N. 973 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1996

                                N. 973
  Ordinanza emessa il  7  marzo  1996  dal  tribunale  di  Padova  nel
 procedimento civile vertente tra Benvegnu' Pasini Carlo ed altri e il
 comune di Piove di Sacco
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  in  conseguenza  di  illegittime occupazioni
    acquisitive  -  Ingiustificata  deroga  al  principio  civilistico
    dell'integrale   risarcimento   del  danno  da  parte  dell'autore
    dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata  equiparazione  delle
    espropriazioni  regolari e delle ablazioni sine titulo - Incidenza
    sul diritto di proprieta' - Riferimento alla sentenza della  Corte
    costituzionale n. 442/1993.
 (Legge  28  dicembre  1995,  n. 549, art. 2, sessantacinquesimo comma
    (recte: art. 1)).
 (Cost., artt. 3 e 42).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  di  primo
 grado  iscritta  a  ruolo  il  6  aprile  1993, al n. 2890/1993 r.g.,
 promossa da Benvegnu' Pasini Carlo, Benvegnu' Pasini Irene, Benvegnu'
 Pasini Francesco, attori, con il proc. e dom. avv. Luciano Penasa con
 studio  in  Padova,  via Rezzonico n. 6, contro il comune di Piove di
 Sacco, convenuto, con il proc. e dom. avv.  Ivone  Cacciavillani  con
 studio in Padova, via Davila n. 14 c/o avv. F. Mazzaroli.
   Premesso  che  con  sentenza  non definitiva in pari data, resa nel
 giudizio promosso da Carlo Benvegnu' Pasini, Irene Benvegnu' Pasini e
 Francesco  Benvegnu'  Pasini   per   l'accertamento   dell'accessione
 invertita   relativa   a   porzione   di   un  fondo  in  conseguenza
 dell'esecuzione di opera pubblica da parte del  comune  di  Piove  di
 Sacco,   con   la  quale  e'  stata  accolta  la  domanda  principale
 dichiarando che a far data dall'11 docembre 1993 i comune di Piove di
 Sacco e' divenuto proprietario del terreno degli attori  identificato
 in   catasto  alla  p.c.  282,  Sez.    U.,  foglio  15,  mappale  5,
 limitatamente  alla  superficie  di  mq.  3968  occupata   dall'opera
 pubblica, e rimettendo alla prosecuzione del giudizio la liquidazione
 del risarcimento del danno per la perdita dell'area;
   Considerato  che  ai  fini  della  liquidazione si rende necessario
 l'espletamento di accertamento  tecnico  per  l'individuazione  della
 consistenza  dell'area  asservita all'opera pubblica e del suo valore
 di mercato;
   Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la  legge
 28  dicembre  1995,  n. 549, che all'art. 2, comma sessantacinquesmo,
 modificando il comma sei dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n.
 333, convertito con legge  n.  359  del  1992,  ha  disposto  che  il
 criterio  transitorio di determinazione dell'indennita' di esproprio,
 corrispondente  alla  semisomma  del  valore  venale  e  del  reddito
 dominicale  abbattuta  di  una  detrazione  ulteriore  del 40%, debba
 trovare applicazione "in tutti i casi in cui non  sono  stati  ancora
 determinati  in  via definitiva il prezzo, l'entita' dell' indennizzo
 e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore  della
 legge  di  conversione"  del  decreto  n.  333  del 1992, in tal modo
 dettando una disciplina, applicabile anche al  caso  di  specie,  che
 assoggetta  al  medesimo trattamento situazioni giuridiche totalmente
 difformi nei presupposti e nel rilievo giuridico, quali  l'indennizzo
 per  l'esercizio legittimo del potere espropriativo e il risarcimento
 del  danno  per  fatto   illecito   (situazioni   riconosciute   come
 "assolutamente    divaricate   e   non   comparabili"   dalla   Corte
 costituzionale con la sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993, resa  nel
 giudizio  di  legittimita'  sul  d.-l.  n.  333  del  1992), cosi' da
 apparire in contrasto con il principio di eguaglianza cui all'art.  3
 della Costituzione;
   Ritenuto che il disconoscimento dell'equo  risarcimento  del  danno
 nella  misura corrispondente al valore venale del diritto sacrificato
 comporta, per altro verso, ingiustificata deroga ai principi generali
 in tema di responsabilita' aquilana posti dagli  artt.  2043  e  2056
 c.c., sicche' la norma richiamata appare anche introdurre illegittima
 discriminazione  con riguardo all'identica posizione in cui versano i
 proprietari il cui diritto sia sacrificato illecitamente  dalla  p.a.
 con  la realizzazione dell'opera, rispetto ad ogni altro soggetto che
 subisca altrimenti la perdita di un bene  in  conseguenza  del  fatto
 illecito  altrui,  ponendosi cosi' in contrasto con i principi di cui
 agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
   Ritenuta   l'enunciata  questione  di  legittimita'  costituzionale
 rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, comma sessantacinquesimo,
 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con gli artt.   3
 e 42 della Costituzione;
   Dispone   pertanto   che   gli  atti  siano  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
   Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  venga
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e che della stessa  sia  data  comunicazione  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Padova, addi' 7 marzo 1996
                          Il presidente: Rizzo
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