N. 976 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 1996
N. 976 Ordinanza emessa il 23 maggio 1996 dal tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Carpinteri Francesco Processo penale - Concorso di persone nel reato - Dibattimento - Giudice che quale g.i.p. abbia applicato misura cautelare custodiale a carico del concorrente nel medesimo reato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di eguaglianza e di presunzione di non colpevolezza - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 432/1995 e 131/1996. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).(GU n.41 del 9-10-1996 )
IL TRIBUNALE Premesso che nell'odierno procedimento il presidente del collegio, in veste di giudice per le indagini preliminari, ha emesso in data 26 luglio 1995 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Uccello Corradina, coimputata di Carpinteri Francesco, oggi a giudizio innanzi a questo tribunale per il medesimo reato previsto dagli artt. 61 n. 5 e 11 c.p., 110, 519 c.p., 61 n. 2, 110, 614 c.p.; Ritenuto che sulla scorta delle recenti pronunce della Corte costituzionale n. 432 del 1995 e 131 del 1996, che hanno stabilito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alle funzioni di giudizio sia del g.i.p. che ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, sia del giudice che come componente del tribunale del riesame o del tribunale dell'appello, si sia pronunciato sui gravi indizi di colpevolezza, a giudizio di questo tribunale deve ritenersi parimenti l'incompatibilita' a comporre il collegio nella fase dibattimentale anche del g.i.p. che ha adottato misura cautelare custodiale nei confronti del concorrente del medesimo reato. Infatti l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, seppure relativo a soggetto diverso, postula una preliminare valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale necessariamente riferiti a tutti i concorrenti. Tale valutazione non puo' non riflettersi sulla serenita' e imparzialita' del giudice, condizionando l'impostazione e l'esito del giudizio e radica pertanto un motivo di incompatibilita' con la Costituzione per contrasto con i principi di uguaglianza art. 3, inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado del procedimento, art. 24 secondo comma di presunzione di non colpevolezza, art. 27 secondo comma.
P. Q. M. Solleva questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del g.i.p., che ha emesso misura custodiale a carico del concorrente nel medesimo reato per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma della Costituzione; Ordina, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953 ordina la sospensione del presente giudizio. Siracusa, addi' 23 maggio 1996 (firma illeggibile) 96C1395