N. 1002 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1996
N. 1002 Ordinanza emessa il 15 maggio 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto da Melega Rosina contro l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonche' della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Violazione del principio di ragionevolezza. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualita' - Determinazione della relativa spesa solo per il triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza. (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.41 del 9-10-1996 )
IL PRETORE Visti: gli atti difensivi delle parti; il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166; l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993; l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537; la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994; l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli artt. 81 e 134 Costituzione; Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente: ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale, rilevata d'ufficio, nella causa r. g. n. 5757/1995, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Melega Rosina, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Michele Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso, ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS - in persona del Presidente pro-tempore, con domicilio in Brescia, nel proprio ufficio di avvocatura rappresentato e difeso dai dott. proc. Oreste Manzi ed Alfonso Faienza in forza di mandato alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, convenuto. Nelle more del presente giudizio - nel quale la parte ricorrente chiede di veder riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo della pensione di riversibilita' in godimento secondo i criteri affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993 - con il deceto-legge 28 marzo 1996, n. 166 e' stato modificato il quadro normativo di riferimento e, poiche' l'art. 1 di tale decreto viola la Costituzione, si impone il doveroso (in questo giudizio, come in tutti quelli aventi medesimo o simile oggetto, a causa del terzo comma dell'art. 1 del medesimo decreto-legge) rilievo d'ufficio della questione di legittimita' come segue (una tra le tante proponibili e gia' proposte, con la necessaria precisazione che l'odierna limitazione e' legata alla ricerca di ridurre al minimo il costo complessivo dell'operazione). Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 per violazione dell'art. 23 Costituzione L'art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996 viola tutti i quattro commi che lo compongono il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Costituzione. 1) Si proclama l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94, ma non si detta alcuna norma idonea a recepirne i contenuti, mentre contemporaneamente, nel tentativo - peraltro, a parere di questo pretore, legittimo, giacche' rispondente ad una visione corretta dell'art. 81 Cost. nel rapporto con gli artt. 3 e 38 - di escludere i diritti degli eredi, si da' vita ad una contraddizione insanabile con le suddette decisioni della Corte costituzionale nelle quali nulla del genere viene affermato. In argomento deve anche, per maggiore chiarezza, essere ricordato che una delle critiche rivolte da questo giudice alla sentenza n. 240/94 e diretta a dimostrare l'irrilevanza del passaggio graduale dal trattamento pensionistico integrato al minimo a quello deteriore della pensione "a calcolo" - sul quale la Corte ha fondato la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - insisteva ed insiste sul rilievo che nelle controversie in materia di "cristallizzazione" (e non occorre ulteriore specificazione, essendo notissima la relativa problematica) nessuno dei titolari di pensione (e, men che meno, nessuno dei loro eredi) "ha mai goduto effettivamente alla data del 30 settembre 1983 di piu' pensioni integrate al trattamento minimo, bensi' dai ricorrenti viene vantato solo il diritto a percepire arretrati per una prestazione sulla quale mai i pensionati hanno potuto contare per le esigenze primarie di vita" (cfr., tra le tante emesse da questo pretore, sent. n. 1502 del 15 dicembre 1994). 2) Nel primo e nel secondo comma si parla reiteratamente di "rimborsi", ma davvero nulla deve essere rimborsato. 3) Tra i (presunti) aventi diritto ai "rimborsi", nel secondo comma, si individua la categoria dei "superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilita' alla data di entrata in vigore "del decreto dei soli soggetti interessati", ma non e' chiaro se tale riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi - anche se ancor oggi, come nei giorni precedenti ed immediatamente successivi all'annuncio del decreto da parte del Governo e alla presentazione del suo contenuto, questa e' l'opinione comune. 4) Ancora, nel secondo comma si dice che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria" e con tale affermazione si vuole escludere il diritto ai suddetti accessori del credito - e cio', ad avviso di questo giudice, non costituirebbe violazione la legge fondamentale della Repubblica, rispondendo, sia pure limitatamente, all'esigenza sempre piu' vitale di rispettare il principio di "realismo economico" immanente nell'art. 81 Cost. -, ma trattasi di volonta' non risultante dalla dichiarazione, che da questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione monetaria non devono essere compresi nel calcolo degli arretrati, com'e' del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurne che essi non spettano. 5) Nel terzo comma si ha la pretesa di eliminare la giurisdizione, senza pero' risolvere per tutti gli attuali d i potenziali ricorrenti in modo univoco ed unitario il contenzioso giudiziario, con il rischio di incrementare il numero dei ricorsi e con l'effetto - questo gia' certo e fisicamente palpabile - di dar vita ad un'enorme massa di ordinanze di rimessione al giudice delle leggi di questioni (le piu' diverse ed anche opposte) di legittimita' costituzionale. 6) Nel quarto comma, destinato ad individuare i mezzi per la copertura finanziaria della nuova legge di spesa, inoltre vengono posti in essere equilibrismi finanziari di raro riscontro, assumendosi di poter pagare un debito con un nuovo debito e di poter indicare solo per tre annualita' sulle sei previste i mezzi di finanziamento. Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 di gravissime lacune - quella sopra rilevate, determinate da linguaggio atecnico, da palese contraddittorieta' e da semplicismo imperante - non solo dimostra l'assenza di ragionevolezza di tutte le disposizioni dell'intero articolo e la conseguente violazione dell'art. 3 Costituzione, ma rende assai dubbia la stessa sussistenza nell'art. 1 del decreto-legge 166/96 dei requisiti di un atto avente forza di legge, potendovisi riscontrare piu' che altro i contenuti di una sentenza generalizzata (frettolosa e priva di motivazione). La questione non e' manifestamente infondata ed e' rilevante nel giudizio, perche' la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/96 ripristinerebbe la vigenza della normativa precedente, restituendo alla autorita' giudiziaria la funzione costituzionale di amministrare la giustizia.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, per violazione dell'art. 3 Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Brescia, addi' 15 maggio 1996 Il pretore: Onni 96C1432