N. 964 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1996
N. 964 Ordinanza emessa il 16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari nel procedimento civile vertente tra Germano Pasqua Maria ed altri e l'ENEL Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo termico (c.d. quota prezzo) - Preclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione dei principi di uguaglianza, di capacita' contributiva e di tutela giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprieta' - Interferenza sul potere giudiziario. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, duecentoquarantesimo comma; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1). (Cost., artt. 3, 24, 42, 53, 102 e 113).(GU n.40 del 2-10-1996 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nella causa iscritta al n. 31/1996 del r.g. promossa da Germano Pasqua Maria, Ruiu Salvatorica, Crocco Antioco, Cadoni Paolino e Capra Salvatore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Mameli e Sara Cualbu contro l'ENEL S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Caletti e Caterina Pericu. Premesso e ricordato: che all'udienza del 13 maggio 1996 la causa era stata presa a riserva sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da parte attrice, concernente l'art. 3, ducentoquarantesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e l'art. 1, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 102, 113 della Costituzione; che all'udienza del 15 maggio 1996 fissata per sciogliere la riserva e per dare eventualmente lettura dell'ordinanza, il procuratore dell'ENEL chiedeva ed otteneva, senza opposizione del procuratore di parte attrice, di poter dedurre sulla eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata da controparte; che il giudice di pace, ancora sentite le parti, riprendeva la causa a riserva sulle rispettive loro eccezioni e deduzioni.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 962/1996). 96C1383