N. 983 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1996
N. 983 Ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Salghetti Giuseppe contro l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonche' della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Conseguente impedimento per il pensionato di affermare il proprio diritto di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale. (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 24, primo comma e 25, primo comma).(GU n.41 del 9-10-1996 )
IL PRETORE Visti: gli atti difensivi delle parti; il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166; l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; la sentenza n. 495 della Corte costituzionale; l'art. 11, ventiduesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537; la sentenza n. 240/1994 della Corte costituzionale; l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1; gli artt. 24, 25, e 134 della Costituzione. Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1, della legge costituzinoale 9 febbgraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimita' costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 5177/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da: Salghetti Giuseppe, elettivamente domiciliato in Brescia, presso l'avv. Danilo Muia, il quale lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto. Brevi note sulle deduzioni e conclusioni formulate dalle parti in causa 1. - Il ricorrente, dopo aver ricordato che l'art. 22 della legge n. 903/1965 e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 495/1993) nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque avuto diritto di percepire, nelle sue conclusioni ha chiesto a questo pretore di dichiarare il diritto di parte ricorrente alla pensione di riversibilita' in ragione del 60% della pensione diretta integrata al minimo, goduta o che sarebbe comunque spettata al coniuge deceduto e, per l'effetto, di condannare l'Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento di tale prestazione nella misura risultante dovuta a seguito della riliquidazione suddetta, con gli arretrati, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. 2. - L'INPS, costituitosi in giudizio con ampia memoria difensiva ha espresso le seguenti, riportate testualmente, conclusioni: respingere il ricorso "in via preliminare per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse. Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni. In via subordinata, respingere la domanda per carenza d'interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di riversibilita' per un importo integrato al minimo o superiore. Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di riversibilita' rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari." P r e m e s s a Nelle more del giudizio, con il recentissimo d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75, parte prima, del 29 marzo 1996 ed in vigore dal 30 marzo 1996, e' stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiche' l'art. 1 di tale decreto risulta non conforme alla Costituzione, si impone il rilievo d'ufficio della questione di legittimita' che verra' nel prosieguo sviluppata. Prima deve essere chiarito che la presente ordinanza e tutte le innumerevoli altre che questo giudice dovra' emettere in ogni altra singola causa avente il medesimo oggetto e' solo una versione ridotta delle due precedenti emesse in data 1 aprile 1996, nelle cause promosse da Rossi Giacomina e da Marchesini Antonia contro l'INPS, e trae la sua stringente necessita' dall'impossibilita' di operare dei rinvii "tecnici" in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle due citate rimessioni, visto che l'unico atto residuo - oltre quello ineludibile della rimessione alla Corte di questioni di legittimita' costituzionale, qui posto in essere - di giurisdizione previsto dall'art. 3 del decreto-legge n. 166/1996 impone di dichiarare d'ufficio l'estinzione di tutti i processi a spese compensate, senza neppure lo spazio per disporre la riunione dei processi. La limitazione della presente ordinanza ad una sola questione di legittimita' costituzionale non significa in alcun modo che tute le altre questioni gia' sollevate non siano piu' ritenute fondate da questo giudice remittente, ma e' dettata dall'esigenza di rendere il meno gravoso possibile il lavoro degli uffici della cancelleria, nonche' da quella di ridurre al minimo i costi del materiale cartaceo e l'usura delle macchine (fotocopiatrici e stampanti) dell'ufficio. La normativa sopravvenuta art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 Come si e' gia' detto, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996 - entrato in vigore il giorno 30 dello stesso mese e, dunque, applicabile alla presente controversia - ove sono dettate, nell'art. 1, una serie di disposizioni dirette a risolvere in via definitiva, sia l'annoso problema della copertura finanziaria necesaria per il pagamento del "rimborso" delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in favore degli aventi diritto in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, sia l'ancora piu' antico contenzioso giurisdizionale legato all'accertamento del diritto al calcolo delle pensioni di riversibilita' nella misura del 60% del trattamento minimo effettivamente goduto dal pensionato deceduto o che sarebbe spettato all'assicurato ed alla "cristallizzazione" delle pensioni a decorrere dal 1 ottobre 1983 nella misura erogata al 30 settembre 1983, sui quali sono intervenute le due decisioni del giudice delle leggi sopra indicate. La realta' del decreto-legge pero' non e' minimamente idonea a raggiungere gli scopi sperati, poiche' da' luogo a numerosi dubbi di legittimita' costituzionale, tutti traducibili in questioni rilevabili (e gia' rilevate, come si e' detto prima) d'ufficio. Tra le tante qui ne viene sollevata una sola, la seguente: Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996 per violazione degli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione In primo luogo deve essere messo in piena luce che mai si era verificato nella legislazione italiana, pur tormentata da un eccessivamente anomalo ricorso alla decretazione d'urgenza del Governo, un caso si' palesemente evidente di abuso di potere da parte del potere esecutivo con grave violazione delle attribuzioni del Parlamento (si vedano a tal proposito gli artt. 70, 72, 76, 77 e 136, secondo comma, della Costituzione) e dell'Autorita' giudiziaria. Questa autorita' giudiziaria non intende sollevare un conflitto di attribuzione con il Potere esecutivo, nonostante la sussistenza di fondate ragioni per dar vita a tale procedimento, poiche' ritiene eccessivo ed improprio il ricorso a tale lacerante rimedio giuridico, a fronte della ravvisata possibilita' di pervenire al medesimo risultato di cancellare dall'ordinamento le parti illegittime del contestato decreto-legge mediante il piu ' "normale" e fisiologico rilievo d'ufficio della presente questione di costituzionalita'. Il Governo, invero, ha emanato il decreto-legge n. 166/1996 per imporre una specifica soluzione delle numerosissime controversie pendenti in primo e secondo grado dinanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e dinanzi alla Corte di cassazione, soluzione che non si presenta pero' con i connotati della norma di legge, ma piuttosto con quelli tipici della sentenza del giudice ordinario, giacche' risponde alle domande formulate dai tanti ricorrenti con accoglimento di molte di esse, ma non di tute (poi se ne parlera' piu' chiaramente), giungendo addirittura ad imporre ai giudici competenti di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi, con la compensazione tra le parti delle spese di causa: una vera sentenza collettiva, dunque, non una norma di legge. Inoltre, con specifico riferimento al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, non puo' farsi a meno di notare come disporre che (si riporta testualmente) "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge aventi a oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto", a fronte di un soluzione inidonea a definire in senso positivo o negativo per tutti coloro che hanno una controversia in corso in sede giudiziaria - in via solo esemplificativa e non esaustica, infatti, non si comprende perche' gli accertamenti reddituali debbano esser spostati in sede amministativa, quando di certo costituiscono uno degli elementi da valutare per accogliere o respingere i ricorsi giudiziari, ne' si capisce perche' cio' debba avvenire anche per la decadenza e la prescrizione, come non e' chiaro se realmente si e' voluto eslcudere il diritto degli eredi con la previsione degli aventi diritto di cui al secondo comma "soli", mentre e' certo che, eslcusi o meno, agli eredi non puo' essere precluso di coltivare le azioni gia' proposte o proponende in esame giurisdizionale - viola, sia l'art. 24, primo comma, della Costituzione poiche' vieta agli interessati "di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti", sia l'art. 25, primo comma, poiche', eliminando la giurisdizione, distoglie gli odierni ed i potenziali ricorrenti dal giudice naturale precostituito per legge. Ulteriori motivazioni sulla presente questione appaiono davvero superflue. Considerazioni conclusive La questione non e' manifestamente infondata e rilevante, poiche' il presente giudizio non puo' "essere definito indipendentemente" dalla sua risoluzione: e' piu' che chiaro che la dichiarazione della illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 166/1996 avrebbe l'effetto di ripristinare la tutela giurisdizionale soppressa, restituendo nel contempo a questa Autorita' giudiziaria competente la funzione attribuitale dalla Costituzione di amministrare la giustizia secondo la legge costituzionalmente vigente. In dipendenza della questione di legittimita' costituzionale rimessa all'esame della Corte costituzionale, il presente giudizio pretorile deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tuttora vigente, pur se anch'esso imputato d'incostituzionalita' in numerose altre ordinanze precedenti.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge n. 166/1996, per violazione degli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Brescia, addi' 18 aprile 1996 Il pretore: Onni 96C1402