamente, di avvalersi (in  difformita'  da
 quanto prima disposto dall'art. 76 l.r. n. 25/93) del personale delle
 due  societa'  poste  in  liquidazione  per  "coadiuvare"  i predetti
 esperti.
   Detta specifica destinazione, congiunta alle  indistinte  attivita'
 connesse  "all'eliminazione  dei  ritardi  dell'azione  regionale nei
 settori  di  intervento  assistiti  da  finanziamento   statale   e/o
 comunitario",  risulta, inoltre, palesemente in contraddizione con la
 premessa  dell'art.    1  in  questione  laddove  viene  asserito  il
 perdurare  delle  esigenze  che hanno determinato l'utilizzazione del
 personale di cui all'art.    76  l.r.  n.  25/1993  (al  riguardo  e'
 sufficiente   rilevare   che  tra  le  attivita'  svolte  nell'ambito
 dell'amministrazione   regionale   risulterebbero   persino   compiti
 direttivi  presso la Motorizzazione civile di Palermo e Siracusa, pur
 in presenza di un elevato numero di dipendenti propri della  regione,
 o  comunque  con  finanziamento  a  carico  della stessa, pagati, per
 espressa dichiarazione  di  esponenti  politici  regionali,  per  non
 lavorare).
   In  proposito,  l'amministrazione  regionale ha fornito indicazioni
 alquanto generiche ed incomplete (all. 2) sulla destinazione e  sulle
 mansioni  svolte  dalle  circa  90  unita'  che,  in virtu' del prima
 menzionato art. 7 l.r. n. 38/1994, si ha motivo  di  presumere  siano
 state    impiegate    presso    gli    uffici    dei   diversi   rami
 dell'amministrazione regionale in attivita' non strettamente connesse
 alle professionalita' ed ai titoli di studio posseduti.
   Ne' piu' convincenti risultano gli ulteriori chiarimenti forniti ai
 sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969 (all. 3) con la  nota  n.  2815,
 con  la  quale  viene  fatta  solo  la  cronistoria  dell'altalenante
 politica di gestione del personale funzionale all'immissione di nuove
 diverse unita' in contrasto con l'indirizzo in atto seguito a livello
 nazionale inteso ad un'oculata utilizzazione delle  risorse  umane  e
 finanziarie.
   Si   e',   inoltre,  potuto  apprendere  che  solo  il  40-50%  dei
 destinatari della norma puo'  qualificarsi  come  personale  tecnico,
 poiche'  in  possesso  di laurea in ingegneria e/o architettura e del
 diploma   di   geometra,   mentre   le   restanti   unita'    facenti
 originariamente  parte della struttura burocratica delle due societa'
 private, possono soltanto qualificarsi come "amministrative" di medio
 o iniziale livello.
   Non risulta, pertanto, sorretta da  valida  motivazione  la  scelta
 operata  dal legislatore siciliano di continuare ad avvalersi, per lo
 svolgimento di imprecisati compiti "speciali" di ulteriori unita' non
 appartenenti ai propri ruoli, e si ribadisce, non in  possesso  tutti
 di particolare elevata e comprovata qualificazione.
   L'assemblea   regionale   siciliana  con  il  cennato  rinnovo  dei
 contratti di lavoro con gli ex dipendenti dell'Italter e della Sirap,
 da' invero, dimostrazione di persistere  nel  non  voler  riconoscere
 l'interesse nazionale unitario sotteso alla piu' recente legislazione
 statale  in  materia di pubblico impiego, cui codesta ecc.ma Corte ha
 riconosciuto valenza di riforma economico-sociale (da ultimo sentenza
 n. 528/1995), oltre che nel disattendere i principi costituzionali di
 cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
   Cio' e'  desumibile  anche  dalla  stessa  previsione  della  norma
 censurata  laddove  viene  prevista,  nello  esclusivo  interesse dei
 beneficiari,  la  retroattivita'  della  decorrenza   giuridica   del
 rapporto  di  lavoro  che  si vuole rinnovare nell'intento di evitare
 ogni soluzione di continuita' del rapporto e  cosi'  precostituire  i
 presupposti,  come  si  e'  dianzi  accennato, di una stabilizzazione
 dello stesso in palese deroga ai principi  generali  che  regolano  i
 contratti di lavoro a termine.
   E  che  tale  interpretazione sia corretta e' desumibile, peraltro,
 dalla circostanza che con la norma de qua si vuole superare il parere
 negativo reso dal Consiglio di giustizia  amministrativa  nell'aprile
 del  corrente  anno  circa  la  proroga o il rinnovo dei contratti di
 lavoro di cui trattasi (all. 4).
   L'Alto  consesso,   infatti,   su   richiesta   di   parere   della
 amministrazione  regionale  circa  la  legittimita'  di  un ipotetico
 rinnovo dei contratti scaduti il 30 aprile 1996 sino al 31  dicembre,
 o  quantomeno per ulteriori due mesi in base alle risorse finanziarie
 disponibili,    aveva    rilevato    che    nell'attuale    indirizzo
 dell'ordinamento inteso a vietare assunzioni non necessarie, non sono
 ammissibili  deroghe  alle  normali  procedure concorsuali. Procedure
 queste che, in quanto consentono una puntuale preventiva verifica sia
 della necessita' dell'immissione di nuovo personale nei  ruoli  della
 p.a.  sia  delle  capacita'  e  della  idoneita'  professionale dello
 stesso, sono indispensabili.
   Codesta ecc.ma Corte ha ribadito, infatti, con la recente  sentenza
 n. 205/96 la vigenza del principio dell'obbligatorieta', in forza del
 canone  generale  del buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione,
 della  preventiva  acquisizione,  in  relazione  ai  presupposti  del
 legiferare,  dei  prescritti dati di conoscenza che nella fattispecie
 concreta, come si e' rappresentato, il legislatore siciliano  non  ha
 assolutamente  mostrato  di  tenere  in  considerazione  ne'  in sede
 istruttoria del disegno di legge, ne' in sede deliberante.
   Ulteriore dimostrazione dell'assenza di un approfondito  esame  del
 disegno  di  legge  e'  costituito  dalla quantificazione degli oneri
 finanziari derivantine.
   Infatti, questi vengono indicati per il 1996  nella  stessa  misura
 prevista  dall'abrogato  art.  4  del  precedente  disegno  di legge,
 impugnato da questo ufficio, nonostante  vengano  meno  per  espressa
 previsione   legislativa,  gli  oneri  relativi  al  pagamento  delle
 retribuzioni per il periodo  successivo  alla  scadenza  del  biennio
 contrattuale precedente.
                                P. Q. M.
   E  con  riserva  di  presentare memorie illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo,  commissario  dello
 Stato  per  la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto
 speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n.  139  -
 norme  stralciate  dal titolo: "Norme per lo sviluppo intersettoriale
 delle zone interne della regione siciliana  per  accelerare  l'azione
 regionale  nei  settori  di  intervento  assistiti  da  finanziamento
 statale e/o comunitario e regionale" per violazione degli artt. 3, 51
 e 97 della Costituzione  nonche'  dell'art.  2,  lett.  r)  legge  n.
 421/1992,  in  relazione ai limiti posti dall'art. 14, lett. q) dello
 statuto speciale.
     Palermo, addi' 17 agosto 1996
     Il commissario dello Stato per la regione siciliana: Piraneo
 96C1371