N. 964 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1996

                                N. 964
  Ordinanza  emessa  il  16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari
 nel procedimento civile vertente tra Germano Pasqua Maria ed altri  e
 l'ENEL
 Energia  elettrica  - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo
    termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle
    quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca  anteriore
    all'entrata  in  vigore della normativa impugnata - Violazione dei
    principi di uguaglianza, di capacita'  contributiva  e  di  tutela
    giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di
    proprieta' - Interferenza sul potere giudiziario.
 (Legge  28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma;
    d.-l. 29  aprile 1996, n. 227, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113).
(GU n.40 del 2-10-1996 )
                          IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza
 nella causa iscritta al n.  31/1996  del  r.g.  promossa  da  Germano
 Pasqua  Maria,  Ruiu  Salvatorica,  Crocco  Antioco, Cadoni Paolino e
 Capra Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e
 Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Marcello Caletti e Caterina Pericu.
   Premesso e ricordato:
     che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa  era  stata  presa  a
 riserva sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da
 parte attrice, concernente l'art. 3, ducentoquarantesimo comma, della
 legge  28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996,
 n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24,  42,  53,  102,  113  della
 Costituzione;
     che  all'udienza  del  15  maggio  1996 fissata per sciogliere la
 riserva  e  per  dare  eventualmente   lettura   dell'ordinanza,   il
 procuratore  dell'ENEL  chiedeva  ed  otteneva, senza opposizione del
 procuratore di parte attrice, di poter  dedurre  sulla  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata da controparte;
     che  il  giudice  di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la
 causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 962/1996).
 96C1383