N. 1002 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1996

                                N. 1002
  Ordinanza emessa il 15  maggio  1996  dal  pretore  di  Brescia  sul
 ricorso proposto da Melega Rosina contro l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Previsione  della  estinzione dei giudizi pendenti
    nonche' della perdita di efficacia  dei  provvedimenti  giudiziali
    non  ancora  passati  in giudicato, alla data di entrata in vigore
    della  normativa  impugnata  -   Violazione   del   principio   di
    ragionevolezza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994  -  Esclusione  dal  rimborso  degli interessi e della
    rivalutazione  monetaria  -  Contrasto   con   la   giurisprudenza
    costituzionale   circa  la  natura  di  componenti  essenziali  ed
    integranti del credito previdenziale di detti accessori  (sentenza
    n. 156/1991) - Violazione del principio di ragionevolezza.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Rimborsi
    conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn.  495/1993
    e  240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al
    31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in  sei
    annualita'  -  Determinazione  della  relativa  spesa  solo per il
    triennio 1996-1998 - Violazione del principio di ragionevolezza.
 (D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo, terzo e  quarto
    comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 9-10-1996 )
                              IL PRETORE
   Visti:
     gli atti difensivi delle parti;
     il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166;
     l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993;
     l'art. 11, comma 22, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
     la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994;
     l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
     gli artt. 81 e 134 Costituzione;
   Ha  pronunciato,  dandone integrale lettura, la seguente: ordinanza
 di rimessione alla Corte costituzionale di questione di  legittimita'
 costituzionale,  rilevata d'ufficio,  nella causa r. g. n. 5757/1995,
 in materia di previdenza  ed  assistenza  obbligatoria,  promossa  da
 Melega  Rosina,  elettivamente  domiciliata  in Brescia presso l'avv.
 Michele Salvo, il quale la rappresenta e difende in forza di  procura
 a  margine del ricorso, ricorrente contro l'Istituto  nazionale della
 previdenza sociale  - INPS - in persona del  Presidente  pro-tempore,
 con   domicilio   in  Brescia,  nel  proprio  ufficio  di  avvocatura
 rappresentato e difeso  dai  dott.  proc.  Oreste  Manzi  ed  Alfonso
 Faienza in forza di mandato alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio
 in Roma, convenuto.
   Nelle  more  del  presente giudizio - nel quale la parte ricorrente
 chiede di veder riconosciuto il proprio  diritto al  ricalcolo  della
 pensione  di  riversibilita' in godimento secondo i criteri affermati
 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 495 del 1993  -  con  il
 deceto-legge  28  marzo  1996,  n.  166 e' stato modificato il quadro
 normativo di riferimento e, poiche' l'art. 1 di tale decreto viola la
 Costituzione, si impone il doveroso (in questo    giudizio,  come  in
 tutti  quelli  aventi  medesimo  o  simile oggetto, a causa del terzo
 comma dell'art. 1 del medesimo decreto-legge) rilievo d'ufficio della
 questione di legittimita' come segue (una tra le tante proponibili  e
 gia'   proposte,   con   la  necessaria  precisazione  che  l'odierna
 limitazione e' legata alla ricerca di  ridurre  al  minimo  il  costo
 complessivo dell'operazione).
  Questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge  n.  166  del  1996   per   violazione   dell'art.   23
 Costituzione
   L'art.  1  del  decreto-legge n. 166 del 1996 viola tutti i quattro
 commi che lo  compongono il principio  di  ragionevolezza  desumibile
 dall'art. 3 Costituzione.
   1)  Si  proclama l'attuazione e l'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94, ma non  si  detta  alcuna
 norma  idonea a recepirne i contenuti, mentre contemporaneamente, nel
 tentativo - peraltro, a parere di questo pretore, legittimo, giacche'
 rispondente ad una visione corretta dell'art. 81 Cost.  nel  rapporto
 con  gli  artt.  3  e 38 - di escludere i diritti degli eredi, si da'
 vita ad una contraddizione insanabile con le suddette decisioni della
 Corte costituzionale nelle quali nulla del  genere  viene  affermato.
 In argomento deve anche, per maggiore chiarezza, essere ricordato che
 una delle critiche rivolte da questo giudice alla sentenza n.  240/94
 e  diretta  a  dimostrare  l'irrilevanza  del  passaggio graduale dal
 trattamento pensionistico integrato  al  minimo  a  quello  deteriore
 della  pensione  "a  calcolo"  -  sul  quale  la  Corte ha fondato la
 dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 22,
 della legge 24 dicembre 1993, n.  537  -  insisteva  ed  insiste  sul
 rilievo  che  nelle controversie in materia di "cristallizzazione" (e
 non occorre ulteriore specificazione, essendo notissima  la  relativa
 problematica)  nessuno  dei  titolari  di  pensione (e, men che meno,
 nessuno dei loro eredi) "ha mai goduto effettivamente alla  data  del
 30  settembre  1983 di piu' pensioni integrate al trattamento minimo,
 bensi' dai ricorrenti viene  vantato  solo  il  diritto  a  percepire
 arretrati  per  una  prestazione  sulla  quale mai i pensionati hanno
 potuto contare per le esigenze primarie di vita" (cfr., tra le  tante
 emesse da questo pretore, sent.  n. 1502 del 15 dicembre 1994).
   2)  Nel  primo  e  nel  secondo  comma  si  parla reiteratamente di
 "rimborsi", ma davvero nulla deve essere  rimborsato.
   3) Tra i (presunti)  aventi  diritto  ai  "rimborsi",  nel  secondo
 comma,  si  individua la categoria dei "superstiti aventi titolo alla
 pensione di riversibilita'  alla  data  di  entrata  in  vigore  "del
 decreto  dei  soli  soggetti  interessati",  ma non e' chiaro se tale
 riferimento sia davvero diretto ad escludere il diritto degli eredi -
 anche  se  ancor  oggi,  come nei giorni precedenti ed immediatamente
 successivi all'annuncio del decreto  da  parte  del  Governo  e  alla
 presentazione del suo contenuto, questa e' l'opinione comune.
   4)  Ancora,  nel  secondo  comma  si dice che "nella determinazione
 dell'importo  maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono   gli
 interessi  e  la  rivalutazione monetaria" e con tale affermazione si
 vuole escludere il diritto ai suddetti  accessori  del  credito  -  e
 cio',  ad  avviso  di questo giudice, non costituirebbe violazione la
 legge  fondamentale   della   Repubblica,   rispondendo,   sia   pure
 limitatamente,  all'esigenza  sempre  piu'  vitale  di  rispettare il
 principio di "realismo economico" immanente nell'art. 81 Cost. -,  ma
 trattasi  di  volonta'  non  risultante  dalla  dichiarazione, che da
 questa emerge con sicurezza solo che interessi legali e rivalutazione
 monetaria non devono essere compresi  nel  calcolo  degli  arretrati,
 com'e' del tutto ovvio, mentre non sembra altrettanto agevole dedurne
 che essi non  spettano.
   5)  Nel terzo comma si ha la pretesa di eliminare la giurisdizione,
 senza  pero'  risolvere  per  tutti  gli  attuali    d  i  potenziali
 ricorrenti  in  modo  univoco ed unitario il contenzioso giudiziario,
 con il rischio di  incrementare    il    numero  dei  ricorsi  e  con
 l'effetto  -  questo gia' certo e fisicamente palpabile - di dar vita
 ad un'enorme  massa di ordinanze di rimessione al giudice delle leggi
 di questioni (le piu'  diverse  ed  anche  opposte)  di  legittimita'
 costituzionale.
   6)  Nel  quarto  comma,  destinato  ad  individuare  i mezzi per la
 copertura finanziaria della nuova legge  di  spesa,  inoltre  vengono
 posti   in   essere   equilibrismi   finanziari  di  raro  riscontro,
 assumendosi di poter pagare un debito con un  nuovo debito e di poter
 indicare solo per tre  annualita'  sulle  sei  previste  i  mezzi  di
 finanziamento.
   Appare di solida evidenza che la massiccia presenza nell'art. 1 del
 d.-l.  28  marzo  1996,  n.  166  di gravissime lacune - quella sopra
 rilevate,   determinate   da   linguaggio   atecnico,    da    palese
 contraddittorieta'  e  da  semplicismo  imperante - non solo dimostra
 l'assenza di ragionevolezza  di  tutte  le  disposizioni  dell'intero
 articolo  e  la  conseguente  violazione dell'art. 3 Costituzione, ma
 rende  assai  dubbia  la   stessa   sussistenza   nell'art.   1   del
 decreto-legge  166/96 dei requisiti di un atto avente forza di legge,
 potendovisi riscontrare piu' che altro i contenuti  di  una  sentenza
 generalizzata (frettolosa e priva di motivazione).
   La  questione  non  e' manifestamente infondata ed e' rilevante nel
 giudizio,   perche'    la    dichiarazione    della    illegittimita'
 costituzionale    dell'art.    1    del   decreto-legge   n.   166/96
 ripristinerebbe la vigenza della  normativa  precedente,  restituendo
 alla autorita' giudiziaria la funzione costituzionale di amministrare
 la giustizia.
                                P. Q. M.
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1, commi 1, 2, 3 e 4, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, per
 violazione dell'art. 3 Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 oltre   alla   comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 15 maggio 1996
                           Il pretore: Onni
 96C1432