N. 958 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1995- 19 agosto 1996
N. 958 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 agosto 1996) dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale nel procedimento penale a carico di Scammacca Della Bruca Guglielmo Regione Sicilia - Edilizia e urbanistica - Realizzazione di un prefabbricato ad un solo piano non adibito ad uso abitativo - Assoggettamento, con legge regionale, di tali opere al regime autorizzatorio invece che a quello concessorio previsto dalla normativa statale - Conseguente depenalizzazione di condotte penalmente sanzionate dalla normativa statale - Lamentata indebita interferenza da parte della Regione nella materia penale di esclusiva competenza statale - Riproposizione della questione oggetto della ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1995 di restituzione atti per ius superveniens sul presupposto della permanente rilevanza della questione stessa. (Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, modificato dalla legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26, art. 6). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.40 del 2-10-1996 )
IL PRETORE Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 10 luglio 1995 con la quale sono stati rimessi gli atti a questo giudice al fine di valutare l'attuale rilevanza della questione di legittimita' con ordinanza del 27 aprile 1993 in relazione alla recente legge sul condono edilizio; Rilevato che l'imputato ha fatto istanza di sanatoria edilizia (si veda la documentazione prodotta e la perizia giurata prodotta) per una tipologia d'abuso (mutamento di destinazione d'uso diversa da quella oggetto di contestazione, che come gia' evidenziato e' la mancanza di concessione edilizia per la realizzazione del prefabbricato di cui trattasi; che l'oblazione cosi' corrisposta non puo' quindi in ogni caso estinguere il reato contestato (la somma versata e' certamente inferiore a quella dovuta per la diversa ipotesi di costruzione in assenza di concessione); che quindi la questione promossa deve tutt'ora ritenersi rilevante nei termini e secondo le motivazioni gia' espresse nell'ordinanza del 27 aprile 1993 cui ci si riporta integralmente (e che viene in copia allegata alla presente); P. Q. M. Ordina ritrasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al p.m., all'imputato, al Presidente della Giunta regionale siciliana e al Presidente del Consiglio regionale siciliano. Acireale, 19 dicembre 1995 Il pretore: Distefano ------ IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento penale n. 88/1991 a carico di Scammacca Della Bruca Guglielmo imputato "del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985, in quanto realizzava senza concessione una base aeroportuale costituita da un capannone di mq. 494 circa, nonche' da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attivita' di trasporto aereo di persone e merci e di lavoro aereo con elicotteri di proprieta' Elistar S.r.l. di cui egli era amministratore e per la quale attivita' aveva gia' avviato tutte le procedeure burocratiche per essere autorizzato dal R.A.I." (cosi' modificata la imputazione in udienza dal p.m.); Considerato che il capannone di cui sopra (ad unica elevazione) e' stato realizzato con strutture prefabbricate (secondo quanto riferito dallo stesso consulente del p.m. escusso in dibattimento); Rilevato che in base alla giurisprudenza del tutto prevalente le opere prefabbricate, implicando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono soggette a concessione edilizia, la cui mancanza integra il reato in contestazione (v. Cassazione sez. un. 21 aprile 1979, Fecondo g.p. 1979, 542; Cassazione sez. VI 7 giugno 1988, Morziali, in Cass. pen. 1989 p. 1080 n. 988, nonche' Cass. n. 5486/1983; n. 4778/1982; n. 1927/1982 e n. 5497/1983); Considerato che, per contro, nel territorio della regione siciliana ai sensi dell'art. 5 l.reg.sic. 10 agosto 1985 n. 37, come modificata dall'art. 6 l.reg.sic. 15 maggio 1986 n. 26, "l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per ... l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" (ipotesi normativa questa in cui rientra la fattispecie in esame ed in virtu' della quale e' stata rilasciata all'imputato autorizzazione sindacale); Ritenuto che, conseguentemente, il fatto in contestazione sarebbe privo, sotto questo aspetto, di rilevanza penale (nonostante la rilevantissima entita' dell'opera, che comporta indubbiamente una trasformazione urbanistica del territorio); Osservato che, pertanto, puo' dubitarsi della legittimita' costituzionale del citato art. 5 l.reg.sic. n. 37/1985, in relazione all'art. 25 della Costituzione (che sancisce il principio della riserva di legge statale in materia penale), in quanto nel momento in cui sottrae al regime della concessione opere che vi sarebbero sottoposte in base alla legge nazionale rende penalmente irrilevanti fatti che in base a quest'ultima costituirebbero reato; Ritenuto che la lesione delle attribuzioni riservate allo Stato in materia penale sussiste anche quando il legislatore regionale renda lecita una attivita' che dalla legge dello stato e' considerata passibile di sanzione penale (c.f.r. Corte costituzionale n. 179/1986; n. 79/1977; n. 58/59; n. 1029/1988); Rilevato che la potesta' esclusiva della regione siciliana in materia di urbanistica (art. 14 lett. f dello statuto) non puo' spingersi sino a sottrarre al regime della concessione opere che vi sono sottoposte in base alla legge nazionale, non potendosi ritenere che l'art. 1 della legge n. 10 del 1977 contenga una norma in bianco (tant'e' che la stessa legge nazionale indica espressamente di volta in volta le opere non soggette a concessione: legge n. 457/1978 e n. 94/1982); Atteso che, sotto altro profilo, la disposizione regionale in esame confligge anche con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene a creare, pur nell'omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, una diversita' di trattamento tra i cittadini (sottraendo alla sanzione penale quelli che nel territorio della regione siciliana realizzano senza concessione opere prefabbricate ad una elevazione non adibite ad uso abitativo), non sorretta da ragionevoli giustificazioni collegabili a particolari aspetti urbanistici del territorio o a peculiari esigenze dell'industria o dell'agricoltura; Considerato che, in conclusione, la predetta questione di legittimita' costituzionale in base alle esposte considerazioni appare non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio de quo dovendosi fare applicazione della norma regionale in esame in riferimento alla contestata costruzione del capannone prefabbricato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dall'art. 6 della legge regionale siciliana 15 maggio 1986, n. 26, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per... l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo", in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina a cura della cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al presidente della regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana; La presente ordinanza viene comunicata alle parti mediante lettura in udienza. Acireale, 27 aprile 1993 Il pretore: Distefano ------ Avvertenza: Quest'ultima ordinanza, rubricata al n. 550/1993 del registro ordinanze della Corte costituzionale, e' stata gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 39 del 22 settembre 1993. 96C1377